Sentenza 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00375/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ss. Giacomo e Filippo, n. 7;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza, ex art. 15 Decreto Lgs. n. 150/2011, n. -OMISSIS-(Rep. n. -OMISSIS-), pronunciata dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, e notificata in data 16.04.2021, munita della formula esecutiva apposta in data 31.03.2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 28/09/2021 e depositato in giudizio il 30/09/2021, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’ordinanza, ex art. 15 Decreto Lgs. n. 150/2011, n. -OMISSIS-(Rep. n. -OMISSIS-), pronunciata dal Tribunale Ordinario di Lecce, Prima Sezione Civile, e notificata in data 16.04.2021, munita della formula esecutiva apposta in data 31.03.2021, che, in accoglimento dell'opposizione al decreto -OMISSIS-con cui il Tribunale di Lecce - Sezione I penale aveva revocato all'opponente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. -OMISSIS-., ha confermato a far data dalla presentazione dell'istanza del1'08.01.2019 e sino al febbraio 2020 l'ammissione dell’odierno ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. -OMISSIS-. e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle spese di lite sostenute per il giudizio, liquidate ex D.M. 55/2014 in € 810,00, oltre € 125,00 per spese, spese generali 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Il ricorrente reclama, quindi, il pagamento delle seguenti somme:
“ a) € 810,00 per competenze legali;
b) € 121,50 per spese generali 15%;
c) € 37,26 per cap 4% (Iva al momento esente);
d) € 125,00 per spese liquidate con il titolo esecutivo in parola;
e) € 13,23, per spese di notifica del decreto di liquidazione;
f) € 3,92, per spese attestazione passaggio in giudicato;
Per un totale di € 1.110,91 ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con atto di costituzione depositato in data 01/10/2021, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso di ottemperanza.
Il 04/01/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la liquidazione dei compensi, evidenziando che in data 29.11.2021 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo T.A.R. ammetteva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto -OMISSIS- pubblicato il 07/12/2021.
All’udienza in Camera di Consiglio dell’08/02/2022 (dopo un rinvio d’ufficio disposto alla Camera di Consiglio dell’11/01/2022), la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche l’ordinanza (pronunciata ex art. 15 Decreto Lgs. n. 150/2011) n. -OMISSIS-del Tribunale Ordinario di Lecce di cui in epigrafe, passata in giudicato per omessa impugnazione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale Civile di Lecce del 16.09.2021.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che l’ordinanza dell’A.G.O. n. -OMISSIS- di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più reclamabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale Civile di Lecce del 16.09.2021.
Inoltre, la predetta ordinanza n. -OMISSIS-è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 31.03.2021), in data 16.04.2021 presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sull’ordinanza dell’A.G.O. n. -OMISSIS-di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro indicate nella predetta ordinanza n. -OMISSIS-del Tribunale Ordinario di Lecce, oltre a € 13,23, per spese di notifica del decreto di liquidazione e € 3,92, per spese attestazione passaggio in giudicato.
4. - Si liquidano, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm., in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con decreto -OMISSIS-del 07/12/2021 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R.), le spese e competenze relative al presente giudizio nella misura stabilita in dispositivo.
5. - Le spese processuali vanno compensate interamente tra le parti, attesa l’impossibilità di disporre, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa in favore dello Stato nei confronti della Amministrazione resistente, soccombente ex art. 91 c.p.c. (in quanto Amministrazione Statale), per le somme liquidate a titolo di compenso del difensore del ricorrente, che sono già poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente medesimo al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza dell’A.G.O. n. -OMISSIS-di cui in epigrafe nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Liquida, ex art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm., in favore dell’avv. Gabriele Spedicato, difensore del ricorrente (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto -OMISSIS-del 07/12/2021 della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R.), il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a complessivi € 500,00 (Cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.