Articolo 94 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 93Articolo 95
Versione
15 gennaio 1970
Art. 94.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1970, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:

sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.000
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970