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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Angela Coluccio - Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 1542-1/2025, a carico della
[...]
, in persona del liquidatore p.t., Sig. con sede in Roma, al Controparte_1 Controparte_2
Viale Giorgio Ribotta n. 11 (C.F. / P. VA ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dal Sig. Fabio Lo Giudice ed esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la , è stata posta nelle condizioni di Controparte_1
difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo SIECIC da parte della Cancelleria in data 03 ottobre 2025; constatato che la società resistente non si è costituita in giudizio;
rilevato che la non risulta cancellata dal registro Controparte_1
delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale:
ritenuto che
, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve essere diretta unicamente ad accertare gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550;
Cass. 10 aprile 1996, n. 3321); ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie il debitore non si è costituito e non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;
ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato dalla società è relativo all'anno 2020; sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): si osserva che il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII;
più in particolare si rileva che il credito del Sig. è portato da D.I. n. 253/2023, del 12 Controparte_3
gennaio 2023 (n. R.G. 647/2023), con il quale il Tribunale di Roma ha condannato la
[...]
, al pagamento in favore dell'istante della somma di Controparte_1 euro 5.136,81, oltre interessi e rivalutazioni, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 540,00; con atto di precetto del 16 ottobre 2023 l'istante ha intimato alla Controparte_1
il pagamento della somma di euro 7.333,73, rimasto senza riscontro;
[...] alla notifica del precetto sono seguiti ulteriori solleciti da parte dell'istante, rimasti senza riscontro;
all'esito dell'infruttuoso recupero del proprio credito, l'istante ha chiesto ed ottenuto un secondo decreto ingiuntivo, identificato al n. 473/2025 (n. R.G. 44101/2024), con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla il pagamento della somma di euro Controparte_1
5.136,81, oltre rivalutazione, interessi e compensi pari ad euro 545,00; la notifica del D.I. n. 473/2025, alla PEC della resistente, ha avuto esito negativo: “Avviso di mancata consegna – errore 5.2.1 – InfoCert S.p.A. – casella inibita alla ricezione”; il D.I. in questione è stato notificato a mezzo posta, sia presso la sede sociale, sia presso il liquidatore;
in entrambi i casi non veniva ritirato nel termine di giorni 10 dalla data di spedizione del C.A.D.; constatato, infine, che dalle informazioni assunte dalla cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti verso l'erario pari ad euro 560.062,50, nonché debiti verso l'INPS per un importo pari ad euro 171.159,12, già iscritti a ruolo per il recupero forzoso da parte dell'agente di riscossione;
sullo stato di insolvenza: si evince dalla insussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione atto ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale a carico della , in Controparte_1
persona del liquidatore p.t., Sig. con sede in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 11 (C.F. Controparte_2
/ P. VA;
P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott. Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 12 marzo 2026 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Angela Coluccio - Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 1542-1/2025, a carico della
[...]
, in persona del liquidatore p.t., Sig. con sede in Roma, al Controparte_1 Controparte_2
Viale Giorgio Ribotta n. 11 (C.F. / P. VA ); P.IVA_1
letta l'istanza avanzata dal Sig. Fabio Lo Giudice ed esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la , è stata posta nelle condizioni di Controparte_1
difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo SIECIC da parte della Cancelleria in data 03 ottobre 2025; constatato che la società resistente non si è costituita in giudizio;
rilevato che la non risulta cancellata dal registro Controparte_1
delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale:
ritenuto che
, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve essere diretta unicamente ad accertare gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550;
Cass. 10 aprile 1996, n. 3321); ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie il debitore non si è costituito e non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;
ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato altresì che l'ultimo bilancio depositato dalla società è relativo all'anno 2020; sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): si osserva che il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII;
più in particolare si rileva che il credito del Sig. è portato da D.I. n. 253/2023, del 12 Controparte_3
gennaio 2023 (n. R.G. 647/2023), con il quale il Tribunale di Roma ha condannato la
[...]
, al pagamento in favore dell'istante della somma di Controparte_1 euro 5.136,81, oltre interessi e rivalutazioni, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 540,00; con atto di precetto del 16 ottobre 2023 l'istante ha intimato alla Controparte_1
il pagamento della somma di euro 7.333,73, rimasto senza riscontro;
[...] alla notifica del precetto sono seguiti ulteriori solleciti da parte dell'istante, rimasti senza riscontro;
all'esito dell'infruttuoso recupero del proprio credito, l'istante ha chiesto ed ottenuto un secondo decreto ingiuntivo, identificato al n. 473/2025 (n. R.G. 44101/2024), con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla il pagamento della somma di euro Controparte_1
5.136,81, oltre rivalutazione, interessi e compensi pari ad euro 545,00; la notifica del D.I. n. 473/2025, alla PEC della resistente, ha avuto esito negativo: “Avviso di mancata consegna – errore 5.2.1 – InfoCert S.p.A. – casella inibita alla ricezione”; il D.I. in questione è stato notificato a mezzo posta, sia presso la sede sociale, sia presso il liquidatore;
in entrambi i casi non veniva ritirato nel termine di giorni 10 dalla data di spedizione del C.A.D.; constatato, infine, che dalle informazioni assunte dalla cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti verso l'erario pari ad euro 560.062,50, nonché debiti verso l'INPS per un importo pari ad euro 171.159,12, già iscritti a ruolo per il recupero forzoso da parte dell'agente di riscossione;
sullo stato di insolvenza: si evince dalla insussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione atto ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale a carico della , in Controparte_1
persona del liquidatore p.t., Sig. con sede in Roma, al Viale Giorgio Ribotta n. 11 (C.F. Controparte_2
/ P. VA;
P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: dott. Persona_1
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 12 marzo 2026 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio