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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9243 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15
,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
,
[...] CP_19 CP_20 CP_21
, , Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , CP_25 Controparte_26 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, , Pt_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
[...] Parte_29
[...]
[...]
[...]
tutti
[...] Parte_30 Parte_31 Parte_32
rappresentati e difesi dagli avv.ti SERRAR FATIMA e ICHINO PIETRO presso lo studio dei quali in Milano Via Mascheroni n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_27
) rappresentata e difesa dagli avv.ti PESSI ROBERTO e P.IVA_1
CONFESSORE LORENZO presso lo studio dei quali in Milano Corso Monforte
n. 15 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
e nei confronti di
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana VIVIAN con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: retribuzione
*
Con sentenza parziale n. 4444/2024 pubblicata il 21/10/2024, la causa è stata decisa come da seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti retributivi di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM
Diretti e Complementari 2014-2016 connessi con il possesso e l'esercizio dell'abilitazione APS/RAD con decorrenza dal luglio 2015 o dalla data successiva di acquisizione della abilitazione APS per ciascun ricorrente;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti ai ricorrenti in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo”.
2 Si richiamano integralmente in questa sede le motivazioni pubblicate in data
21.10.2024.
All'esito di quanto deciso, le parti hanno chiesto di depositare conteggi condivisi relativi alle differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
*
CP_2 All'udienza del 28.1.2025, il Dott. procuratore speciale di , Controparte_29
ed i difensori delle parti, hanno dato atto di essere addivenute alla elaborazione di conteggi condivisi per la determinazione della sorte capitale degli importi spettanti ai ricorrenti, come da conteggio depositato dall'avv. Ichino in data 27.1.2025 (oltre interessi e rivalutazione monetaria, rispetto ai quali hanno dato atto di aver già condiviso i criteri di calcolo), importi dovuti a titolo di indennità di controllo e di elemento aggiuntivo della retribuzione, riconosciuti dal Giudice nella sentenza non definitiva n. 4444 pubblicata il 21 ottobre 2024, precisando che la decorrenza del credito a siffatto titolo maturato è stata concordemente fissata dalle parti nel 1° gennaio 2017, con conseguente rinuncia da parte dei Ricorrenti a somme in tesi dovute per il periodo precedente.
L'avv. Ichino ha prodotto in atti il prospetto riepilogativo unitamente alla rinuncia dei Ricorrenti a qualsiasi pretesa, a titolo di indennità di controllo e di elemento
CP_2 aggiuntivo della retribuzione, per periodi precedenti al 1° gennaio 2017 e ha accettato tale rinuncia ed ha aderito ai conteggi depositati dai ricorrenti, fatta salva ogni riserva della convenuta circa la fondatezza della domanda in proposito CP_27
dei Ricorrenti.
Le parti hanno poi precisato che, con riguardo ai ricorrenti , CP_17
, , , Parte_28 Controparte_2 Parte_15 Parte_6
, , non sono Parte_11 Controparte_5 CP_1 CP_6
addivenuti ad un'intesa relativa alla domanda avente per oggetto l'indennità di funzione per il periodo di impiego in regime orario H36/ST, la cui debenza è CP_2 contestata da Pertanto, il procuratore dei predetti ricorrenti ha prodotto in atti la dichiarazione sottoscritta dagli stessi, con la quale essi rinunciano a tale – e soltanto a tale – parte della domanda proposta nel presente giudizio e alla CP_2 conseguente condanna di al pagamento degli importi in tesi spettanti per
3 detto titolo, senza rinuncia alcuna al diritto e all'azione e senza che tale rinuncia possa avere conseguenze sulla statuizione in ordine alle spese del presente
CP_2 giudizio. Il procuratore speciale di ha accettano tale rinuncia.
Nel resto le parti si sono riportate ai conteggi condivisi come depositati il
27.1.2025, i quali vengono recepiti dal giudice come da dispositivo di sentenza definitiva.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 4444 pubblicata il 21 ottobre
2024; condanna la parte convenuta al pagamento dei seguenti importi, CP_27
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e segnatamente, in favore di:
dell'importo di euro 34.839,42 CP_20
dell'importo di euro 19.845,87 CP_17
dell'importo di euro 34.934,42 Parte_32
dell'importo di euro 34.360,77 CP_21
dell'importo di euro 36.425,19 Parte_31
dell'importo di euro 75.998,17 Parte_25
dell'importo di euro 64.305,86 Parte_16
dell'importo di euro 34.406,44 Controparte_4
dell'importo di euro 76.570,00 Parte_17 dell'importo di euro 71.730,46 Parte_33
dell'importo di euro 76.000,00 CP_18
dell'importo di euro 76.164,42 CP_14
dell'importo di euro 74.063,46 Parte_34
4 ell'importo di euro 72.402,79 CP_1
dell'importo di euro 74.779,60 Parte_1
dell'importo di euro 34.970,77 Parte_35
dell'importo di euro 28.476,25 Controparte_3
dell'importo di euro 56.035,39 Controparte_2
dell'importo di euro 76.014,62 Parte_24
dell'importo di euro 76.285,00 Controparte_23
dell'importo di euro 75.265,58 Parte_3
dell'importo di euro 58.258,75 Parte_15
dell'importo di euro 74.960,47 Parte_19
dell'importo di euro 74.353,94 Controparte_26
dell'importo di euro 76.263,07 Parte_21
dell'importo di euro 75.680,29 Parte_14
dell'importo di euro 63.180,45 Controparte_22 dell'importo di euro 63.158,57 CP_12
dell'importo di euro 75.941,53 Controparte_8
dell'importo di euro 25.706,63 Parte_27
dell'importo di euro 46.411,15 Parte_6
dell'importo di euro 75.057,29 Controparte_13
dell'importo di euro 54.447,79 Controparte_5
dell'importo di euro 75.210,77 Controparte_9
dell'importo di euro 75.704,04 Pt_13 CP_22
dell'importo di euro 75.590,76 Parte_2
dell'importo di euro 75.424,51 Parte_29
dell'importo di euro 74.834,42 Parte_9
dell'importo di euro 72.647,60 Parte_7
dell'importo di euro 72.506,90 Parte_36
dell'importo di euro 73.173,73 Parte_12
dell'importo di euro 76.320,96 Parte_5
dell'importo di euro 73.659,71 Controparte_15
dell'importo di euro 75.387,96 Parte_8
5 dell'importo di euro 74.896,53 Controparte_7
dell'importo di euro 37.632,06 Parte_28
dell'importo di euro 69.485,19 CP_6
dell'importo di euro 76.636,04 Controparte_16
dell'importo di euro 74.887,40 Parte_22
dell'importo di euro 63.533,07 Parte_11
dell'importo di euro 76.080,38 Parte_20
dell'importo di euro 75.769,80 CP_25 dell'importo di euro 73.433,15 Parte_26 ell'importo di euro 56.920,82 Parte_10
dell'importo di euro 76.276,89 Controparte_10
dell'importo di euro 63.164,65 Parte_37
dell'importo di euro 74.543,93 Parte_4
dell'importo di euro 66.996,92; Parte_23
condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali e CP_27
assistenziali omessi;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti CP_27
delle spese di lite, che si liquidano in € 62.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Ichino e dell'avv.
Fatima Serrar ex art. 93 c.p.c. CP_2 condanna la parte convenuta al pagamento in favore di delle CP_27
spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
,
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15
,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18
,
[...] CP_19 CP_20 CP_21
, , Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , CP_25 Controparte_26 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Parte_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, Parte_20 Parte_21 Parte_22 [...]
, , Pt_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
[...] Parte_29
[...]
[...]
[...]
tutti
[...] Parte_30 Parte_31 Parte_32
rappresentati e difesi dagli avv.ti SERRAR FATIMA e ICHINO PIETRO presso lo studio dei quali in Milano Via Mascheroni n. 31 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTI -
contro
(C.F. Controparte_27
) rappresentata e difesa dagli avv.ti PESSI ROBERTO e P.IVA_1
CONFESSORE LORENZO presso lo studio dei quali in Milano Corso Monforte
n. 15 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
e nei confronti di
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana VIVIAN con domicilio eletto presso l'Ufficio in Milano Via Savarè n. 1 come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
Oggetto: retribuzione
*
Con sentenza parziale n. 4444/2024 pubblicata il 21/10/2024, la causa è stata decisa come da seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti retributivi di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL del Settore del Trasporto Aereo Servizi ATM
Diretti e Complementari 2014-2016 connessi con il possesso e l'esercizio dell'abilitazione APS/RAD con decorrenza dal luglio 2015 o dalla data successiva di acquisizione della abilitazione APS per ciascun ricorrente;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti ai ricorrenti in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo”.
2 Si richiamano integralmente in questa sede le motivazioni pubblicate in data
21.10.2024.
All'esito di quanto deciso, le parti hanno chiesto di depositare conteggi condivisi relativi alle differenze retributive derivanti dai suddetti accertamenti.
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CP_2 All'udienza del 28.1.2025, il Dott. procuratore speciale di , Controparte_29
ed i difensori delle parti, hanno dato atto di essere addivenute alla elaborazione di conteggi condivisi per la determinazione della sorte capitale degli importi spettanti ai ricorrenti, come da conteggio depositato dall'avv. Ichino in data 27.1.2025 (oltre interessi e rivalutazione monetaria, rispetto ai quali hanno dato atto di aver già condiviso i criteri di calcolo), importi dovuti a titolo di indennità di controllo e di elemento aggiuntivo della retribuzione, riconosciuti dal Giudice nella sentenza non definitiva n. 4444 pubblicata il 21 ottobre 2024, precisando che la decorrenza del credito a siffatto titolo maturato è stata concordemente fissata dalle parti nel 1° gennaio 2017, con conseguente rinuncia da parte dei Ricorrenti a somme in tesi dovute per il periodo precedente.
