Decreto cautelare 26 gennaio 2026
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2026, proposto da
Client Solution s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara La Bella, con domicilio digitale in atti;
contro
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi e Luca Di Santo, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
XO Logistics Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Romitelli e Roberta Moffa, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- di tutti gli atti di gara e di indizione della stessa da parte di Aeroporti di Roma s.p.a. per l'affidamento del “ servizio di consegna delle merci, presso gli esercizi commerciali/passenger lounge dell'aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino attraverso la gestione della piattaforma logistica del Consolidation Center ” (CIG B771AB8E55);
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara suddetta del 23 dicembre 2025 in favore della XO Logistics Italy s.p.a. citato nella relativa comunicazione di aggiudicazione di pari data;
- dell'art. 15 del Disciplinare di gara con espresso riferimento all'allegato contenente il concreto piano di attuazione della clausola sociale e alla sua necessarietà;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato a quello principale comprese le comunicazioni, i verbali e ogni altro atto idonei ad arrecare un danno al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a. e di XO Logistics Italy s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, Client Solution s.p.a. (nel prosieguo anche “Client” e “Società”) - classificatasi seconda nella graduatoria stilata all’esito della procedura di gara indetta da Aeroporti di Roma s.p.a. (d’ora innanzi “DR”) per l’affidamento del “ servizio di consegna delle merci, presso gli esercizi commerciali/passenger lounge dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino attraverso la gestione della piattaforma logistica del Consolidation Center ” - impugna l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata XO Logistics Italy s.p.a. (nel prosieguo anche “XO”), sostenendone l’illegittimità in relazione alla circostanza che quest’ultima avrebbe dovuto essere (in tesi) esclusa dalla gara:
i) per non aver allegato all’offerta tecnica - come invece specificamente prescritto dalla lex specialis di gara - “ un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ” (in tal senso, l’art. 15 del Disciplinare);
ii) per omessa indicazione, per talune voci tariffarie, della percentuale di ribasso offerta, invece prescritta dall’art. 16 del medesimo Disciplinare.
Chiede, dunque, la Società l’annullamento dell’avversata aggiudicazione in favore di XO e per l’effetto l’affidamento in proprio favore del relativo servizio.
Si costituivano in giudizio sia DR che XO, entrambe diffusamente argomentando sulla manifesta infondatezza e pretestuosità delle censure proposte.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Deve essere, innanzi tutto, disatteso il primo motivo di gravame, con cui Client lamenta l’omessa allegazione di uno specifico progetto di assorbimento del personale attualmente impiegato nella prestazione del servizio oggetto di affidamento, risultando in atti che l’aggiudicataria nella propria offerta, dopo essersi espressamente “ impegna (ta), così come richiesto nel capitolato di gara, al rispetto della clausola sociale, prevedendo l’assorbimento del personale attualmente in uso sull’appalto ” (in tal senso, quanto si legge al punto 2 di pag. 31 dell’offerta tecnica di XO, in atti), abbia poi specificamente comprovato, in ossequio alla previsioni della lex specialis, le concrete modalità di attuazione del meccanismo di assorbimento, nella sezione C.1 dell’offerta tecnica, al punto 6 “ Organizzazione personale Turni ”.
Assume rilievo dirimente in tal senso come, a prescindere dall’allegazione di uno specifico allegato denominato “ Progetto di assorbimento ”, XO si sia chiaramente obbligata ad assicurare l’osservanza della clausola sociale mediante l’integrale assorbimento del personale, come comprovato dall’espressa dichiarazione di impegno resa in tal senso in sede di relativa offerta tecnica, poi illustrandone le concrete modalità di adempimento al citato punto 6 della sezione C.1 della stessa offerta (pagine 33 e 34) ove risulta per tabulas che l’indicazione puntuale del personale destinato all’esecuzione dell’appalto sia avvenuta in termini di perfetta corrispondenza con il personale da assorbire indicato da DR negli atti di gara (in tal senso, l’Allegato 14 al Capitolato “ Personale impiegato ”, in atti).
Emerge, infatti, ictu oculi dal raffronto tra tale Allegato 14 e quanto riportato da XO al citato punto 6, come quest’ultima abbia sostanzialmente ripreso e integralmente riprodotto nella propria offerta l’elenco di tutto il personale in forza presso l’operatore uscente, attesa la coincidenza delle relative indicazioni sia per numero, che per qualifica, che, ancora, per livello retributivo.
Ben si comprende, dunque, come l’allegazione di un documento autonomo denominato “Piano di assorbimento del personale” – pretesa da parte ricorrente – si sarebbe risolta, a parere del Collegio, in una riproduzione di informazioni già puntualmente e diffusamente illustrate nell’offerta tecnica che (seppur possibile) si sarebbe rilevata sostanzialmente inutile, non apportando, sul piano sostanziale, alcun ulteriore elemento al contenuto dell’offerta.
Il primo motivo di ricorso deve, dunque, essere respinto.
Lo stesso è a dirsi per la seconda censura con cui Client sostiene che anche l’offerta economica dell’aggiudicataria sarebbe carente, non avendo XO indicato, con riferimento alle tariffe P6, P7, P8 e P9, alcun ribasso percentuale, con la conseguenza che la controinteressata avrebbe dovuto anche per tale ragione essere estromessa.
Ebbene ritiene il Collegio che per tali voci alcuna carenza sia riscontrabile, emergendo dal contenuto dell’offerta economica di XO che - come ben evidenziato in atti dalla difesa sia di DR che della controinteressata - l’aggiudicataria abbia presentato, per le voci di tariffa sopra menzionate, un ribasso pari allo 0%, ovvero nessun ribasso, come pacificamente consentito dalla lex specialis .
Ne discende, dunque, come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la comprensione dell’offerta economica di XO non abbia richiesto alcuna attività manipolativa e integrativa ad opera della Commissione tale da imporne l’esclusione, apparendo l’offerta tecnica, per quel che riguarda le voci contestate, chiara, completa e univoca.
Anche il secondo motivo di censura appare, quindi, infondato.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da Client deve essere respinto, attesa la legittimità sotto i profili contestati dell’avversata aggiudicazione in favore di XO.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sia in favore di DR che della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore sia di DR che della controinteressata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
RA IC, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IC | EN ZZ |
IL SEGRETARIO