Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1636/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1636/2018
TRA
( , a mezzo gli Parte_1 C.F._1
affidatari e – Avv. Giuseppe Raneri e Avv. Parte_2 Parte_3
Francesco Marchese
attori
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luigi Edoardo Ferlito
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che l' è responsabile sia ex artt. 1218 che CP_2
2043 c.c. delle lesioni subite alla nascita da;
Parte_4
2) Conseguentemente condannare la predetta al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali e, quindi, al rimborso delle spese mediche sostenute, al risarcimento del danno biologico e morale, ivi compresi i postumi invalidanti, nella misura quanto al danno biologico permanente di almeno il 40%, con una invalidità temporanea parziale nella misura del 30%, il tutto quantificabile sin
d'ora in € 360.000,00 o in quell'altra misura che il giudice riconoscerà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del danno e\o dalla messa in mora;
1
Conclusioni di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, in quanto insufficiente ex art. 164 c.p.c. non rendendo intelligibile il contenuto dei motivi per cui la parte attrice reclama e a quale titolo i danni.
2) Rigettare la domanda introdotta da parte attrice, in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto, sia con riguardo all'evento dedotto, come al nesso di causalità fra lo stesso e le lamentate lesioni.
3) Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità diretta e indiretta è ascrivibile all' convenuta per i fatti lamentati da parte attrice. CP_1
4) In caso di non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte dell' convenuta, limitare il risarcimento del danno esclusivamente a CP_1
quanto dovesse emergere in via istruttoria.
5) In non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità dell' convenuta, CP_1
e di conseguente liquidazione del danno, ricondurre il tutto nei limiti dell'equo e del giusto, evitando ogni illegittima duplicazione di voci, relative a figure ormai desuete nella prassi giudiziaria.
6) In non temuta ipotesi di disposizione di CTU, accogliere l'istanza dell'
[...]
, e impostare la consulenza in armonia con i Controparte_1 principi dettati dalla L. 24 del 08.03.2017.
7) In denegata ipotesi di condanna anche parziale, non concedere la contestuale richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, per i principi specificamente richiamati nel corpo del presente atto.
8) Con vittoria di spese e compensi di giustizia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, e Parte_2 Parte_3 esponevano che, in data 11.05.2007 nasceva presso l'
[...] Controparte_3 la nipote (ad essi affidata) , la quale, in occasione
[...] Parte_4 del parto, a causa di imperizia e negligenza degli operatori sanitari subiva la paralisi ostetrica di tipo superiore dell'arto superiore sinistro. Da tali lesioni derivava alla stessa un danno biologico, oltre che un danno morale ed alla vita di relazione.
Essendo risultate infruttuose le richieste risarcitorie formulate in via stragiudiziale, parte attrice intraprendeva il presente giudizio per chiedere che venisse accertata la
2 responsabilità contrattuale dell' e, conseguentemente, la condanna della CP_2
medesima a risarcire tutti i danni subiti.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree.
In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per incertezza e genericità della domanda, che non le avrebbe consentito l'esercizio di un compiuto e completo diritto di difesa.
Nel merito, deduceva che la distocia alla spalla è un'emergenza medica prevedibile, ma non prevenibile, sicché non sarebbe configurabile alcuna responsabilità dei sanitari.
In particolare, sosteneva che la lesione del plesso brachiale di sx non è correlabile eziologicamente ad una procedura da considerare scorretta, bensì ad una complicanza dovuta a cause di forza maggiore, malgrado il rispetto delle linee guida da adottare al cospetto di casi similari.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto l'atto di citazione risulta essere sufficientemente preciso nel suo contenuto, essendo formulati in maniera chiara tanto l'oggetto della domanda, quanto i fatti costitutivi e gli elementi di diritto posti a sostegno della stessa.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Secondo l'impostazione della Suprema Corte in tema di responsabilità medica, già consolidatasi nel regime previgente all'entrata in vigore della L. 24/2017 “l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (Cass. 1060/2012).
Nella motivazione di tale sentenza, si evidenzia in maniera condivisibile che “le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità
3 della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 cod. civ.”.
