Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
Ministero dell’Interno;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex l ege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia esecutiva
- dell'ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, notificata ai ricorrenti in data 11 gennaio 2021, con la quale è stato ordinato il rilascio dell'immobile sito in -OMISSIS- (CE), alla via -OMISSIS-, identificato catastalmente al NCEU - -OMISSIS-- Sub 2 e Sub, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica, con avvertimento di sgombero coattivo in caso di inadempimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Preso atto che i ricorrenti risultano aver già proposto, dinanzi a questo Tribunale:
- il ricorso N.R.G. -OMISSIS-(quanto alla posizione di -OMISSIS-)
- ed il ricorso N.R.G. -OMISSIS-(quanto alla posizione di -OMISSIS-),
identicamente volti a censurare il medesimo atto (ordinanza di sgombero dell'11 gennaio 2021, riguardante il cespite sito nel Comune di -OMISSIS- alla via dei -OMISSIS-n. 12 identificato catastalmente al NCEU –-OMISSIS-) oggetto del presente gravame;
Osservato come entrambe le suindicate impugnative siano state, rispettivamente con sentenze nn. 6957 e 6956 del 10 aprile 2024, dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte di omogenea dichiarazione dai ricorrenti depositata in atti;
Rilevato come l’odierna impugnativa risulti essere stata ultratardivamente proposta, rispetto alla conoscenza dell’atto con essa avversato, che i ricorrenti dimostrano di aver acquisito già nel 2021;
Avvisate le parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità che il gravame venga definito, all’odierna camera di Consiglio, con sentenza in forma semplificata, al ricorrere dei presupposti di legge;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività;
Da ultimo, ritenuto che la peculiarità della controversia consenta di compensare fra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.