Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8818/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8818/2022 r.g.a.c.
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 lla Via De o studio dell'avv. p. Diego Palumbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE E ede in Milano alla Piazza Tre Torri 3 CP_1
, in persona del procuratore speciale P.IVA_1 CP_2
rapp.ta tù di procura alle liti posta in calce al
[...]
i citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162 CONVENUTO NONCHE' Controparte_3
CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 03/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita di note scritte cui per brevità si rinvia.
FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 vuto dalla convenuta, in ad
[...] bligo risarcitorio dalla medesima assunto nei suoi confronti, un assegno di traenza n.2002276293-04 di euro 40.000,00, che, tuttavia, egli non aveva potuto incassare, in quanto, recatosi presso la Banca BNL, titolo era già stato incassato presso uno sportello di
[...]
in Villaricca. Controparte_3 ato l'accaduto alle competenti autorità, il relativo procedimento penale presso il Tribunale di Napoli Nord veniva archiviato. Tanto premesso, ritenuto che il credito da egli vantato non si fosse estinto, non avendo la controparte assolto l'obbligazione sulla medesima gravante, non rilevando in contrario che il mancato incasso del titolo fosse
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta, e per l'effetto 2) condannare il convenuto, e/o chi per esso, in solido tra loro, al pagamento dell'a r il risarcimento delle lesioni subite, in favore del Sig. in complessivi euro 40.000,00, oltre Parte_1 interessi moratori l soddisfo, il tutto nei limiti di € 50.000,00”; con vittoria ione. Si è costituita la che ha contestato l'avversa Controparte_1 domanda, affermando c tore fosse frutto di esclusiva responsabilità della banca di cui chiedeva ed Controparte_3 otteneva la chiamata in causa, così dun o onde sentire:
“
1. differire, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la udienza di comparizione, contestualmente autorizzando la CP_1 in persona del l.r.p.t., come in at , di dom.ta., alla chiamata in causa di con sede legale in Controparte_3
Roma, al Viale Europa 190 – c.a.p. rizi delle impre 97103880585/1996, codice fiscale , P.IVA_2 partita IVA;
P.IVA_3
2. limento dell'istan tare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 produzione del sinistro, condannandola, pe va, al pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore dell'istante;
3. in via gradata, in ipotesi di c tta della Comparente, e il diritto dell' ad essere CP_1 manlevata da delle conseguen i negative Controparte_3 dovessero d gnia dalla definiz el presente contenzioso e/o ac il diritto dell' di agire in CP_1 rivalsa in danno di per il recupero mme che la Controparte_3
Compagnia sarà ev pagare in favore dell'istante;
4. In ogni caso accertar l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di poiché destituita di Controparte_1 fondamento logico e giuridico, oltre c
5. hi di ragione al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
6. e e dichiarare la concorrente responsabilità di nella produzione del sinistro per cui Controparte_3 si controverte, co i legge;
7. emettere ogni altro provvedimento del caso”. Autorizzata ed espletata la chiesta chiamata in causa, il terzo chiamato preferiva restare contumace. All'odierna udienza del 03/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. te va dichiarata la contumacia della chiamata in causa ritualmente citata e non comparsa. Controparte_3 omanda principale è fondata e va accolta. La medesima convenuta conferma quanto lamentato dall'attore, precisando che “come emerso dalle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, un soggetto terzo, mediante one contraffatta, e della carta d'identità n. intestat ig. Numero_1
provvedeva all'apertura, iliale di di Parte_1 CP_3 retto postale avente n. 46073885, intestato all no istante;
la somma di € 40.000,00 veniva prelevata nel periodo che va dal 19/08/2015, data di apertura del libretto, al 02/09/2015, data dell'ultimo prelievo, ovvero in circa 15 giorni, anche mediante prelievi di ingenti somme, tutti presso il medesimo ufficio postale in cui era stato negoziato l'assegno mediante versamento sul libretto aperto ad hoc, per i quali è necessaria l'esibizione del documento di riconoscimento per l'accertamento della identità del sog e effettua l'operazione”. Risulta quindi pacifico che l' non ha incassato la somma di Pt_1
€.40.000 di cui pure era creditore, n ra consegna del titolo può aver sortito, di per sé, effetto liberatorio. Altrettanto incontestabile, tuttavia, è anche la responsabilità della chiamata in causa, trovando quanto accaduto piena conferma nella documentazione prodotta da entrambe le parti (cfr. atti del procedimento penale in produzione attorea, e documenti prodotti dalla convenuta). Risulta di tutta evidenza la condotta negligente della terza chiamata in causa, che non si avvedeva della falsità della documentazione esibitale dall' autore dell'indebito incasso delle somme di spettanza dell' né riteneva di effettuare alcun controllo, ulteriore rispetto Pt_1 all'a one di copia della documentazione risultata contraffatta, onde verificare la legittimità dell'operazione posta in essere, pur avendo avuto a disposizione un intervallo temporale più che sufficiente. D'altro canto il terzo chiamato, restando contumace, ha serbato una condotta processuale valutabile ex art.116 c.p.c. quale ulteriore elemento a sostegno della pretesa della compagnia assicurativa convenuta. Non resta, pertanto, che accogliere sia la domanda attorea che quella spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che può liquidarsi al procuratore distrattario dell'attore esclusivamente il compenso per l'attività documentata, non essendovi traccia di quella stragiudiziale di negoziazione che pure questi ha chiesto che venisse compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni eccezione disattesa, così p a la al pagamento in favore di CP_1 [...]
, per motivazione, della somm Parte_1 40.000,00, oltre inter;
a la al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle i liquidano in Euro 518,00 Parte_1
0 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv.PALUMBO DIEGO per dichiarato anticipo;
- condanna a manlevare la in Controparte_3 CP_1 relazione a tutti 'ultima sosten le statuizioni di cui ai punti che precedono. Napoli, 03/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo