Articolo 8 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 gennaio 1950
Art. 8.
Le somme accantonate presso le societa' esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947 a scopo, di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle societa' medesime.
Qualora con tale versamento il disavanzo al 1 gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sara' provveduto dalle societa', con le modalita' da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950