Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 11/12/2025, n. 22442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22442 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12160 del 2025, proposto da
Cerbone Stampa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , in relazione alla procedura CIG B6BBF48341, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Credentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
previa sospensiva
del provvedimento di esclusione, adottato dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), in data 16 luglio 2025, notificato a mezzo pec in pari data, nell’ambito della procedura negoziata mediante RDO telematica aperta n. “5333192” per l’acquisizione di “Servizi di impaginazione, prestampa, stampa di prodotti editoriali a carattere scientifico e servizi connessi” - codice identificativo gara (C.I.G.) B6BBF48341.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa IS RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- la s.r.l. Cerbone Stampa ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione in epigrafe indicato;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando memoria e documenti;
- alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha chiesto rinvio della trattazione, anche per poter interloquire sulle questioni rilevate d’ufficio dal Collegio;
- con atto depositato in data 8 dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio introdotto con il ricorso in epigrafe;
- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il procuratore dell’Amministrazione resistente, nel prendere atto delle dichiarazioni della parte ricorrente, nulla ha opposto e il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che:
- dal carattere univoco della predetta “rinuncia irrituale” sia possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 4, c.p.a., a tenore del quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017);
- pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.;
- che le spese di giudizio vadano compensate tra le parti, avuto riguardo a tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR RT di EZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
IS RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS RI | AR RT di EZ |
IL SEGRETARIO