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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5998/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80123 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250028660966000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 0712025 0028660966000 notificata in data
12.03.2025 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 per una somma complessiva di euro
795,67, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
In assenza della costituzione della Regione, regolarmente citata, non risulta prodotta una notifica dell'avviso di accertamento.
Confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
100,00 euro omnicomprensivi, oneri accessori come per legge con distrazione a favore del difensore antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5998/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C5 80123 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250028660966000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 0712025 0028660966000 notificata in data
12.03.2025 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 per una somma complessiva di euro
795,67, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'atto è illegittimo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
In assenza della costituzione della Regione, regolarmente citata, non risulta prodotta una notifica dell'avviso di accertamento.
Confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
100,00 euro omnicomprensivi, oneri accessori come per legge con distrazione a favore del difensore antistatario.