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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5212/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi, nel procedimento n. R.G. 5212/2025 introdotto da Controparte_1 er la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII e per la concessione di
[...] misure cautelari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 19 CCII depositato il 22.4.2025 ha domandato, in via Controparte_1 principale, che le misure protettive richieste al momento della presentazione in Camera di Commercio dell'istanza di composizione negoziata siano confermate in favore della Società nonché estese ai suoi soci illimitatamente responsabili, e a tutela del loro intero patrimonio, il CP_1 Controparte_2 tutto per la durata di 120 giorni e nei confronti dei soli creditori , Controparte_3
ed Controparte_3 CP_4
Oggetto della domanda sono, in particolare, le seguenti misure protettive: 1) divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore; 2) divieto di promuovere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi comprese l'emissione ed applicazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati della Società e dei soci;
3) divieto di proporre istanze di apertura della liquidazione giudiziale e inibizione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto che, previa conferma di tutte le misure protettive sopra elencate in favore della Società, la misura consistente nell'inibizione all'emissione e applicazione del fermo amministrativo – qualora ritenuta non riconducibile al generale divieto di azioni esecutive e cautelari – sia concessa sotto forma di provvedimento cautelare, sempre per la durata di 120 giorni e nei confronti dei creditori come sopra selezionati. Anche in questo caso, con richiesta di estensione delle misure sia protettive sia cautelari a favore dei soci illimitatamente responsabili.
A sostegno delle domande che precedono la Società ricorrente, attiva dal 1984 nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e della logistica, deduce di trovarsi in uno stato di tensione economico- finanziaria per effetto sia di fattori esogeni (incremento dei costi di utenze e carburante, calo del fatturato conseguente all'affermazione sul mercato di riferimento di colossi della logistica in grado di applicare prezzi più competitivi), sia di fattori endogeni legati all'organizzazione aziendale (gestione improntata più all'attività caratteristica che al controllo dei costi e delle marginalità). La ricorrente allega al ricorso un progetto di piano di durata quinquennale, volto a perseguire il risanamento dell'impresa mediante una più efficiente gestione dell'attività in continuità diretta (con riduzione e maggiore monitoraggio dei costi di gestione e del personale dipendente, ottimizzazione dei turni di lavoro, intensificazione dell'apporto lavorativo dei soci, aumento delle prestazioni degli automezzi, etc.), al fine di destinare ai creditori il cash flow derivante dalla gestione caratteristica, con la previsione di soddisfare integralmente le spese di procedura (entro il 31.12.2026) e i debiti verso istituti previdenziali (entro il 31.12.2025), nonché al 30% i debiti erariali con transazione fiscale ex art. 23 co. 2- bis CCII (entro il 31.12.2029), e soddisfacimento integrale degli altri creditori alle ordinarie scadenze.
All'udienza del 4.6.2025 sono comparsi la società ricorrente e l'esperto dott. , oltre al Persona_1 creditore . Controparte_3
In tale sede, la ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive e/o la concessione delle misure cautelari richieste in ricorso, l'Esperto si è riportato al parere favorevole depositato in atti e il creditore ha precisato l'entità del credito iscritto a ruolo, dando atto di essere in Controparte_3 attesa dell'attestazione del professionista ai sensi dell'art. 23 co. 2-bis CCII e rimettendosi in ordine all'accoglimento delle domande della Società.
Si è inoltre costituito telematicamente il creditore precisando il proprio credito. CP_4
Tutto ciò premesso, si ribadisce in questa sede quanto già verificato in sede di fissazione dell'udienza relativamente alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 19 co. 1 CCII e alla completezza della documentazione di cui all'art. 19 co. 2 CCII.
Si rileva inoltre che la ricorrente ha tempestivamente richiesto la pubblicazione del Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, adempimento richiesto a pena di inefficacia delle misure dall'art. 19 co. 1 CCII.
Nel merito, si esamina in primo luogo la domanda principale di conferma delle misure protettive relative al patrimonio della Società.
Al riguardo si osserva che: 1) la ricorrente ha adeguatamente rappresentato una prospettiva di risanamento aziendale, supportata da un progetto di piano di risanamento connotato da una propria autonoma sostenibilità economica e da una non manifesta irrealizzabilità; 2) le misure richieste sono idonee a salvaguardare le trattative in corso con il ceto creditorio - anche tenuto conto dell'intervenuta decadenza dalla definizione agevolata e da provvedimenti di rateazione per omesso versamento di plurime rate - nonché funzionali al positivo esito delle trattative e alla conservazione del valore complessivo del patrimonio, in vista dell'auspicato risanamento e del ripristino del riequilibrio economico-finanziario; 3) il sacrificio imposto ai tre creditori istituzionali attraverso l'attuazione di tali misure risponde al requisito della proporzionalità; 4) nella nota depositata in data 29.5.2025, l'Esperto ha riferito che le trattative sono in corso di svolgimento e che allo stato sussistono concrete possibilità di addivenire ad un risanamento della società, esprimendo pertanto parere favorevole alla conferma/concessione delle misure richieste, sul rilievo che “appaiono funzionali al fine di disporre del tempo minimo necessario alla predisposizione dell'Attestazione e alla conseguente prosecuzione delle trattative con i Creditori interessati, consentendo nel mentre di preservare il patrimonio sociale e personale e, indirettamente e per quanto di fattispecie, la par condicio creditorum. In particolare, è plausibile che possa procedere alla Controparte_5 riscossione coattiva del proprio credito anche per il tramite di fermo amministrativo da apporsi su tutti i beni mobili registrati (automezzi) ricompresi nel patrimonio della Società e strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, rendendo in tal caso irrealizzabile il Piano di risanamento e compromettendo irrimediabilmente l'attività dell'impresa”. Per quanto precede, si ritiene che sussistano i presupposti per la conferma delle misure protettive aventi ad oggetto il patrimonio della Società.
Con la doverosa precisazione che l'inibitoria all'emissione e applicazione del fermo amministrativo sugli automezzi di proprietà della Società si intende ricompresa nella misura protettiva tipica consistente nel divieto di “iniziative cautelari”, tenuto conto che il fermo amministrativo, svolgendo una funzione equiparabile a quella del sequestro, può essere qualificato come misura lato sensu cautelare, prodromica rispetto all'avvio dell'esecuzione forzata.
La domanda deve perciò essere accolta, nell'estensione temporale massima di centoventi giorni e nella portata soggettiva precisata dalla ricorrente, potendo esprimersi un giudizio positivo sulla funzionalità delle misure protettive in questione al perseguimento di una ragionevole prospettiva di risanamento dell'impresa.
Quanto all'inibizione della pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative, si osserva che tale effetto non abbisogna di alcuna richiesta né di conferma da parte del tribunale, producendosi automaticamente dal giorno della pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 co. 4 CCII.
Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda di estensione delle stesse misure a tutela del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.
Nella nota depositata in data 13.5.2025, la ricorrente ha insistito per l'estensione delle misure nei loro riguardi - come misure protettive o come misure cautelari - sul rilievo che i soci illimitatamente responsabili, alla luce del principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone, possono essere considerati essi stessi come 'debitori' (dal momento che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, sono chiamati a rispondere dei debiti sociali con tutto il proprio patrimonio venendo essi stessi assoggettati alla procedura concorsuale) e che l'avvio di iniziative esecutive nei loro confronti nelle more della composizione negoziata pregiudicherebbe il proficuo svolgersi delle trattative e altererebbe la par condicio creditorum nella denegata ipotesi di una successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tali argomenti non paiono tuttavia sufficienti per estendere le misure concesse nei confronti della Società.
Il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta operante in ambito di società di persone non implica invero una sovrapposizione/identificazione soggettiva tra la società e i suoi soci, tanto è vero che esso vale in senso unidirezionale, ossia a vantaggio dei soli creditori sociali e non viceversa (nel senso che i soci rispondono con il loro patrimonio dei debiti sociali, ma il patrimonio della società non risponde dei debiti personali di questi ultimi).
Ne consegue che, se è vero che nulla osta, in astratto, a che siano applicate nei confronti dei soci illimitatamente responsabili misure protettive o cautelari nell'ambito della composizione negoziata, non opera tuttavia alcun automatismo ed è imprescindibile che, in concreto, ricorrano rispetto ai singoli soci i presupposti degli istituti invocati. Non è invece sufficiente ad integrare tali presupposti il riferimento all'esigenza di una gestione più agevole delle trattative con il ceto creditorio.
Ciò premesso, le misure di cui si chiede l'estensione ai soci di non Controparte_1 possono essere qualificate come misure protettive tipiche ai sensi del comma 3 dell'art. 18 CCII. Tale norma prevede che il divieto di azioni cautelari abbia ad oggetto il patrimonio del debitore (inteso, per quanto sopra detto, come la Società) oppure i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che nel patrimonio dei soci e siano CP_1 Controparte_2 presenti beni destinati all'esercizio dell'attività di impresa, in quanto gli stessi, come indicato nella nota del 13.5.2025, “sono titolari esclusivamente di rapporti di conto corrente ove sono depositate le rispettive disponibilità liquide nonché di n. 2 motoveicoli privi, tuttavia, di valore”. Non vi è pertanto spazio per l'estensione nei loro confronti delle misure protettive tipiche.
Sotto altro aspetto, le misure in questione non possono nemmeno essere concesse come misure cautelari, difettando il requisito della strumentalità delle stesse al progetto di risanamento presentato dalla Società (non risulta infatti che le risorse personali dei soci siano messe a disposizione del piano, ad esempio in termini di apporti esterni, il che renderebbe la tutela cautelare funzionale alla riuscita del progetto di risanamento).
P.Q.M.
provvedendo sul ricorso ex art. 19 CCII presentato da Controparte_1
1) conferma per la durata complessiva di centoventi giorni le seguenti misure protettive del patrimonio della Società nei confronti dei creditori , Controparte_3 [...]
ed CP_3 CP_4
a) divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore;
b) divieto di promuovere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi comprese l'emissione e l'applicazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati della Società;
2) dà atto che, ai sensi dell'art. 18 co. 4 CCII, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
3) rigetta l'istanza di estensione delle misure protettive e/o di concessione delle misure cautelari nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti e all'Esperto.
Verona, 9.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi, nel procedimento n. R.G. 5212/2025 introdotto da Controparte_1 er la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII e per la concessione di
[...] misure cautelari, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 19 CCII depositato il 22.4.2025 ha domandato, in via Controparte_1 principale, che le misure protettive richieste al momento della presentazione in Camera di Commercio dell'istanza di composizione negoziata siano confermate in favore della Società nonché estese ai suoi soci illimitatamente responsabili, e a tutela del loro intero patrimonio, il CP_1 Controparte_2 tutto per la durata di 120 giorni e nei confronti dei soli creditori , Controparte_3
ed Controparte_3 CP_4
Oggetto della domanda sono, in particolare, le seguenti misure protettive: 1) divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore; 2) divieto di promuovere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi comprese l'emissione ed applicazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati della Società e dei soci;
3) divieto di proporre istanze di apertura della liquidazione giudiziale e inibizione alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto che, previa conferma di tutte le misure protettive sopra elencate in favore della Società, la misura consistente nell'inibizione all'emissione e applicazione del fermo amministrativo – qualora ritenuta non riconducibile al generale divieto di azioni esecutive e cautelari – sia concessa sotto forma di provvedimento cautelare, sempre per la durata di 120 giorni e nei confronti dei creditori come sopra selezionati. Anche in questo caso, con richiesta di estensione delle misure sia protettive sia cautelari a favore dei soci illimitatamente responsabili.
A sostegno delle domande che precedono la Società ricorrente, attiva dal 1984 nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e della logistica, deduce di trovarsi in uno stato di tensione economico- finanziaria per effetto sia di fattori esogeni (incremento dei costi di utenze e carburante, calo del fatturato conseguente all'affermazione sul mercato di riferimento di colossi della logistica in grado di applicare prezzi più competitivi), sia di fattori endogeni legati all'organizzazione aziendale (gestione improntata più all'attività caratteristica che al controllo dei costi e delle marginalità). La ricorrente allega al ricorso un progetto di piano di durata quinquennale, volto a perseguire il risanamento dell'impresa mediante una più efficiente gestione dell'attività in continuità diretta (con riduzione e maggiore monitoraggio dei costi di gestione e del personale dipendente, ottimizzazione dei turni di lavoro, intensificazione dell'apporto lavorativo dei soci, aumento delle prestazioni degli automezzi, etc.), al fine di destinare ai creditori il cash flow derivante dalla gestione caratteristica, con la previsione di soddisfare integralmente le spese di procedura (entro il 31.12.2026) e i debiti verso istituti previdenziali (entro il 31.12.2025), nonché al 30% i debiti erariali con transazione fiscale ex art. 23 co. 2- bis CCII (entro il 31.12.2029), e soddisfacimento integrale degli altri creditori alle ordinarie scadenze.
All'udienza del 4.6.2025 sono comparsi la società ricorrente e l'esperto dott. , oltre al Persona_1 creditore . Controparte_3
In tale sede, la ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive e/o la concessione delle misure cautelari richieste in ricorso, l'Esperto si è riportato al parere favorevole depositato in atti e il creditore ha precisato l'entità del credito iscritto a ruolo, dando atto di essere in Controparte_3 attesa dell'attestazione del professionista ai sensi dell'art. 23 co. 2-bis CCII e rimettendosi in ordine all'accoglimento delle domande della Società.
Si è inoltre costituito telematicamente il creditore precisando il proprio credito. CP_4
Tutto ciò premesso, si ribadisce in questa sede quanto già verificato in sede di fissazione dell'udienza relativamente alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 19 co. 1 CCII e alla completezza della documentazione di cui all'art. 19 co. 2 CCII.
Si rileva inoltre che la ricorrente ha tempestivamente richiesto la pubblicazione del Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, adempimento richiesto a pena di inefficacia delle misure dall'art. 19 co. 1 CCII.
Nel merito, si esamina in primo luogo la domanda principale di conferma delle misure protettive relative al patrimonio della Società.
Al riguardo si osserva che: 1) la ricorrente ha adeguatamente rappresentato una prospettiva di risanamento aziendale, supportata da un progetto di piano di risanamento connotato da una propria autonoma sostenibilità economica e da una non manifesta irrealizzabilità; 2) le misure richieste sono idonee a salvaguardare le trattative in corso con il ceto creditorio - anche tenuto conto dell'intervenuta decadenza dalla definizione agevolata e da provvedimenti di rateazione per omesso versamento di plurime rate - nonché funzionali al positivo esito delle trattative e alla conservazione del valore complessivo del patrimonio, in vista dell'auspicato risanamento e del ripristino del riequilibrio economico-finanziario; 3) il sacrificio imposto ai tre creditori istituzionali attraverso l'attuazione di tali misure risponde al requisito della proporzionalità; 4) nella nota depositata in data 29.5.2025, l'Esperto ha riferito che le trattative sono in corso di svolgimento e che allo stato sussistono concrete possibilità di addivenire ad un risanamento della società, esprimendo pertanto parere favorevole alla conferma/concessione delle misure richieste, sul rilievo che “appaiono funzionali al fine di disporre del tempo minimo necessario alla predisposizione dell'Attestazione e alla conseguente prosecuzione delle trattative con i Creditori interessati, consentendo nel mentre di preservare il patrimonio sociale e personale e, indirettamente e per quanto di fattispecie, la par condicio creditorum. In particolare, è plausibile che possa procedere alla Controparte_5 riscossione coattiva del proprio credito anche per il tramite di fermo amministrativo da apporsi su tutti i beni mobili registrati (automezzi) ricompresi nel patrimonio della Società e strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, rendendo in tal caso irrealizzabile il Piano di risanamento e compromettendo irrimediabilmente l'attività dell'impresa”. Per quanto precede, si ritiene che sussistano i presupposti per la conferma delle misure protettive aventi ad oggetto il patrimonio della Società.
Con la doverosa precisazione che l'inibitoria all'emissione e applicazione del fermo amministrativo sugli automezzi di proprietà della Società si intende ricompresa nella misura protettiva tipica consistente nel divieto di “iniziative cautelari”, tenuto conto che il fermo amministrativo, svolgendo una funzione equiparabile a quella del sequestro, può essere qualificato come misura lato sensu cautelare, prodromica rispetto all'avvio dell'esecuzione forzata.
La domanda deve perciò essere accolta, nell'estensione temporale massima di centoventi giorni e nella portata soggettiva precisata dalla ricorrente, potendo esprimersi un giudizio positivo sulla funzionalità delle misure protettive in questione al perseguimento di una ragionevole prospettiva di risanamento dell'impresa.
Quanto all'inibizione della pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative, si osserva che tale effetto non abbisogna di alcuna richiesta né di conferma da parte del tribunale, producendosi automaticamente dal giorno della pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 co. 4 CCII.
Diversamente, non può trovare accoglimento la domanda di estensione delle stesse misure a tutela del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.
Nella nota depositata in data 13.5.2025, la ricorrente ha insistito per l'estensione delle misure nei loro riguardi - come misure protettive o come misure cautelari - sul rilievo che i soci illimitatamente responsabili, alla luce del principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone, possono essere considerati essi stessi come 'debitori' (dal momento che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, sono chiamati a rispondere dei debiti sociali con tutto il proprio patrimonio venendo essi stessi assoggettati alla procedura concorsuale) e che l'avvio di iniziative esecutive nei loro confronti nelle more della composizione negoziata pregiudicherebbe il proficuo svolgersi delle trattative e altererebbe la par condicio creditorum nella denegata ipotesi di una successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tali argomenti non paiono tuttavia sufficienti per estendere le misure concesse nei confronti della Società.
Il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta operante in ambito di società di persone non implica invero una sovrapposizione/identificazione soggettiva tra la società e i suoi soci, tanto è vero che esso vale in senso unidirezionale, ossia a vantaggio dei soli creditori sociali e non viceversa (nel senso che i soci rispondono con il loro patrimonio dei debiti sociali, ma il patrimonio della società non risponde dei debiti personali di questi ultimi).
Ne consegue che, se è vero che nulla osta, in astratto, a che siano applicate nei confronti dei soci illimitatamente responsabili misure protettive o cautelari nell'ambito della composizione negoziata, non opera tuttavia alcun automatismo ed è imprescindibile che, in concreto, ricorrano rispetto ai singoli soci i presupposti degli istituti invocati. Non è invece sufficiente ad integrare tali presupposti il riferimento all'esigenza di una gestione più agevole delle trattative con il ceto creditorio.
Ciò premesso, le misure di cui si chiede l'estensione ai soci di non Controparte_1 possono essere qualificate come misure protettive tipiche ai sensi del comma 3 dell'art. 18 CCII. Tale norma prevede che il divieto di azioni cautelari abbia ad oggetto il patrimonio del debitore (inteso, per quanto sopra detto, come la Società) oppure i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che nel patrimonio dei soci e siano CP_1 Controparte_2 presenti beni destinati all'esercizio dell'attività di impresa, in quanto gli stessi, come indicato nella nota del 13.5.2025, “sono titolari esclusivamente di rapporti di conto corrente ove sono depositate le rispettive disponibilità liquide nonché di n. 2 motoveicoli privi, tuttavia, di valore”. Non vi è pertanto spazio per l'estensione nei loro confronti delle misure protettive tipiche.
Sotto altro aspetto, le misure in questione non possono nemmeno essere concesse come misure cautelari, difettando il requisito della strumentalità delle stesse al progetto di risanamento presentato dalla Società (non risulta infatti che le risorse personali dei soci siano messe a disposizione del piano, ad esempio in termini di apporti esterni, il che renderebbe la tutela cautelare funzionale alla riuscita del progetto di risanamento).
P.Q.M.
provvedendo sul ricorso ex art. 19 CCII presentato da Controparte_1
1) conferma per la durata complessiva di centoventi giorni le seguenti misure protettive del patrimonio della Società nei confronti dei creditori , Controparte_3 [...]
ed CP_3 CP_4
a) divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore;
b) divieto di promuovere e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi comprese l'emissione e l'applicazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati della Società;
2) dà atto che, ai sensi dell'art. 18 co. 4 CCII, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
3) rigetta l'istanza di estensione delle misure protettive e/o di concessione delle misure cautelari nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti e all'Esperto.
Verona, 9.6.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi