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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Parte_1 C.F._1
Cavuoto, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso.
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ventorino, CP_1 C.F._2 in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 novembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed
1 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'istanza congiunta datata 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 28.3.2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con CP_1
in data 5 maggio 2004 in Pietrelcina (BN), annotato nei registri dello Stato civile del predetto
[...]
Comune (anno 2004 al numero 5, parte II, serie A), dal quale erano nati i tre figli (nato il Per_1
22.8.2006), (nato il [...]) e (nato il 21.7.2012). Per_2 Per_3
La ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi pendente dinanzi a questo Tribunale (giudizio n. 3658/2023), nel corso del quale era stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 1419/2024 di questo Tribunale che aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
La ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di stabilire il regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre dei due figli minori, con modalità e tempi di permanenza previsti con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice della separazione;
di porre a carico del resistente un assegno di € 600,00 mensili per ciascuno dei tre figli, oltre il contributo alle spese straordinarie, in ragione del 50%, come previste e stabilite dal protocollo COA.
Si costituiva il quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice della separazione riguardo all'affido dei figli minori e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, e di porre a suo a carico per il mantenimento dei tre figli un assegno di € 600,00 complessivi ( € 200,00 per ciascun figlio) oltre al 25% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione dei coniugi con ordinanza del 10 luglio 2025 erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In data 10 ottobre 2025 le parti depositavano un accordo contenenti condizioni congiunte sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi, con autentica dei rispettivi difensori, contenenti le condizioni del divorzio
2 In data 14.11.2025 era depositata dichiarazione sottoscritta dalle parti in cui i coniugi dichiaravano di rinunciare liberamente alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni congiunte e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898.
Ed infatti, con sentenza n. 1419/2024 pubblicata il 24.7.2024 il Tribunale di Benevento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 26.3.2024 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice designato nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'accordo datato 10 ottobre 2025 i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza
Poiché le condizioni congiunte non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interessi dei figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietrelcina (BN) in data 5.5.2004 tra (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Benevento il 19.8.1976), regolarmente trascritto presso il Comune di Pietrelcina (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2004), secondo le condizioni di cui all'accordo datato 10 ottobre 2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietrelcina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 933 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Parte_1 C.F._1
Cavuoto, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso.
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ventorino, CP_1 C.F._2 in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 17 novembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed
1 hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'istanza congiunta datata 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 28.3.2025, proponeva Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con CP_1
in data 5 maggio 2004 in Pietrelcina (BN), annotato nei registri dello Stato civile del predetto
[...]
Comune (anno 2004 al numero 5, parte II, serie A), dal quale erano nati i tre figli (nato il Per_1
22.8.2006), (nato il [...]) e (nato il 21.7.2012). Per_2 Per_3
La ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi pendente dinanzi a questo Tribunale (giudizio n. 3658/2023), nel corso del quale era stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 1419/2024 di questo Tribunale che aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
La ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di stabilire il regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre dei due figli minori, con modalità e tempi di permanenza previsti con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice della separazione;
di porre a carico del resistente un assegno di € 600,00 mensili per ciascuno dei tre figli, oltre il contributo alle spese straordinarie, in ragione del 50%, come previste e stabilite dal protocollo COA.
Si costituiva il quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice della separazione riguardo all'affido dei figli minori e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, e di porre a suo a carico per il mantenimento dei tre figli un assegno di € 600,00 complessivi ( € 200,00 per ciascun figlio) oltre al 25% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione dei coniugi con ordinanza del 10 luglio 2025 erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
In data 10 ottobre 2025 le parti depositavano un accordo contenenti condizioni congiunte sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi, con autentica dei rispettivi difensori, contenenti le condizioni del divorzio
2 In data 14.11.2025 era depositata dichiarazione sottoscritta dalle parti in cui i coniugi dichiaravano di rinunciare liberamente alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni congiunte e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898.
Ed infatti, con sentenza n. 1419/2024 pubblicata il 24.7.2024 il Tribunale di Benevento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 26.3.2024 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice designato nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'accordo datato 10 ottobre 2025 i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza
Poiché le condizioni congiunte non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interessi dei figli minori e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietrelcina (BN) in data 5.5.2004 tra (nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 CP_1
Benevento il 19.8.1976), regolarmente trascritto presso il Comune di Pietrelcina (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2004), secondo le condizioni di cui all'accordo datato 10 ottobre 2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietrelcina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
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