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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Iannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Solopaca, corso Cusani 160,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24/06/2024 il ricorrente, premesso di essere un docente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il liceo
“Lombardi” di Airola, e di aver lavorato anche negli anni scolastici precedenti presso il medesimo istituto, in virtù di contratti di supplenza nel corso dei quali non gli era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di fornire strumenti di formazione a tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, adito il giudice del lavoro chiedendo di: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art.1, comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicato in premessa, (2021/2022, - 2022/2023, -
2023/2024) in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e
1 competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne CP_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, insegnante non di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Venendo al merito, l'istante rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n. 107. Si duole, in particolare, del fatto che il abbia escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, CP_1 riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi del successivo comma 122, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Infine, il comma 124 ha previsto che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (comma 1) e che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1” (comma 4).
Il D.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, ha ribadito, all'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Nel quadro normativo delineato, dunque, il resistente riconosce la “carta del docente” solo CP_1 ai docenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi quelli in prova, escludendo dalla relativa fruizione quelli assunti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato, nell'annullare il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in Controparte_4 cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta del docente”, in virtù del contrasto con la normativa di rango primario, interpretata in senso costituzionalmente orientato e integrato dalle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, atteso che la formazione professionale dei docenti rientra fra le materie di competenza della contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 3 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), ha rimarcato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. … Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati»: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (CdS, Sez. VII, sent. 16 marzo 2022, n. 1842).
Successivamente, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Vercelli, affermando che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio
2022, C-450/21).
La Corte ha, invero, ritenuto che la “carta del docente” debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: infatti, “il criterio
4 decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 33); Persona_1
l'indennità di cui alla “carta del docente”, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza” (punto 36); la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è invece determinante ai fini della qualificazione come “condizione di impiego” (punto
38). Ha, infine, ribadito che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto … non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 46). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 2020).
L'esclusione del personale docente assunto con contratto a tempo determinato dal beneficio della
“carta del docente”, nella misura in cui la relativa posizione risulti essere – con accertamento che spetta in via esclusiva al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti – comparabile rispetto a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (cfr. CGUE, ord. 18.05.2022, punto 42), è dunque illegittima.
Da ultimo, la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha sancito i principi di diritto per cui “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; “ 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
5 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella sentenza, la Cassazione ha, in particolare, evidenziato che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. […] la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…] È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti – rileva il collegio – non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”.
Conclusivamente, dunque, il fatto che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia riferito il beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere dalla relativa percezione quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In particolare, nel caso di supplenze annuali (con scadenza al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30/06), trattandosi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; con la conseguenza che, rispetto a queste tipologie di incarico, è necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, in quanto “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha evidenziato – quanto all'estensibilità del beneficio ai docenti reclutati in forza di contratti di supplenza temporanea – che il riferimento ai 180 giorni di prestazione, valorizzati come arco temporale da alcune norme del sistema scolastico, non è in sé decisivo;
tuttavia, ha escluso che un termine “sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che … giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999”, salvo poi non affrontare la specifica questione per ragioni procedurali, in quanto non rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.
Al riguardo, si rileva che la situazione dei docenti a tempo determinato, compresi quelli assunti con contratti di supplenza temporanea, è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato
6 dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste;
essi hanno inoltre identico diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Qualora si tratti di supplenze temporanee disposte senza soluzione di continuità (o senza interruzioni rilevanti, perché coincidenti con giornate di sospensione delle attività didattiche), presso il medesimo istituto scolastico, ad esempio per la sostituzione di un unico docente assente per un periodo prolungato ovvero in virtù della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico, protratte per un periodo significativo, tale da coprire complessivamente un arco temporale assimilabile a quello di una supplenza fino al termine delle attività didattiche (e in questo senso può essere recuperato il parametro dei 180), si ravvisano a parere della scrivente le medesime esigenze antidiscriminatorie che impongono di estendere il beneficio anche a tale tipologia di docenti, tenuto conto della prospettiva didattica, necessariamente eccedente la durata del singolo contratto.
Le medesime argomentazioni inducono a ritenere contrastante con il diritto dell'Unione – e dunque da disapplicare – anche la norma, contenuta nell'art. 15 del D.L. 13/06/2023, n. 69, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che, per l'anno 2023, ha esteso il beneficio ai docenti supplenti, ma limitatamente a quelli con contratto di supplenza annuale.
Venendo al caso concreto, risulta dai contratti versati in atti che nell'a.s. 2023/24 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente, quale docente di scuola secondaria di II grado, in CP_1 virtù di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Invece, negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 ha lavorato con contratti di supplenza temporanea per la sostituzione di personale assente, per periodi inferiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accertato e dichiarato il suo diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015 in relazione al solo servizio prestato nell'a.s. 2023/24.
Riscontrato il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio, occorre precisare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il resistente va, conseguentemente, condannato a costituire in favore della parte ricorrente CP_1 la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, con accredito dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, nella misura CP_1 minima, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'a.s.
2023/24;
2) per l'effetto, condanna il resistente a costituire in favore della parte ricorrente la “carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l'importo
7 di € 500,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Iannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Solopaca, corso Cusani 160,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 24/06/2024 il ricorrente, premesso di essere un docente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso il liceo
“Lombardi” di Airola, e di aver lavorato anche negli anni scolastici precedenti presso il medesimo istituto, in virtù di contratti di supplenza nel corso dei quali non gli era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di fornire strumenti di formazione a tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, adito il giudice del lavoro chiedendo di: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art.1, comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicato in premessa, (2021/2022, - 2022/2023, -
2023/2024) in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e
1 competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne CP_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, insegnante non di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Venendo al merito, l'istante rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n. 107. Si duole, in particolare, del fatto che il abbia escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, CP_1 riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi del successivo comma 122, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Infine, il comma 124 ha previsto che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (comma 1) e che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1” (comma 4).
Il D.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, ha ribadito, all'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Nel quadro normativo delineato, dunque, il resistente riconosce la “carta del docente” solo CP_1 ai docenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi quelli in prova, escludendo dalla relativa fruizione quelli assunti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato, nell'annullare il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in Controparte_4 cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta del docente”, in virtù del contrasto con la normativa di rango primario, interpretata in senso costituzionalmente orientato e integrato dalle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, atteso che la formazione professionale dei docenti rientra fra le materie di competenza della contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 3 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), ha rimarcato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. … Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati»: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (CdS, Sez. VII, sent. 16 marzo 2022, n. 1842).
Successivamente, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Vercelli, affermando che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio
2022, C-450/21).
La Corte ha, invero, ritenuto che la “carta del docente” debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: infatti, “il criterio
4 decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 33); Persona_1
l'indennità di cui alla “carta del docente”, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza” (punto 36); la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è invece determinante ai fini della qualificazione come “condizione di impiego” (punto
38). Ha, infine, ribadito che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto … non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 46). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 2020).
L'esclusione del personale docente assunto con contratto a tempo determinato dal beneficio della
“carta del docente”, nella misura in cui la relativa posizione risulti essere – con accertamento che spetta in via esclusiva al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti – comparabile rispetto a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (cfr. CGUE, ord. 18.05.2022, punto 42), è dunque illegittima.
Da ultimo, la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha sancito i principi di diritto per cui “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; “ 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
5 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella sentenza, la Cassazione ha, in particolare, evidenziato che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. […] la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…] È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti – rileva il collegio – non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”.
Conclusivamente, dunque, il fatto che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia riferito il beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere dalla relativa percezione quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In particolare, nel caso di supplenze annuali (con scadenza al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30/06), trattandosi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; con la conseguenza che, rispetto a queste tipologie di incarico, è necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, in quanto “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha evidenziato – quanto all'estensibilità del beneficio ai docenti reclutati in forza di contratti di supplenza temporanea – che il riferimento ai 180 giorni di prestazione, valorizzati come arco temporale da alcune norme del sistema scolastico, non è in sé decisivo;
tuttavia, ha escluso che un termine “sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che … giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999”, salvo poi non affrontare la specifica questione per ragioni procedurali, in quanto non rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo.
Al riguardo, si rileva che la situazione dei docenti a tempo determinato, compresi quelli assunti con contratti di supplenza temporanea, è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato
6 dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste;
essi hanno inoltre identico diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Qualora si tratti di supplenze temporanee disposte senza soluzione di continuità (o senza interruzioni rilevanti, perché coincidenti con giornate di sospensione delle attività didattiche), presso il medesimo istituto scolastico, ad esempio per la sostituzione di un unico docente assente per un periodo prolungato ovvero in virtù della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico, protratte per un periodo significativo, tale da coprire complessivamente un arco temporale assimilabile a quello di una supplenza fino al termine delle attività didattiche (e in questo senso può essere recuperato il parametro dei 180), si ravvisano a parere della scrivente le medesime esigenze antidiscriminatorie che impongono di estendere il beneficio anche a tale tipologia di docenti, tenuto conto della prospettiva didattica, necessariamente eccedente la durata del singolo contratto.
Le medesime argomentazioni inducono a ritenere contrastante con il diritto dell'Unione – e dunque da disapplicare – anche la norma, contenuta nell'art. 15 del D.L. 13/06/2023, n. 69, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che, per l'anno 2023, ha esteso il beneficio ai docenti supplenti, ma limitatamente a quelli con contratto di supplenza annuale.
Venendo al caso concreto, risulta dai contratti versati in atti che nell'a.s. 2023/24 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente, quale docente di scuola secondaria di II grado, in CP_1 virtù di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Invece, negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 ha lavorato con contratti di supplenza temporanea per la sostituzione di personale assente, per periodi inferiori ai 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accertato e dichiarato il suo diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015 in relazione al solo servizio prestato nell'a.s. 2023/24.
Riscontrato il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio, occorre precisare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il resistente va, conseguentemente, condannato a costituire in favore della parte ricorrente CP_1 la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, con accredito dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, nella misura CP_1 minima, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'a.s.
2023/24;
2) per l'effetto, condanna il resistente a costituire in favore della parte ricorrente la “carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l'importo
7 di € 500,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Benevento, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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