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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13781 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 32495/2022
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32495/2022
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 11.05, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
CH, sono comparsi:
- l'Avv. Marco Michele Picciani, per la parte ricorrente, il quale preliminarmente precisa che la domanda è limitata alle sole sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981, insiste in ricorso e ne chiede l' integrale accoglimento.
-Nessuno è comparso per Controparte_1
-Nessuno è comparso per Controparte_2
-Nessuno è comparso per Regione Lazio.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,00 assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia CH, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 32495/2022 del R.G.A.C.,
decisa all' udienza del 07/10/2025 e vertente tra
elettivamente domiciliato in Via Principe Eugenio Parte_1 CP_1
n. 15, presso l'Avv. Marco Michele Picciani dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
, in persona del Prefetto p.t., con sede in Controparte_1 CP_1
Via Quattro Novembre n. 119/A,
pagina 2 di 8 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t, con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14 CP_1
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con sede in Via C. CP_1
Colombo n. 212.
- parti opposte contumaci–
OGGETTO: opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 22 l. n. 689/1981 a sanzioni per violazioni del codice della strada, applicate con verbale di accertamento di Polstrada V:70/13985545 del 15/02/2017. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che la parte ricorrente ha precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720190037750831000,
notificata in data 12/04/2022, e del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada ad essa sotteso, per l'importo complessivo di € 19.500,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la nullità della cartella di pagamento e del verbale di accertamento perché redatti in lingua incomprensibile per lo straniero;
-la nullità della notifica della cartella redatta in lingua pagina 3 di 8 incomprensibile per lo straniero;
- la nullità della cartella per carenza di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990; - la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981
in relazione all'art. 194 del codice della strada, avuto riguardo all'entità della sanzione applicata;
- la decadenza, ex art. 201 del codice della strada, dalla potestà impositiva per omessa notifica all'istante delle intimazioni di pagamento relative alle sanzioni amministrative richieste;
- la prescrizione del diritto a riscuotere le somme pretese per decorso del termine quinquennale -ex art. 2934 c.c.- a far data dal giorno della asserita notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni (15/02/2017) .
2. , e Regione Lazio, Controparte_1 Controparte_2
regolarmente evocate in giudizio non si sono costituite.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione, non coltivata dall'opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte ex art. 309 c.p.c. e per la decisione, quindi, discussa e decisa all'udienza odierna sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, ritenuta la CP_4
pagina 4 di 8 regolarità della notifica del ricorso eseguita nei confronti di CP_1
e Regione Lazio ne dichiara la
[...] Controparte_2
contumacia.
Nel merito, preso atto della precisazione a verbale di parte ricorrente in relazione alla limitazione della domanda di annullamento alle sole sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981, escluse restando le somme richieste per tasse automobilistiche, giova evidenziare che, in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella,
in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria,
venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (cfr. Cass. n.
12412/2016).
pagina 5 di 8 Nella fattispecie in esame, dal fascicolo telematico risulta che il ricorso è stato depositato in data 06/05/2022 e, dunque, tempestivamente, entro il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011
(notifica della cartella di pagamento: 12/04/2022).
Essendo stata proposta, come indicato in premessa, la presente azione entro il termine suddetto, l'accertamento contenuto nei verbali in questione non è
divenuto definitivo;
inoltre, la mancata prova della notificazione del verbale di accertamento, il cui onere, non assolto, ricade su , ne fa Controparte_1
venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
ed ancora, la mancata notificazione del verbale di accertamento, tempestivamente eccepita da parte ricorrente, costituisce fatto estintivo del credito per la sanzione.
Ciò posto, in relazione alle sanzioni per violazioni del codice della strada oggetto del verbale V:70/13985545 del 15/02/2017, il termine di prescrizione
è stabilito dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento delle violazioni, la cui notifica è
contestata dall'opponente e non provata da , reca la data del Controparte_1
pagina 6 di 8 15/02/2017 (cfr. cartella esattoriale impugnata) mentre la cartella di pagamento
è stata notificata il 12/04/2022, quindi, oltre il suddetto termine di prescrizione quinquennale.
In ragione di ciò, la domanda di parte attrice va accolta e la pretesa azionata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, ogni altro motivo restando assorbito.
5. Le spese seguono la soccombenza, osservandosi che “In tema di spese
processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato
causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la
parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (S.C. , III, sent.
n. 5813 del 27/02/2023), onde sono poste a carico di , la cui Controparte_1
condotta ha reso necessario l'accertamento giudiziale richiesto e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione del principio della c.d.
soccombenza virtuale, secondo i parametri di cui al DM N. 147/2022,
scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi, nell'importo complessivo di € 3.397,00 di cui € 0,00 per spese non imponibili (CU e bollo non pagati), €
919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara insussistente il diritto di di procedere in via Controparte_1
esecutiva nei confronti di a mezzo della cartella di Parte_1
pagamento n. 09720190037750831000, notificata in data 12/04/2022,
limitatamente ai crediti di cui al verbale V:70/13985545 indicato in motivazione perché estinti per intervenuta prescrizione;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
favore della parte opponente nel complessivo importo di € 3.397,00 oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a e i.v.a. come per legge.
