Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pezzani
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Leonello
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/08/2009 a LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 54, part II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati i figli (13/03/2011), Per_1 Per_2
(11/06/2015) e (16/09/2018), hanno riferito che con sentenza n. 16/2024 il Per_3
Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- La signora continuerà ad abitare presso l'attuale abitazione coniugale, CP_1 mentre il marito, sig. , vivrà in altra abitazione;
Parte_1
- Il padre potrà vedere e o tenere i figli senza limiti di giorni ed orari compatibilmente con le esigenze dei bambini e sempre previo accordo tra i genitori;
- Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di
Capodanno, di Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno tra i genitori;
- L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio e del passaporto;
- Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordate le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione dei figli;
- Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento dei Parte_1 CP_1 figli l'importo complessivo di € 400,00 mensili entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
- I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare le figure genitoriali.
- I signori provvederanno ognuno al proprio mantenimento rinunciando reciprocamente a qualsiasi altra pretesa.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
22/08/2009 a LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 54, part II serie A anno 2009) e che dall'unione sono nati i figli Per_1
(13/03/2011), (11/06/2015) e (16/09/2018), hanno riferito che con Per_2 Per_3 sentenza n. 16/2024 il Tribunale di LM ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 22/08/2009 a Parte_1 Controparte_1
LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 54, part
II serie A anno 2009) alle seguenti condizioni:
- La signora continuerà ad abitare presso l'attuale abitazione coniugale, CP_1 mentre il marito, sig. , vivrà in altra abitazione;
Parte_1
- I figli , e ancora Persona_4 Persona_5 Persona_6 minorenni, rimangono affidati ad entrambi i genitori in regime di condivisione, pur se collocati presso la madre, nella casa dove attualmente risiedono;
- Il padre potrà vedere e o tenere i figli senza limiti di giorni ed orari compatibilmente con le esigenze dei bambini e sempre previo accordo tra i genitori;
- Per quanto riguarda le festività annuali, i giorni delle feste di Natale, di
Capodanno, di Pasqua ed anche le ferie estive verranno concordati insieme di anno in anno tra i genitori;
- L'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti dei figli validi anche per l'espatrio e del passaporto;
- Le decisioni di maggior interesse relative ai figli minori, così come stabilito dall'art. 155 c.c., verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori e, in particolare, saranno dagli stessi concordate le decisioni più importanti come quelle relative all'istruzione e alla educazione dei figli;
- Il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento dei Parte_1 CP_1 figli l'importo complessivo di € 400,00 mensili entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- I coniugi convengono che il pagamento delle spese straordinarie da sostenere per i figli saranno ripartite in egual misura (50% a carico della madre e 50% a carico del padre), purché preventivamente concordate da entrambi e documentate, ad esclusione di quelle urgenti. Tra queste si annoverano i libri scolastici ed altri strumenti finalizzati allo studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche e viaggi di istruzione;
- I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e si impegnano, inoltre, a tutelare le figure genitoriali.
- I signori provvederanno ognuno al proprio mantenimento rinunciando reciprocamente a qualsiasi altra pretesa.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola