Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 9 gennaio 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Decreto collegiale 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/03/2026, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2025, proposto da NA PA, rappresentata e difesa dall’avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio;
nei confronti
GE De AN, non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Rocca Priora in ordine alla lettera di diffida ex art. 31 del d.P.R. 380/01, protocollata con n. 18754 dell’11 ottobre 2024, inerente all’acquisizione di beni al patrimonio gratuito dell’ente, in forza dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive prot. n. 10660 dell’8/06/2021;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla suddetta istanza mediante l’adozione dei necessari atti e provvedimenti.
INCIDENTE DI ESECUZIONE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IA GI;
PREMESSO che:
- con ordinanza di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021, il Comune di Rocca Priora ha ingiunto alla sig.ra GE De AN, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione delle seguenti opere realizzate sull’immobile di sua proprietà distinto in catasto al foglio 8, particella 1160, sub 15, in difformità dalla concessione edilizia n. l/96 del 3 agosto 1996: (i) “ incremento di cubatura realizzato in attinenza al prospetto ovest, dove risulta l’ampliamento della cucina e la realizzazione di un disimpegno di mq 7,63 lordi rispondente a mc 24,42 ”; (ii) “ copertura di una rampa con solaio, in ampliamento al terrazzo di pertinenza dell’abitazione della superficie di mq 22,00 ”; (iii) realizzazione in difformità dal progetto della recinzione del cancello d’accesso pedonale, con la precisazione che “ tale situazione […] non risulta conformemente rappresentata sulla planimetria catastale invadendo porzione della proprietà limitrofa individuata catastalmente dal F. 8, Part.1160, sub 2 ”;
- con ricorso di ottemperanza iscritto al n. R.G. 4163/2025 la sig.ra NA PA – proprietaria dell’immobile sito in via della Cunetta n. 2, confinante con quello di proprietà della sig.ra De AN – ha agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da detto Comune sulla diffida che la stessa ricorrente aveva formulato in data 11 ottobre 2024 (prot. n. 18754) affinché venisse portato a termine nei confronti della vicina il procedimento sanzionatorio edilizio di cui alla predetta ordinanza di demolizione;
- con sentenza n. 11725 del 16 giugno 2025 questa Sezione ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti di cui alla relativa motivazione e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Rocca Priora di “ portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021, perfezionando, con provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, la relativa esecuzione secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ”;
- con la medesima sentenza la Sezione ha altresì nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma (con facoltà di delega), stabilendo che, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, egli avrebbe dovuto provvedere in sostituzione del Comune entro sessanta giorni dal suo insediamento;
RILEVATO che, con atto notificato e depositato il 7 novembre 2025, la sig.ra PA ha proposto reclamo ex artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a., rappresentando quanto segue: (i) in data 19 agosto 2025 l’avvocato Iole Urso, stante l’avvenuta scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica al Comune della sentenza n. 11725 del 2025, avvenuta in data 16 giugno 2025, ha chiesto al commissario ad acta di attivarsi in via sostitutiva; (ii) con decreto n. 0360014 del 2 settembre 2025, il Prefetto di Roma ha delegato per lo svolgimento dell’incarico il Viceprefetto aggiunto dott. Gianluca Luison, il quale, con atto n. 0367614 dell’8 settembre 2025, ha provveduto al proprio formale insediamento; (iii) con e-mail del 16 ottobre 2025, il dott. Luison ha comunicato al legale della sig.ra PA che “ è stato eseguito, con l’ausilio della polizia locale, l’accesso ai luoghi per constatare gli abusi presenti rispetto allo stato catastale dell’immobile e […] la proprietà ha manifestato l’intendimento di procedere autonomamente alla demolizione delle opere abusive, per la cui effettuazione sono in corso le dovute interlocuzioni ”; (iv) in data 4 novembre 2025, a seguito delle richieste di chiarimenti della ricorrente, che si era avveduta della presenza di “ alcuni operai che iniziavano ad effettuare alcuni lavori presso l’immobile oggetto dell'ordine di demolizione ”, è stato affisso in loco un cartello riportante i dati di una DIA per “ lavori rimessa in pristino stato leg. ”;
RILEVATO altresì che, con il reclamo in decisione, la sig.ra PA – nel ritenere la condotta del commissario ad acta “ palesemente illegittima ”, in quanto egli “ anziché procedere all’acquisizione del bene al patrimonio comunale con applicazione della relativa sanzione, ha nuovamente rimesso in termini la controinteressata, concedendole un nuovo termine per adempiere all’ordine di demolizione ” – ha formulato le seguenti domande: (i) “ accogliere il presente reclamo ai sensi degli artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a., accertando e dichiarando la violazione e/o elusione della sentenza n. 11725/2025 da parte del Commissario ad acta e del Comune di Rocca Priora ”; (ii) “ disporre la revoca dell’attuale Commissario ad acta e nominare altro Commissario per l’immediata e corretta esecuzione del giudicato, con poteri sostitutivi e sanzionatori ”; (iii) “ ordinare la produzione in giudizio, di copia integrale del verbale di sopralluogo redatto dal Commissario ad acta, nonché ogni relazione e/o atto amministrativo eventualmente adottato nel corso dell’esecuzione ”; (iv) “adottare le misure cautelari urgenti richieste ex artt. 56 e 55 c.p.a. ”;
CONSIDERATO che il dott. Gianluca Luison, in esito alle ordinanze n. 21802 del 3 dicembre 2025 e n. 390 del 9 gennaio 2026 con cui sono stati disposti incombenti istruttori nei suoi confronti, ha depositato, nelle date dell’11 dicembre 2025 e del 9 gennaio 2026, due documentate relazioni illustrative dell’attività progressivamente svolta in adempimento dell’incarico commissariale, dalle quali risulta quanto segue:
(i) in data 23 settembre 2025, alla presenza della sig.ra De AN e del legale della ricorrente, è stato eseguito un sopralluogo presso l’immobile interessato dalle opere abusive, nell’ambito del quale è stata accertata la permanente inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 10660 del 2021, del che stato redatto verbale ad opera della Polizia Locale, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri il 21 ottobre 2025;
(ii) al contempo, la sig.ra De AN ha manifestato la volontà di procedere in modo autonomo al ripristino dello stato dei luoghi, “ soluzione valutata positivamente dal Comune stante l’inopportunità di provvedere all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di una ridotta porzione della suindicata proprietà di Via della Cunetta n. 2 e dell’impossibilità di conferire alla stessa alcuna forma di pubblica utilità, nonché della maggior convenienza economica della demolizione degli abusi ad opera del soggetto proprietario ” (così la relazione di esecuzione al 7 novembre 2025, all. A depositato dal commissario ad acta l’11 dicembre 2025);
(iii) la sig.ra De AN, pertanto, con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 71 del 24 ottobre 2025, ha provveduto alla presentazione di un progetto per la rimozione dei tre abusi presenti all’interno della sua proprietà e la conseguente messa in pristino dello stato dei luoghi, indicando, poi, la data del 3 novembre 2025 quale data di inizio dei lavori e una durata stimata degli stessi di circa dieci giorni;
(iv) l’Amministrazione comunale ha eseguito vari sopralluoghi presso l’immobile al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, come da verbali conseguentemente redatti, riscontrando, in occasione dei sopralluoghi del 5 dicembre 2025 e del 17 dicembre 2025, che la demolizione delle opere abusive era stata ultimata;
(v) la sig.ra De AN, infine, in esito alla riunione conclusiva svoltasi presso la Prefetta-UTG il 17 dicembre 2025, ha provveduto, in pari data, all’inoltro tramite SUE della formale comunicazione di fine lavori totale e, in data 18 dicembre 2025, al pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 irrogatale, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, con provvedimento n. 22999 del 21 novembre 2025;
CONSIDERATO, inoltre, che con memoria presentata il 16 dicembre 2025 la reclamante ha precisato il contenuto della propria domanda nei seguenti termini: (i) “ accertare e dichiarare la perdurante inottemperanza alla sentenza n. 11725/2025 del 16 giugno 2025, sia da parte del Comune di Rocca Priora sia da parte del Commissario ad acta ”; (ii) “ dichiarare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, l’intervenuta acquisizione ipso iure al patrimonio comunale dell'immobile sito in Rocca Priora, Via della Cunetta n. 2, distinto al N.C.E.U. foglio 8, particella 1160, sub 15, per effetto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 10660/2021 ”; (iii) “ ordinare al Comune di Rocca Priora, ovvero in via sostitutiva al Commissario ad acta o ad altro soggetto nominato dal TAR Lazio, la trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari competenti entro un termine perentorio ”; (iv) “ annullare e/o dichiarare inefficace, perché adottata in carenza di potere e in violazione del giudicato, la SCIA n. 71 del 24 ottobre 2025, nonché ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso ”;
RILEVATO che alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il reclamo proposto dalla sig.ra PA è stato trattenuto in decisione;
RITENUTO che il reclamo proposto debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da avviso dato a verbale della camera di consiglio del 22 dicembre 2025, in quanto, una volta accertato che, in esito al procedimento di esecuzione dell’ordine di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021 svolto dal Commissario ad acta e dal Comune di Rocca Priora, le opere abusive realizzate dalla controinteressata sono state interamente demolite, non residua un ulteriore interesse della reclamante a che, in ragione della mancata adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, venga dichiarata “ la perdurante inottemperanza alla sentenza n. 11725/2025 ” e sia ordinata, previo accertamento di tale acquisizione, la trascrizione nei registri immobiliari;
RITENUTO, infatti, che, meritino condivisione le statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 8 giugno 2023, n. 5649, ove si afferma che “ la vicinitas può legittimare la presentazione di un ricorso avverso un provvedimento edilizio ritenuto illegittimo concesso a dei confinanti e successivamente agire in giudizio per ottenere la demolizione del manufatto abusivo, ma non può spingersi ad obbligare il Comune ad assumere provvedimenti che non determinano alcun vantaggio diretto per colui che, per il tramite della sua azione giurisdizionale, ha ottenuto di far demolire l’immobile del vicino . L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una sanzione connessa alla mancata esecuzione spontanea della demolizione del manufatto abusivo che costituisce, però, una prerogativa del Comune ed il terzo non ha alcuna legittimazione ed interesse ad ottenere una pronuncia che costringa il Comune ad avvalersi di un suo potere ”;
RITENUTO, infine, che le spese dell’incidente di esecuzione possano essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda, mentre il compenso del commissario ad acta verrà liquidato con separato decreto collegiale a carico del Comune inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara il reclamo proposto ex art. 117, comma 4, c.p.a. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GI | NT NG |
IL SEGRETARIO