Il giudice
Emilia CH
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32495/2022
Oggi 7 ottobre 2025, alle ore 11.05, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
CH, sono comparsi:
- l'Avv. Marco Michele Picciani, per la parte ricorrente, il quale preliminarmente precisa che la domanda è limitata alle sole sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981, insiste in ricorso e ne chiede l' integrale accoglimento.
-Nessuno è comparso per Controparte_1
-Nessuno è comparso per Controparte_2
-Nessuno è comparso per Regione Lazio.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,00 assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia CH, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 32495/2022 del R.G.A.C.,
decisa all' udienza del 07/10/2025 e vertente tra
elettivamente domiciliato in Via Principe Eugenio Parte_1 CP_1
n. 15, presso l'Avv. Marco Michele Picciani dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e
, in persona del Prefetto p.t., con sede in Controparte_1 CP_1
Via Quattro Novembre n. 119/A,
pagina 2 di 8 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t, con sede in Via Giuseppe Grezar n. 14 CP_1
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con sede in Via C. CP_1
Colombo n. 212.
- parti opposte contumaci–
OGGETTO: opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 22 l. n. 689/1981 a sanzioni per violazioni del codice della strada, applicate con verbale di accertamento di Polstrada V:70/13985545 del 15/02/2017. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che la parte ricorrente ha precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/05/2022 la parte opponente indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720190037750831000,
notificata in data 12/04/2022, e del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada ad essa sotteso, per l'importo complessivo di € 19.500,00.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la nullità della cartella di pagamento e del verbale di accertamento perché redatti in lingua incomprensibile per lo straniero;
-la nullità della notifica della cartella redatta in lingua pagina 3 di 8 incomprensibile per lo straniero;
- la nullità della cartella per carenza di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990; - la violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981
in relazione all'art. 194 del codice della strada, avuto riguardo all'entità della sanzione applicata;
- la decadenza, ex art. 201 del codice della strada, dalla potestà impositiva per omessa notifica all'istante delle intimazioni di pagamento relative alle sanzioni amministrative richieste;
- la prescrizione del diritto a riscuotere le somme pretese per decorso del termine quinquennale -ex art. 2934 c.c.- a far data dal giorno della asserita notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni (15/02/2017) .
2. , e Regione Lazio, Controparte_1 Controparte_2
regolarmente evocate in giudizio non si sono costituite.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione, non coltivata dall'opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte ex art. 309 c.p.c. e per la decisione, quindi, discussa e decisa all'udienza odierna sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto del giudizio –
arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014) ), preliminarmente, ritenuta la CP_4
pagina 4 di 8 regolarità della notifica del ricorso eseguita nei confronti di CP_1
e Regione Lazio ne dichiara la
[...] Controparte_2
contumacia.
Nel merito, preso atto della precisazione a verbale di parte ricorrente in relazione alla limitazione della domanda di annullamento alle sole sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981, escluse restando le somme richieste per tasse automobilistiche, giova evidenziare che, in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella,
in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria,
venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (cfr. Cass. n.
12412/2016).
pagina 5 di 8 Nella fattispecie in esame, dal fascicolo telematico risulta che il ricorso è stato depositato in data 06/05/2022 e, dunque, tempestivamente, entro il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011
(notifica della cartella di pagamento: 12/04/2022).
Essendo stata proposta, come indicato in premessa, la presente azione entro il termine suddetto, l'accertamento contenuto nei verbali in questione non è
divenuto definitivo;
inoltre, la mancata prova della notificazione del verbale di accertamento, il cui onere, non assolto, ricade su , ne fa Controparte_1
venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
ed ancora, la mancata notificazione del verbale di accertamento, tempestivamente eccepita da parte ricorrente, costituisce fatto estintivo del credito per la sanzione.
Ciò posto, in relazione alle sanzioni per violazioni del codice della strada oggetto del verbale V:70/13985545 del 15/02/2017, il termine di prescrizione
è stabilito dall'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento delle violazioni, la cui notifica è
contestata dall'opponente e non provata da , reca la data del Controparte_1
pagina 6 di 8 15/02/2017 (cfr. cartella esattoriale impugnata) mentre la cartella di pagamento
è stata notificata il 12/04/2022, quindi, oltre il suddetto termine di prescrizione quinquennale.
In ragione di ciò, la domanda di parte attrice va accolta e la pretesa azionata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, ogni altro motivo restando assorbito.
5. Le spese seguono la soccombenza, osservandosi che “In tema di spese
processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato
causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la
parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (S.C. , III, sent.
n. 5813 del 27/02/2023), onde sono poste a carico di , la cui Controparte_1
condotta ha reso necessario l'accertamento giudiziale richiesto e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione del principio della c.d.
soccombenza virtuale, secondo i parametri di cui al DM N. 147/2022,
scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi, nell'importo complessivo di € 3.397,00 di cui € 0,00 per spese non imponibili (CU e bollo non pagati), €
919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara insussistente il diritto di di procedere in via Controparte_1
esecutiva nei confronti di a mezzo della cartella di Parte_1
pagamento n. 09720190037750831000, notificata in data 12/04/2022,
limitatamente ai crediti di cui al verbale V:70/13985545 indicato in motivazione perché estinti per intervenuta prescrizione;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
favore della parte opponente nel complessivo importo di € 3.397,00 oltre rimborso spese generali al 15 %, c.p.a e i.v.a. come per legge.
Il giudice
Emilia CH
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