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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2417 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Miceli Donatella, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Meli Calogero, che lo rappresenta e difen- de, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 14 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2021, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 19 dicembre 2015, contratto matrimonio con CP_2
, dalla cui unione sono nate due figlie, nel 2014 e nel
[...] Persona_1
2015 , ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal Per_2
marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio maritalis a causa dei maltrattamenti posti in essere dal nei CP_1
suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione pre- valente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniuga- le, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle a titolo di CP_1
mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00.
Infine, la medesima, premettendo di aver contribuito alla formazione del pa- trimonio familiare, sacrificando le proprie aspettative professionali, ha do- mandato la restituzione della metà delle somme, prima depositate nel conto corrente cointestato ai coniugi e successivamente trasferite in un conto cor- rente intestato esclusivamente al , nonché la condanna di CP_1
- 2 - quest'ultimo al pagamento delle utenze domestiche, nell'attesa di reperire una occupazione e successivamente da ripartire nella misura del 50% ciascuno, la condanna a spostare i contatori della casa coniugale a spese del , CP_1
chiedendo, infine, la vendita del motore “BMW” di sua proprietà, ma in pos- sesso del , al fine di poter acquistare con il ricavato una automobile CP_1
da utilizzare per le esigenze familiari.
Con memoria, depositata il 28 ottobre 2021, si è costituito , il CP_1
quale ha aderito alla domanda di separazione, nonché a quella di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- dre e assegnazione a quest'ultima dell'uso della casa coniugale, ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle fi- glie mediante il versamento di un assegno mensile di importo non superiore a euro 400,00.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto della giovane età della e della sua Pt_1
capacità lavorativa, si è opposto alla richiesta di mantenimento formulata in suo favore, contestando ogni altra domanda.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 9 novembre 2021, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti tem- poranei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata l'11 dicembre 2021, Parte_1
oltre ad insistere su quanto già dedotto, ha chiesto l'addebito della separazio- ne al marito, ritenendolo responsabile del fallimento dell'unione matrimoniale, per aver posto in essere condotte violente e aggressive nei suoi confronti an- che in presenza delle figlie.
- 3 - Con comparsa, depositata il 25 gennaio 2022, ha insistito nel- CP_1
le già articolate difese.
La causa, (ivi compresi i sub-procedimenti) istruita con produzione documen- tale, espletamento di prova orale e di ctu psicologica, incaricati i Servizi Sociali
e il Consultorio familiare territorialmente competenti, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come parte attrice ha allegato che, nel corso del matrimonio, il avrebbe posto in essere nei suoi confronti CP_1
una condotta vessatoria e aggressiva, deducendo, in particolare, che l'8 luglio
2021 la medesima avrebbe subito delle aggressioni fisiche da parte del
[...]
e in presenza delle figlie. CP_1
Tale assunto, oltre a non essere stato contestato dal , il quale ha CP_1
- 4 - ammesso il fatto, dichiarando di essersi pentito (cfr. verbale di udienza del 9 novembre 2021: “confermo l'episodio di cui mi sono reso responsabile e mi sono penti- to”), risulta dimostrato dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudi- zio.
In particolare, i testimoni, e genitori della ri- Testimone_1 Tes_2
corrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato l'episodio dell'8 luglio 2021.
In particolare, sia il teste, , che la teste, , hanno Testimone_1 Tes_3
riferito di essersi recati in data 9 luglio 2021 a casa della figlia, Parte_2
e di averla vista con lividi e di aver sentito la PO raccontare
[...] Per_2
che la mamma era stata picchiata dal papà ( cfr. verbale di udienza del 16 di- cembre 2022).
Peraltro, i medesimi hanno dichiarato di aver visto anche in passato la Per_3
to con degli ematomi e che la stessa in quelle occasioni riferiva di aver urtato contro qualcosa.
Tali dichiarazioni, coerenti e lineari, risultano corroborate anche dalla produ- zione documentale, da cui si evince che a seguito di tali fatti la ha Pt_1
sporto querela e che al è stata applicata la misura cautelare del di- CP_1
vieto di avvicinamento alla persona offesa e che il medesimo, a seguito di giu- dizio immediato, ha patteggiato la pena ( cfr. documentazione in atti).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene provato che il abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente CP_1
sia fisiche, che psicologiche nei confronti della , rendendo intollerabi- Pt_1
le la convivenza.
Sebbene sia stato dimostrato un unico episodio di violenza, tuttavia, si ritiene
- 5 - che le violenze fisiche costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da costituire, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – cause determinanti l'intollerabilità della convivenza.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da va ac- Parte_1
colta.
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, considerata la condotta di ravvedimento del e tenuto CP_1
conto che non sono emersi elementi pregiudizievoli attuali, le minori Per_1
e vanno affidate a entrambi i genitori, con collocamento stabile
[...] Per_2
presso il domicilio della madre.
Per quanto riguarda il regime di incontri, tenuto conto di quanto relazionato dai professionisti incaricati nel corso del giudizio e del lungo percorso di mo- nitoraggio delle visite tra padre e figlie, nell'ottica di rafforzare un rapporto stabile tra queste ultime ed entrambi i genitori, va previsto che gradualmente, sospendendo allo stato il pernottamento, il possa incontrare le fi- CP_1
glie liberamente, previo accordo con la , due pomeriggi la settimana Pt_1
( in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00)
e, a settimane alterne, un intero giorno, a scelta tra il sabato o la domenica dal- le ore 12.00 alle ore 19.00, fatta salva la volontà delle minori.
Contestualmente, va confermato l'incarico al Consultorio familiare territo- rialmente competente di prendere in carico i coniugi, al fine di fornire ai me- desimi delle misure di sostegno alla genitorialità e consentire lo sviluppo di sane dinamiche relazionali, così come suggerito dalla dott.ssa Per_4
nominata ctu nel corso del procedimento cautelare in corso di causa, secondo
- 6 - cui è opportuno che “entrambi i genitori seguano un percorso terapeutico individuale e, se possibile familiare, finalizzato dapprima all'elaborazione di vissuti personali ancora im- prontati sulla sfiducia e sulla rabbia e, di conseguenza migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia separata, ridurre il conflitto tra i disputanti per giungere ad accordi soddisfacenti (nel rispetto soprattutto delle minori) e dare continuità ai contatti tra genitori e figli”.
Parimenti, va confermato l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente compe- tenti di monitorare gli incontri tra padre e figli con onere di relazionare al
Giudice tutelare o, nel caso di condotte ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c., al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.
Venendo alle statuizioni economiche, in assenza di elementi di novità e tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e un assegno di euro 250,00 Persona_1 Per_2
per ciascuna, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il die- ci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, confermando che la percepisca integralmente l'assegno Pt_1
unico erogato dall'Inps per il nucleo, secondo quanto già stabilito con ordi- nanza del 15 maggio 2023.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alle figlie, con lei con- Pt_1
viventi.
Nessuna statuizione sulla domanda avanzata dalla volta a ottenere il Pt_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto della rinuncia alla stessa dichiarata negli scritti conclusivi e, dunque, della ca- renza di interesse.
- 7 - Va, infine, dichiarata l'inammissibilità, già rilevata all'udienza cartolare dell'11 febbraio 2022, delle domande avanzate dalla e relative alla condanna Pt_1
del al pagamento delle utenze domestiche, allo spostamento dei CP_1
contatori della casa coniugale a sue spese, alla vendita del motore “BMW” di sua proprietà, in possesso del , trattandosi di domande soggette al CP_1
rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite di questo giudizio alla controparte, li- quidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al bene- ficio del gratuito patrocinio;
le spese di lite dei sub-procedimenti, tenuto con- to della natura e delle questioni trattate, e dell'esito degli stessi, vanno com- pensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
someli, il 6 giugno 1983, e , nato ad [...], il 14 settembre CP_1
1976, i quali hanno contratto matrimonio a San Giovanni Gemini, il 19 di- cembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Giovanni Gemini, n. 22, parte II, serie A, anno 2015, con addebito a cari- co di;
CP_1
affida le figlie e congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_5
- 8 - genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarle, secondo quanto previsto in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare di assolvere quanto richiesto in parte motiva, con onere di relazionare al Giu- dice tutelare o, nel caso di condotte ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 330 e ss.
c.c., al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
delle figlie e , corrispondendo a en- Persona_1 Per_2 Parte_1
tro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 per ciascu- na, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico per il nucleo erogato dall'INPS, venga perce- pito integralmente dalla;
Pt_1
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lei con- Parte_1
viventi; condanna a rifondere le spese di lite di questo giudizio soste- CP_1
nute da liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese Parte_1
prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario; compensa le spese del giudizio dei procedimenti in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 9 - - 10 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2417 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Miceli Donatella, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Meli Calogero, che lo rappresenta e difen- de, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 14 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 settembre 2021, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 19 dicembre 2015, contratto matrimonio con CP_2
, dalla cui unione sono nate due figlie, nel 2014 e nel
[...] Persona_1
2015 , ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal Per_2
marito.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio maritalis a causa dei maltrattamenti posti in essere dal nei CP_1
suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione pre- valente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniuga- le, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle a titolo di CP_1
mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00.
Infine, la medesima, premettendo di aver contribuito alla formazione del pa- trimonio familiare, sacrificando le proprie aspettative professionali, ha do- mandato la restituzione della metà delle somme, prima depositate nel conto corrente cointestato ai coniugi e successivamente trasferite in un conto cor- rente intestato esclusivamente al , nonché la condanna di CP_1
- 2 - quest'ultimo al pagamento delle utenze domestiche, nell'attesa di reperire una occupazione e successivamente da ripartire nella misura del 50% ciascuno, la condanna a spostare i contatori della casa coniugale a spese del , CP_1
chiedendo, infine, la vendita del motore “BMW” di sua proprietà, ma in pos- sesso del , al fine di poter acquistare con il ricavato una automobile CP_1
da utilizzare per le esigenze familiari.
Con memoria, depositata il 28 ottobre 2021, si è costituito , il CP_1
quale ha aderito alla domanda di separazione, nonché a quella di affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso il domicilio della ma- dre e assegnazione a quest'ultima dell'uso della casa coniugale, ma ha chiesto la previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle fi- glie mediante il versamento di un assegno mensile di importo non superiore a euro 400,00.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto della giovane età della e della sua Pt_1
capacità lavorativa, si è opposto alla richiesta di mantenimento formulata in suo favore, contestando ogni altra domanda.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 9 novembre 2021, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti tem- poranei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata l'11 dicembre 2021, Parte_1
oltre ad insistere su quanto già dedotto, ha chiesto l'addebito della separazio- ne al marito, ritenendolo responsabile del fallimento dell'unione matrimoniale, per aver posto in essere condotte violente e aggressive nei suoi confronti an- che in presenza delle figlie.
- 3 - Con comparsa, depositata il 25 gennaio 2022, ha insistito nel- CP_1
le già articolate difese.
La causa, (ivi compresi i sub-procedimenti) istruita con produzione documen- tale, espletamento di prova orale e di ctu psicologica, incaricati i Servizi Sociali
e il Consultorio familiare territorialmente competenti, all'udienza ex art. 127- ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come parte attrice ha allegato che, nel corso del matrimonio, il avrebbe posto in essere nei suoi confronti CP_1
una condotta vessatoria e aggressiva, deducendo, in particolare, che l'8 luglio
2021 la medesima avrebbe subito delle aggressioni fisiche da parte del
[...]
e in presenza delle figlie. CP_1
Tale assunto, oltre a non essere stato contestato dal , il quale ha CP_1
- 4 - ammesso il fatto, dichiarando di essersi pentito (cfr. verbale di udienza del 9 novembre 2021: “confermo l'episodio di cui mi sono reso responsabile e mi sono penti- to”), risulta dimostrato dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudi- zio.
In particolare, i testimoni, e genitori della ri- Testimone_1 Tes_2
corrente, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato l'episodio dell'8 luglio 2021.
In particolare, sia il teste, , che la teste, , hanno Testimone_1 Tes_3
riferito di essersi recati in data 9 luglio 2021 a casa della figlia, Parte_2
e di averla vista con lividi e di aver sentito la PO raccontare
[...] Per_2
che la mamma era stata picchiata dal papà ( cfr. verbale di udienza del 16 di- cembre 2022).
Peraltro, i medesimi hanno dichiarato di aver visto anche in passato la Per_3
to con degli ematomi e che la stessa in quelle occasioni riferiva di aver urtato contro qualcosa.
Tali dichiarazioni, coerenti e lineari, risultano corroborate anche dalla produ- zione documentale, da cui si evince che a seguito di tali fatti la ha Pt_1
sporto querela e che al è stata applicata la misura cautelare del di- CP_1
vieto di avvicinamento alla persona offesa e che il medesimo, a seguito di giu- dizio immediato, ha patteggiato la pena ( cfr. documentazione in atti).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene provato che il abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente CP_1
sia fisiche, che psicologiche nei confronti della , rendendo intollerabi- Pt_1
le la convivenza.
Sebbene sia stato dimostrato un unico episodio di violenza, tuttavia, si ritiene
- 5 - che le violenze fisiche costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da costituire, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – cause determinanti l'intollerabilità della convivenza.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da va ac- Parte_1
colta.
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, considerata la condotta di ravvedimento del e tenuto CP_1
conto che non sono emersi elementi pregiudizievoli attuali, le minori Per_1
e vanno affidate a entrambi i genitori, con collocamento stabile
[...] Per_2
presso il domicilio della madre.
Per quanto riguarda il regime di incontri, tenuto conto di quanto relazionato dai professionisti incaricati nel corso del giudizio e del lungo percorso di mo- nitoraggio delle visite tra padre e figlie, nell'ottica di rafforzare un rapporto stabile tra queste ultime ed entrambi i genitori, va previsto che gradualmente, sospendendo allo stato il pernottamento, il possa incontrare le fi- CP_1
glie liberamente, previo accordo con la , due pomeriggi la settimana Pt_1
( in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00)
e, a settimane alterne, un intero giorno, a scelta tra il sabato o la domenica dal- le ore 12.00 alle ore 19.00, fatta salva la volontà delle minori.
Contestualmente, va confermato l'incarico al Consultorio familiare territo- rialmente competente di prendere in carico i coniugi, al fine di fornire ai me- desimi delle misure di sostegno alla genitorialità e consentire lo sviluppo di sane dinamiche relazionali, così come suggerito dalla dott.ssa Per_4
nominata ctu nel corso del procedimento cautelare in corso di causa, secondo
- 6 - cui è opportuno che “entrambi i genitori seguano un percorso terapeutico individuale e, se possibile familiare, finalizzato dapprima all'elaborazione di vissuti personali ancora im- prontati sulla sfiducia e sulla rabbia e, di conseguenza migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia separata, ridurre il conflitto tra i disputanti per giungere ad accordi soddisfacenti (nel rispetto soprattutto delle minori) e dare continuità ai contatti tra genitori e figli”.
Parimenti, va confermato l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente compe- tenti di monitorare gli incontri tra padre e figli con onere di relazionare al
Giudice tutelare o, nel caso di condotte ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c., al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.
Venendo alle statuizioni economiche, in assenza di elementi di novità e tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e un assegno di euro 250,00 Persona_1 Per_2
per ciascuna, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il die- ci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, confermando che la percepisca integralmente l'assegno Pt_1
unico erogato dall'Inps per il nucleo, secondo quanto già stabilito con ordi- nanza del 15 maggio 2023.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e alle figlie, con lei con- Pt_1
viventi.
Nessuna statuizione sulla domanda avanzata dalla volta a ottenere il Pt_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto della rinuncia alla stessa dichiarata negli scritti conclusivi e, dunque, della ca- renza di interesse.
- 7 - Va, infine, dichiarata l'inammissibilità, già rilevata all'udienza cartolare dell'11 febbraio 2022, delle domande avanzate dalla e relative alla condanna Pt_1
del al pagamento delle utenze domestiche, allo spostamento dei CP_1
contatori della casa coniugale a sue spese, alla vendita del motore “BMW” di sua proprietà, in possesso del , trattandosi di domande soggette al CP_1
rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite di questo giudizio alla controparte, li- quidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al bene- ficio del gratuito patrocinio;
le spese di lite dei sub-procedimenti, tenuto con- to della natura e delle questioni trattate, e dell'esito degli stessi, vanno com- pensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
someli, il 6 giugno 1983, e , nato ad [...], il 14 settembre CP_1
1976, i quali hanno contratto matrimonio a San Giovanni Gemini, il 19 di- cembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Giovanni Gemini, n. 22, parte II, serie A, anno 2015, con addebito a cari- co di;
CP_1
affida le figlie e congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_5
- 8 - genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarle, secondo quanto previsto in parte motiva;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti e il Consultorio familiare di assolvere quanto richiesto in parte motiva, con onere di relazionare al Giu- dice tutelare o, nel caso di condotte ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 330 e ss.
c.c., al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
delle figlie e , corrispondendo a en- Persona_1 Per_2 Parte_1
tro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00 per ciascu- na, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, prevedendo che l'assegno unico per il nucleo erogato dall'INPS, venga perce- pito integralmente dalla;
Pt_1
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lei con- Parte_1
viventi; condanna a rifondere le spese di lite di questo giudizio soste- CP_1
nute da liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese Parte_1
prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario; compensa le spese del giudizio dei procedimenti in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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