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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 29/01/2025, nella causa R.G. n. 6016/2024 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
*****
TRA
(24/10/1974) rappresentata e difesa dall'avv. Michielan Parte_1
Giampiero, per procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Della Monaca Maria e dall'avv. Albanese Giovanna, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra aprile 2015 e febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, conseguentemente;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva in atti totale di
€ 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 29/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricorre, in data 14 febbraio 2024, al giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Roma adducendo quanto segue:
- la ricorrente è stata assunta in data 8 ottobre 2007 in qualità di impiegata con inquadramento al 3° livello del CCNL applicato per il terziario (Commercio) con orario di lavoro a tempo parziale di 36 ore settimanali (part-time 90%);
- a fronte delle mansioni svolte, aveva percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL, applicato unitamente alla contrattazione integrativa, e comunque applicabile alla fattispecie, per costante giurisprudenza, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e ciò, in particolare, in ragione della mancata applicazione degli incrementi economici disposti dal CCNL Terziario- Commercio a decorrere dall'aprile 2015;
- l' a giustificazione della mancata corresponsione degli incrementi salariali Pt_2 deduceva, nel verbale di incontro sindacale del 5.3.2018, che “la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi, così come il pubblico impiego, al fine di contenere le spese di personale”;
- in seguito, l'Azienda con comunicazione del 19.12.2018 “ha riconosciuto l'applicazione del rinnovo del CCNL Commercio da marzo 2018. Nella busta paga di dicembre 2018 verrà erogato l'aumento contrattuale previsto dal CCNL. Gli arretrati compresi nell'arco temporale marzo 2018 – novembre 2018 saranno erogati nel mese di gennaio 2019”;
-la ricorrente, pertanto, richiedeva la corresponsione degli incrementi salariali contrattuali dall'aprile 2015 al febbraio 2018, che ammontavano a di € 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
Tanto premesso, concludeva nel senso di:
“1) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra aprile 2015 e febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, conseguentemente;
2) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva in atti di € 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario.”. 2. Si costituiva in giudizio la società con memoria depositata in data Controparte_1
13 settembre 2024, adducendo l'insussistenza del credito retributivo in quanto, trattandosi di società in house, al pari dell'amministrazione pubblica proprietaria, era soggetta al blocco stipendiale di cui all'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 e successive proroghe. La società argomentava deducendo che, con l'intervento del d.lgs. n. 175/2016, il Piano degli Obiettivi si configura quale strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'ente partecipante. Evidenziava che i Piani degli Obiettivi, definiti dell'ente pubblico sin dal 2016, non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive. Osservava, infine, che non avrebbe potuto rinvenire aliunde le risorse Controparte_1 economiche per corrispondere le somme relative agli aumenti contrattuali, dal momento che la sua attività si esplicava attraverso le commesse svolte nei confronti del solo unico socio. Tanto premesso, concludeva:
“Tutto quanto sopra esposto, come sopra rappresentata e difesa Controparte_1 conclude per il rigetto del ricorso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede che la somma da corrispondere a titolo di arretrati sia relativa al periodo dall'ottobre 2016 al febbraio 2018. Con vittoria di spese.”.
3. La domanda giudiziale di parte ricorrente si palesa fondata e merita di essere accolta. La tesi sostenuta dalla società secondo cui, in virtù del controllo Controparte_1 analogo esercitato dalla , sarebbe tenuta ad attuare le Parte_3 direttive dell'ente proprietario che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore, appare completamente errata.
4. L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 definisce il controllo analogo “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge. In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ”. Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass. 27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3196 del 2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l. fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo”. 5. La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa
“secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga. Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. n. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass., Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass. Sez. Un., 18749/2023). 6. Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore. Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”. La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale (quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente, l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n. 1200/2022). 7. I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:
“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”. Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. «««»»
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 29/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 29/01/2025, nella causa R.G. n. 6016/2024 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
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TRA
(24/10/1974) rappresentata e difesa dall'avv. Michielan Parte_1
Giampiero, per procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Della Monaca Maria e dall'avv. Albanese Giovanna, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra aprile 2015 e febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, conseguentemente;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva in atti totale di
€ 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 29/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricorre, in data 14 febbraio 2024, al giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Roma adducendo quanto segue:
- la ricorrente è stata assunta in data 8 ottobre 2007 in qualità di impiegata con inquadramento al 3° livello del CCNL applicato per il terziario (Commercio) con orario di lavoro a tempo parziale di 36 ore settimanali (part-time 90%);
- a fronte delle mansioni svolte, aveva percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL, applicato unitamente alla contrattazione integrativa, e comunque applicabile alla fattispecie, per costante giurisprudenza, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e ciò, in particolare, in ragione della mancata applicazione degli incrementi economici disposti dal CCNL Terziario- Commercio a decorrere dall'aprile 2015;
- l' a giustificazione della mancata corresponsione degli incrementi salariali Pt_2 deduceva, nel verbale di incontro sindacale del 5.3.2018, che “la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi, così come il pubblico impiego, al fine di contenere le spese di personale”;
- in seguito, l'Azienda con comunicazione del 19.12.2018 “ha riconosciuto l'applicazione del rinnovo del CCNL Commercio da marzo 2018. Nella busta paga di dicembre 2018 verrà erogato l'aumento contrattuale previsto dal CCNL. Gli arretrati compresi nell'arco temporale marzo 2018 – novembre 2018 saranno erogati nel mese di gennaio 2019”;
-la ricorrente, pertanto, richiedeva la corresponsione degli incrementi salariali contrattuali dall'aprile 2015 al febbraio 2018, che ammontavano a di € 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
Tanto premesso, concludeva nel senso di:
“1) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra aprile 2015 e febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, conseguentemente;
2) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva in atti di € 1.613,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario.”. 2. Si costituiva in giudizio la società con memoria depositata in data Controparte_1
13 settembre 2024, adducendo l'insussistenza del credito retributivo in quanto, trattandosi di società in house, al pari dell'amministrazione pubblica proprietaria, era soggetta al blocco stipendiale di cui all'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 e successive proroghe. La società argomentava deducendo che, con l'intervento del d.lgs. n. 175/2016, il Piano degli Obiettivi si configura quale strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'ente partecipante. Evidenziava che i Piani degli Obiettivi, definiti dell'ente pubblico sin dal 2016, non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive. Osservava, infine, che non avrebbe potuto rinvenire aliunde le risorse Controparte_1 economiche per corrispondere le somme relative agli aumenti contrattuali, dal momento che la sua attività si esplicava attraverso le commesse svolte nei confronti del solo unico socio. Tanto premesso, concludeva:
“Tutto quanto sopra esposto, come sopra rappresentata e difesa Controparte_1 conclude per il rigetto del ricorso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede che la somma da corrispondere a titolo di arretrati sia relativa al periodo dall'ottobre 2016 al febbraio 2018. Con vittoria di spese.”.
3. La domanda giudiziale di parte ricorrente si palesa fondata e merita di essere accolta. La tesi sostenuta dalla società secondo cui, in virtù del controllo Controparte_1 analogo esercitato dalla , sarebbe tenuta ad attuare le Parte_3 direttive dell'ente proprietario che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore, appare completamente errata.
4. L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 definisce il controllo analogo “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge. In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ”. Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass. 27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3196 del 2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l. fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo”. 5. La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa
“secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga. Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. n. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass., Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass. Sez. Un., 18749/2023). 6. Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore. Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”. La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale (quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente, l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n. 1200/2022). 7. I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:
“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”. Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. Le spese processuali seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. «««»»
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 29/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile