Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.