Articolo 4 della Legge 18 maggio 1967, n. 394
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 luglio 1967
Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.
Entrata in vigore il 1 luglio 1967