Tale regime di responsabilità di tipo contrattuale, sul piano dell'onere della prova, comporta che il danneggiato è tenuto a dimostrare il solo nesso causale tra l'evento dannoso e l'operato dei sanitari e ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. S.U. 577/2008; conforme Cass. 5922/2024, per cui “Il paziente deve dimostrare il nesso causale tra condotta e danno, mentre l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria”).
Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade quindi sulla struttura sanitaria, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.
La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica, ed eventualmente dimostrare che il danno è imputabile a cause ad essa non dipendenti, quali, ad esempio, un evento imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso sottoposto ad esame, parte attrice ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico. In particolare, dalla documentazione in atti e dalla ctu espletata in corso di giudizio emerge la sussistenza dell'evento lesivo, ovvero la paralisi ostetrica di tipo superiore dell'arto superiore sinistro.
In particolare, il ctu ha ritentuo che “la minore …è Parte_4 affetta da grave paresi periferica arto superiore sinistro con arto intrarotato e impaccio con grave limitazione funzionale motoria e prensile in esito a pregressa paresi ostetrica
4 del plesso brachiale sinistro”, aggiungendo che “Le possibili cause sono il mancato disimpegno delle spalle nel canale da parto al momento del parto”.
Di contro, la convenuta non ha provato la sussistenza di circostanze che ne escludano la responsabilità. Va evidenziato che il consulente ha specificato che “Poiché manca nel fascicolo telematico la cartella ostetrica con il registro operatorio e la descrizione dell'assistenza al parto;
il sottoscritto non è stato messo nelle condizioni di poter rispondere al secondo quesito “se le manovre ostetriche per disimpegnare la spalle fossero state effettuate secondo la migliore pratica medica…”.
Nella risposta ai chiarimenti richiesti, il consulente profila inoltre un qualche grado di negligenza dei medici per non aver messo in atto due delle manovre di disimpegno previste quali possibili rimedi a tale emergenza ostetrica, specificando che “…se tutte le manovre fossero state compiute avrebbero impedito nel 25% la verificazione dell'evento lesivo”.
Gli esiti cui è pervenuto il ctu appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati.
Deve, pertanto, dichiararsi la responsabilità contrattuale della convenuta per le lesioni subite alla nascita dall'attrice, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Non sono invece risarcibili le spese mediche asseritamente sostenute, in quanto non documentate agli atti di causa.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della
5 disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il
6 parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
7 Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è stata altresì accertata l'entità e la durata dell'invalidità temporanea e l'esistenza di postumi invalidanti permanenti.
Il consulente ha riconosciuto: “La inabilità temporanea assoluta può essere calcolata in 180 giorni, la inabilità temporanea relativa al 50% per i primi cinque anni
e al 25% perennemente in quanto l'uso dell'arto superiore sinistro è compromesso nell'attività di guida, scrittura al pc con due mani, cucinare cucire e tutte le faccende domestiche che necessitano l'uso delle due mani. I postumi residuati da tale lesione sono
8 a carattere permanente con un danno biologico del 35% con riferimento alle Tabelle di valutazione medico-legale. I postumi permanente impediscono in parte (25%) le attività della vita quotidiana della minore”.
Considerato che l'inabilità temporanea non può essere perenne, in relazione alla dicitura utilizzata dal ctu con riferimento alla inabilità temporanea del 25%, la stessa deve intendersi assorbita nella quantificazione dei postumi permanenti, con un riconoscimento, però, di una personalizzazione del danno nella misura del 20% per la particolare sofferenza soggettiva che ha riportato . Parte_4
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, appena nata all'epoca del fatto, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 196.217,00.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, come già detto, è aumentata nella misura del 20% quale ulteriore sofferenza soggettiva, giungendosi all'importo di € 235.460,40.
Vanno inoltre liquidati € 20.700,00 per invalidità temporanea totale di 180 giorni ed € 104.937,50 per invalidità temporanea parziale al 35% di 5 anni.
Il danno complessivamente risarcibile ammonta, perciò, ad € 361.097,90.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (11/05/2007) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base
9 dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione ed € 6.164,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
22.457,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.214,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1636/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell' per le lesioni subite alla nascita da CP_4 Parte_4
[...]
2) per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 361.097,90
a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 11/05/2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi ed € 1.214,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 15/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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