L'avv. Ichino ha prodotto in atti il prospetto riepilogativo unitamente alla rinuncia dei Ricorrenti a qualsiasi pretesa, a titolo di indennità di controllo e di elemento
CP_2 aggiuntivo della retribuzione, per periodi precedenti al 1° gennaio 2017 e ha accettato tale rinuncia ed ha aderito ai conteggi depositati dai ricorrenti, fatta salva ogni riserva della convenuta circa la fondatezza della domanda in proposito CP_27
dei Ricorrenti.
Le parti hanno poi precisato che, con riguardo ai ricorrenti , CP_17
, , , Parte_28 Controparte_2 Parte_15 Parte_6
, , non sono Parte_11 Controparte_5 CP_1 CP_6
addivenuti ad un'intesa relativa alla domanda avente per oggetto l'indennità di funzione per il periodo di impiego in regime orario H36/ST, la cui debenza è CP_2 contestata da Pertanto, il procuratore dei predetti ricorrenti ha prodotto in atti la dichiarazione sottoscritta dagli stessi, con la quale essi rinunciano a tale – e soltanto a tale – parte della domanda proposta nel presente giudizio e alla CP_2 conseguente condanna di al pagamento degli importi in tesi spettanti per
3 detto titolo, senza rinuncia alcuna al diritto e all'azione e senza che tale rinuncia possa avere conseguenze sulla statuizione in ordine alle spese del presente
CP_2 giudizio. Il procuratore speciale di ha accettano tale rinuncia.
Nel resto le parti si sono riportate ai conteggi condivisi come depositati il
27.1.2025, i quali vengono recepiti dal giudice come da dispositivo di sentenza definitiva.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: richiama tutto quanto deciso con sentenza parziale n. 4444 pubblicata il 21 ottobre
2024; condanna la parte convenuta al pagamento dei seguenti importi, CP_27
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e segnatamente, in favore di:
dell'importo di euro 34.839,42 CP_20
dell'importo di euro 19.845,87 CP_17
dell'importo di euro 34.934,42 Parte_32
dell'importo di euro 34.360,77 CP_21
dell'importo di euro 36.425,19 Parte_31
dell'importo di euro 75.998,17 Parte_25
dell'importo di euro 64.305,86 Parte_16
dell'importo di euro 34.406,44 Controparte_4
dell'importo di euro 76.570,00 Parte_17 dell'importo di euro 71.730,46 Parte_33
dell'importo di euro 76.000,00 CP_18
dell'importo di euro 76.164,42 CP_14
dell'importo di euro 74.063,46 Parte_34
4 ell'importo di euro 72.402,79 CP_1
dell'importo di euro 74.779,60 Parte_1
dell'importo di euro 34.970,77 Parte_35
dell'importo di euro 28.476,25 Controparte_3
dell'importo di euro 56.035,39 Controparte_2
dell'importo di euro 76.014,62 Parte_24
dell'importo di euro 76.285,00 Controparte_23
dell'importo di euro 75.265,58 Parte_3
dell'importo di euro 58.258,75 Parte_15
dell'importo di euro 74.960,47 Parte_19
dell'importo di euro 74.353,94 Controparte_26
dell'importo di euro 76.263,07 Parte_21
dell'importo di euro 75.680,29 Parte_14
dell'importo di euro 63.180,45 Controparte_22 dell'importo di euro 63.158,57 CP_12
dell'importo di euro 75.941,53 Controparte_8
dell'importo di euro 25.706,63 Parte_27
dell'importo di euro 46.411,15 Parte_6
dell'importo di euro 75.057,29 Controparte_13
dell'importo di euro 54.447,79 Controparte_5
dell'importo di euro 75.210,77 Controparte_9
dell'importo di euro 75.704,04 Pt_13 CP_22
dell'importo di euro 75.590,76 Parte_2
dell'importo di euro 75.424,51 Parte_29
dell'importo di euro 74.834,42 Parte_9
dell'importo di euro 72.647,60 Parte_7
dell'importo di euro 72.506,90 Parte_36
dell'importo di euro 73.173,73 Parte_12
dell'importo di euro 76.320,96 Parte_5
dell'importo di euro 73.659,71 Controparte_15
dell'importo di euro 75.387,96 Parte_8
5 dell'importo di euro 74.896,53 Controparte_7
dell'importo di euro 37.632,06 Parte_28
dell'importo di euro 69.485,19 CP_6
dell'importo di euro 76.636,04 Controparte_16
dell'importo di euro 74.887,40 Parte_22
dell'importo di euro 63.533,07 Parte_11
dell'importo di euro 76.080,38 Parte_20
dell'importo di euro 75.769,80 CP_25 dell'importo di euro 73.433,15 Parte_26 ell'importo di euro 56.920,82 Parte_10
dell'importo di euro 76.276,89 Controparte_10
dell'importo di euro 63.164,65 Parte_37
dell'importo di euro 74.543,93 Parte_4
dell'importo di euro 66.996,92; Parte_23
condanna al versamento dei relativi contributi previdenziali e CP_27
assistenziali omessi;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti CP_27
delle spese di lite, che si liquidano in € 62.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Ichino e dell'avv.
Fatima Serrar ex art. 93 c.p.c. CP_2 condanna la parte convenuta al pagamento in favore di delle CP_27
spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
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