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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.8247 dell'anno 2024
TRA
avv. IEVA A Parte_1
ricorrente
E
, avv. A FARETRA CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2024, l'istante in epigrafe indicata, dipendente dell con qualifica di infermiere CP_1 professionale, presso l'U.O.C. Medicina penitenziaria con destinazione casa circondariale di Bari fino al ad agosto 2020 e dopo dal settembre 2020 al mese di agosto 2023 presso l'istituto penale per i minorenni di Bari, sul presupposto della assoluta carenza in tale struttura delle figure degli O.s.s. e degli ausiliari e del conseguente svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni tipiche di tali figure a carattere igienico-domestico-alberghiero, lamentava di aver subito un appiattimento verso il basso della sua professionalità e danni alla sfera esistenziale;
pertanto, stante l'inadempimento degli obblighi di cui Cont all'art. 2103 c.c. ed ex art. 52 D.L. n. 165/2001, chiedeva condannarsi l' convenuta al risarcimento del danno esistenziale patito, ordinando l'adibizione a mansioni appartenenti alla propria qualifica, con il favore delle spese di lite nei termini ivi in dettaglio indicati. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda, stante la assoluta mancanza di prova del danno asseritamente subito;
concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con produzioni documentali e con prove orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n.
29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica. Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”. La disciplina relativa alle mansioni (e quindi ad un possibile demansionamento) è affidata - per quel che concerne il pubblico impiego contrattualizzato - all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n.
165, la cui lettura va, nondimeno, combinata con quanto disposto dall'art. 2103 cod. civ.. Entrambe le norme ribadiscono, senza contraddizioni, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto” e vietano, in questo modo, ogni forma di mutamento in pejus delle mansioni, fosse anche pattizia, poiché lo stesso porterebbe ad una lesione alla professionalità acquisita dal prestatore;
l'unico punto di divergenza tra la disciplina fissata dal codice civile e quella prevista dal Testo Unico sul
2 pubblico impiego riguarda, non a caso, la progressione interna: nel pubblico impiego, infatti, le progressioni di carriera avvengono unicamente tramite concorso pubblico.
In entrambi i casi ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta
In particolare, l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 cod. civ. va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.
Dunque, dalle disposizioni esaminate emerge che il lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, con la conseguenza che la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile.
2.1. Ora, nel caso di specie, va rilevato che, anche ove fosse provato l'effettivo svolgimento sia di mansioni di infermiera sia di o.s.s. e di ausiliario -, sulla scorta delle allegazioni attoree e delle emergenze processuali acquisite, non è dato comprendere in quale misura siano state svolte le mansioni della qualifica infermieristica tipica ricoperta e quelle delle qualifiche diverse così verificare se vi sia prevalenza dei profili inferiori, tale da determinare il diritto al risarcimento (cfr. Cass. 4301 / 2013), ovvero se si tratti di semplice attività complementare al profilo formale attribuito.
2.2. Tale deficit è viepiù grave se si considera che per ammissione dell'istante, nell'organico della casa circondariale di Bari erano presenti comunque due figure ausiliarie (cfr. capitolo 3 del ricorso) e di un oss dal settembre 2020.
2.3. Su tale punto i testimoni escussi non hanno comunque fornito elementi sufficienti per ritenere che in prevalenza l'attività dell'istante fosse riconducibile alle mansioni di pertinenza degli ausiliari e degli Oss così da rendere meramente residuale la tipica attività infermieristica.
2.4. Tale deficit vale anche in relazione all'attività svolta dall'istante presso l'istituto penale di minorenni di Bari.
4.1. In ogni caso, quanto all'invocato diritto al risarcimento del danno esistenziale, che sarebbe derivato dalla (asserita) dequalificazione si osserva come in generale esso non può ricorrere automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni
3 pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. SSUU 24 marzo 2006, n. 6572 e in senso conforme
Cass. 30 giugno 2009, n. 20980; 14 giugno 2007, n. 13877; 2 ottobre 2006, n. 21282; 15 settembre 2006,
n. 19965).
4.2. Alcuna allegazione e/o elemento di prova è stato offerto in merito al danno esistenziale subito nei termini su riferiti di alterazione delle proprie abitudini di vita e dei relativi assetti relazionali.
4.3. Resta il fatto che non sussiste il dedotto danno esistenziale reclamato in modo esclusivo in ricorso, quale pregiudizio distinto ed autonomo rispetto al danno "biologico" nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva, in quanto il danno cosiddetto biologico, nella odierna sede non reclamato, già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che costituisce una componente intrinseca del danno esistenziale. Per altro, la Suprema Corte afferma, con la Sentenza n. 336 del
13/01/2016 che "In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria".
4.4. Resta il fatto che il danno da violazione dell'art. 2013 c.c. consistente nella perdita o nel mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale è certamente ravvisabile secondo il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., non derivando necessariamente ed automaticamente dall'illecito atto di assegnazione a mansioni inferiori (cfr. Cass. 27 giugno 2005, n.
13719). Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno
(anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
4 suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10361; 4 giugno 2003, n. 8904; 14 maggio
2002, n. 6992). Il danno può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia infine nella lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. Si deve, nondimeno, precisare che anche la giurisprudenza che ritiene, in maniera meno rigorosa di quella sopra citata, che, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., l'esistenza di un danno possa essere desunta con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche in via presuntiva (cfr. Cass. 26 giugno 2006, n. 14729; 16 agosto 2004, n. 15955), richiede che tale valutazione non possa essere meramente fondata sull'esistenza di una dequalificazione, ma che debba essere ottenuta in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità, colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Ciò che si deve escludere, di contro, è che il danno possa essere considerato in re ipsa, cioè collegato alla mera verificazione di un demansionamento. Invero, pur a fronte dell'eventuale inadempimento, non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno esistenziale lamentato dalla parte ricorrente in assenza di elementi specifici al riguardo non potendosi ritenere il danno in re ipsa. Nel caso in esame, non risultano allegati elementi concreti da cui desumere la natura del danno, genericamente definito esistenziale, laddove, non trattandosi di danno in re ipsa, è onere del lavoratore, come visto, provare il pregiudizio derivato dal demansionamento (ex multis, Cass.
13484/2018 , 1327 / 2015). In conclusione, il ricorso è infondato sotto ogni profilo e pertanto va rigettato (cfr. in termini sentenza della Sezione del 8.2.2021 n.394 le cui considerazioni si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-
2016).
5 6. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti, attesa la natura, l'opinabilità, la novità e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 9.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.8247 dell'anno 2024
TRA
avv. IEVA A Parte_1
ricorrente
E
, avv. A FARETRA CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2024, l'istante in epigrafe indicata, dipendente dell con qualifica di infermiere CP_1 professionale, presso l'U.O.C. Medicina penitenziaria con destinazione casa circondariale di Bari fino al ad agosto 2020 e dopo dal settembre 2020 al mese di agosto 2023 presso l'istituto penale per i minorenni di Bari, sul presupposto della assoluta carenza in tale struttura delle figure degli O.s.s. e degli ausiliari e del conseguente svolgimento, in maniera prevalente, delle mansioni tipiche di tali figure a carattere igienico-domestico-alberghiero, lamentava di aver subito un appiattimento verso il basso della sua professionalità e danni alla sfera esistenziale;
pertanto, stante l'inadempimento degli obblighi di cui Cont all'art. 2103 c.c. ed ex art. 52 D.L. n. 165/2001, chiedeva condannarsi l' convenuta al risarcimento del danno esistenziale patito, ordinando l'adibizione a mansioni appartenenti alla propria qualifica, con il favore delle spese di lite nei termini ivi in dettaglio indicati. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda, stante la assoluta mancanza di prova del danno asseritamente subito;
concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con produzioni documentali e con prove orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l'art. 2103 cod. civ. non trova applicazione, in quanto l'art. 2, comma 2, d.lgs. n.
29/1993 (oggi art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo, come avviene per l'aspetto delle mansioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 si rinviene una disciplina specifica. Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati. Essa ha inoltre evidenziato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 cit. (oggi, come detto, art. 52 d.lgs. 165/2001), nella formulazione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 1998, le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/04, in motivazione).
Ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. […] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”. La disciplina relativa alle mansioni (e quindi ad un possibile demansionamento) è affidata - per quel che concerne il pubblico impiego contrattualizzato - all'art. 52 del D.lgs. 30.3.2001, n.
165, la cui lettura va, nondimeno, combinata con quanto disposto dall'art. 2103 cod. civ.. Entrambe le norme ribadiscono, senza contraddizioni, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto” e vietano, in questo modo, ogni forma di mutamento in pejus delle mansioni, fosse anche pattizia, poiché lo stesso porterebbe ad una lesione alla professionalità acquisita dal prestatore;
l'unico punto di divergenza tra la disciplina fissata dal codice civile e quella prevista dal Testo Unico sul
2 pubblico impiego riguarda, non a caso, la progressione interna: nel pubblico impiego, infatti, le progressioni di carriera avvengono unicamente tramite concorso pubblico.
In entrambi i casi ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta
In particolare, l'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, a norma dell'art. 2103 cod. civ. va verificata sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professionalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi.
Dunque, dalle disposizioni esaminate emerge che il lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza, con la conseguenza che la violazione di tale diritto (c.d. "demansionamento") determina la configurazione di un danno risarcibile.
2.1. Ora, nel caso di specie, va rilevato che, anche ove fosse provato l'effettivo svolgimento sia di mansioni di infermiera sia di o.s.s. e di ausiliario -, sulla scorta delle allegazioni attoree e delle emergenze processuali acquisite, non è dato comprendere in quale misura siano state svolte le mansioni della qualifica infermieristica tipica ricoperta e quelle delle qualifiche diverse così verificare se vi sia prevalenza dei profili inferiori, tale da determinare il diritto al risarcimento (cfr. Cass. 4301 / 2013), ovvero se si tratti di semplice attività complementare al profilo formale attribuito.
2.2. Tale deficit è viepiù grave se si considera che per ammissione dell'istante, nell'organico della casa circondariale di Bari erano presenti comunque due figure ausiliarie (cfr. capitolo 3 del ricorso) e di un oss dal settembre 2020.
2.3. Su tale punto i testimoni escussi non hanno comunque fornito elementi sufficienti per ritenere che in prevalenza l'attività dell'istante fosse riconducibile alle mansioni di pertinenza degli ausiliari e degli Oss così da rendere meramente residuale la tipica attività infermieristica.
2.4. Tale deficit vale anche in relazione all'attività svolta dall'istante presso l'istituto penale di minorenni di Bari.
4.1. In ogni caso, quanto all'invocato diritto al risarcimento del danno esistenziale, che sarebbe derivato dalla (asserita) dequalificazione si osserva come in generale esso non può ricorrere automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni
3 pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. SSUU 24 marzo 2006, n. 6572 e in senso conforme
Cass. 30 giugno 2009, n. 20980; 14 giugno 2007, n. 13877; 2 ottobre 2006, n. 21282; 15 settembre 2006,
n. 19965).
4.2. Alcuna allegazione e/o elemento di prova è stato offerto in merito al danno esistenziale subito nei termini su riferiti di alterazione delle proprie abitudini di vita e dei relativi assetti relazionali.
4.3. Resta il fatto che non sussiste il dedotto danno esistenziale reclamato in modo esclusivo in ricorso, quale pregiudizio distinto ed autonomo rispetto al danno "biologico" nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva, in quanto il danno cosiddetto biologico, nella odierna sede non reclamato, già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che costituisce una componente intrinseca del danno esistenziale. Per altro, la Suprema Corte afferma, con la Sentenza n. 336 del
13/01/2016 che "In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria".
4.4. Resta il fatto che il danno da violazione dell'art. 2013 c.c. consistente nella perdita o nel mancato incremento delle conoscenze e della consuetudine professionale è certamente ravvisabile secondo il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., non derivando necessariamente ed automaticamente dall'illecito atto di assegnazione a mansioni inferiori (cfr. Cass. 27 giugno 2005, n.
13719). Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno
(anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
4 suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10361; 4 giugno 2003, n. 8904; 14 maggio
2002, n. 6992). Il danno può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio (sempre di natura economica) subìto per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia infine nella lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. Si deve, nondimeno, precisare che anche la giurisprudenza che ritiene, in maniera meno rigorosa di quella sopra citata, che, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., l'esistenza di un danno possa essere desunta con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche in via presuntiva (cfr. Cass. 26 giugno 2006, n. 14729; 16 agosto 2004, n. 15955), richiede che tale valutazione non possa essere meramente fondata sull'esistenza di una dequalificazione, ma che debba essere ottenuta in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità, colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Ciò che si deve escludere, di contro, è che il danno possa essere considerato in re ipsa, cioè collegato alla mera verificazione di un demansionamento. Invero, pur a fronte dell'eventuale inadempimento, non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno esistenziale lamentato dalla parte ricorrente in assenza di elementi specifici al riguardo non potendosi ritenere il danno in re ipsa. Nel caso in esame, non risultano allegati elementi concreti da cui desumere la natura del danno, genericamente definito esistenziale, laddove, non trattandosi di danno in re ipsa, è onere del lavoratore, come visto, provare il pregiudizio derivato dal demansionamento (ex multis, Cass.
13484/2018 , 1327 / 2015). In conclusione, il ricorso è infondato sotto ogni profilo e pertanto va rigettato (cfr. in termini sentenza della Sezione del 8.2.2021 n.394 le cui considerazioni si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-
2016).
5 6. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti, attesa la natura, l'opinabilità, la novità e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 9.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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