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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17673/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 26.5.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17673/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], alias Parte_1 Parte_1 nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, CUI 0530FG; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Benedetta PALA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 18.12.2023, , cittadino nigeriano nato a [...], ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Bergamo con provvedimento in data 4.11.2024 (notificato all'istante in data
2.12.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 30.10.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
– si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo CP_1 compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non
Pag. 1 di 7 avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 27.12.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: contratto di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato con la IG Samsic HR s.p.a. per il periodo 30.11.2021-5.12.2021; comunicazioni relative alla proroga sino al 31.7.2022 del contratto di lavoro a tempo pieno e Pt_2 determinato concluso con la a decorrere dal 10.5.2022 e alla proroga sino al 31.8.2023 del CP_2 nuovo contratto stipulato con la medesima società a decorrere dal 27.10.2022; lettera di proroga di tale ultimo contratto sino al 30.6.2024 con relativo modello UNILAV;
comunicazione Pt_2 concernente la trasformazione di tale contratto in contratto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 1.7.2024; modulo di dimissioni volontarie sottoscritto dal ricorrente a far data dal 1.10.2024; buste paga rilasciate dalla CU 2023 e 2024 emesse dalla stessa comunicazione CP_2 CP_2
relativa al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con la a partire Pt_2 CP_3 dal 2.8.2022, con scadenza in data 1.8.2027, ma cessato il 26.8.2022; CU 2023 rilasciata dalla CP_3 contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stipulato con la Lombarda Servizi s.r.l. per il periodo 1.10.2024-30.9.2025 con la busta paga relativa al mese di ottobre 2024; comunicazione di ospitalità e documenti relativi alla compagna e alla figlia).
Sulla scorta di quanto sopra, la difensora del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento, in principalità, di un permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero, in subordine, di un altro permesso di soggiorno;
il tutto con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 14.3.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 12.3.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo (ivi compresi i provvedimenti giurisdizionali emessi con riferimento alla sua domanda di protezione internazionale).
4. L'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa fissata in data 27.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 20.3.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha isnsitito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto i prospetti paga dal dicembre 2024 al febbraio 2025.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
Pag. 2 di 7 violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata formalizzata il 18.12.2023, ma lo straniero aveva manifestato per iscritto la volontà di presentarla già il 19.12.2022 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), deve qui trovare applicazione la previgente disciplina normativa, novellata nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Pag. 3 di 7 2. Ciò posto, non sussistono i presupposti della fattispecie descritta dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , secondo cui «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa. Il timore espresso dal ricorrente, in sede di presentazione della domanda di protezione internazionale nel 2015 e ancóra nell'allegato integrativo alla domanda di protezione speciale (versato in atti dall'amministrazione), di essere perseguitato a motivo del suo allegato orientamento omosessuale è stato ritenuto infondato sia in sede amministrativa sia, definitivamente, in sede giurisdizionale (v. la sentenza della Corte d'Appello di Brescia prodotta in atti dalla resistente e l'ordinanza del 28.10.2022 con cui la Corte suprema di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tale sentenza). In assenza di elementi di novità (ed anzi in presenza di elementi che lo smentiscono clamorosamente, come l'allegata relazione sentimentale con tale persona Persona_1 di sesso femminile, dalla quale egli ha avuto una figlia), tale rischio non può, allora, essere in questa sede rivalutato.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere (l'omosessualità dello straniero, dedotta in sede di domanda reiterata di protezione internazionale, è stata ritenuta non credibile e non è stata riproposta né in sede di istanza di protezione speciale né nel ricorso qui in decisione).
Sul fronte della sicurezza, come si legge nell'EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Cross River, Delta), la situazione del Sud del Paese è Per_2 condizionata principalmente dal conflitto relativo alla produzione di petrolio del delta del (che CP_4 vede coinvolti principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e , ove di fatto la popolazione non gode Per_2 dei vantaggi dell'industria petrolifera;
con riguardo alla situazione del Sud Est, quindi del Biafra, persistono gli effetti a lungo termine della guerra civile del 1967-1970.
Il Biafra è attraversato da movimenti indipendentisti non violenti che protestano per le recenti elezioni del 2015 e i soprusi subiti dai loro esponenti. Tali movimenti vengono repressi nel sangue da gruppi armati finanziati dal Governo per mantenere lo status quo, con ovvie ripercussioni sui diritti umani della popolazione.
Per quanto attiene più specificamente all' secondo i dati della Foundation for Partnership CP_5
Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), esso è risultato nel 2022 il terzo Stato più violento del delta del in base al numero di conflitti e ai decessi segnalati. I conflitti comunitari che interessano CP_4 lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori (Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8.3.2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#).
La violenza criminale, anch'essa diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti. A febbraio 2022, ad esempio, alcuni rapinatori avrebbero attaccato cinque banche, ucciso sei persone e rubato un'ingente somma di denaro nella città di Uromi, nella LGA di Esan North East. A giugno 2022, un sacerdote cattolico di 41 anni sarebbe stato rapito e ucciso dai rapitori nella comunità di Ikabigbo, nella LGA di Etsako West.
Lo Stato è altresì interessato dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership e gli scontri tra pastori e agricoltori. A marzo 2022, sette persone, tra cui un soldato, sono state uccise durante uno scontro tra due gruppi giovanili rivali per la leadership nella comunità di nella LGA di Per_3 Persona_4
Pag. 4 di 7 Un mese dopo, i pastori avrebbero attaccato la comunità di Odiguetue, Ovia North East LGA, distruggendo i raccolti e uccidendo cinque persone.
Infine, anche i rapimenti sono uno dei principali problemi di sicurezza nello Stato, che risulta inoltre interessato da violenze e omicidi a sfondo politico (cfr. ibidem).
Tramite la consultazione dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 59 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 41 episodi di violenza contro i civili, 12 battaglie e 6 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 52 eventi, in diminuzione rispetto all'anno precedente, che hanno causato la morte di 100 persone (Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 CP_5 https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Nel 2024 ha registrato 164 Pt_3 eventi di sicurezza, tra cui 85 battaglie e 53 episodi di violenze contro i civili e 26 rivolte, che hanno provocato il decesso di 125 persone.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l è stato CP_5 pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire CP_4 sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-tohigher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce della documentazione versata in atti dalla sua procuratrice, attestante l'avvio di un percorso di integrazione sociale, lavorativa e familiare in Italia.
Già nel corso del 2021, egli ha lavorato come operaio per la di Verona in forza di contratto Controparte_6
a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato con la IG Samsic HR s.p.a. per il periodo 30.11.2021-5.12.2021. In séguito, egli è passato alle dipendenze della per la quale ha CP_2 prestato attività dal 10.5.2022 al 31.7.2022 in forza di contratto a tempo pieno e determinato. Nel mese di agosto 2022 egli ha, poi, trovato una nuova occupazione come addetto alle pulizie presso la di CP_3
Chiari (BS), con la quale ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante a decorrere dal 2.8.2022, con scadenza il 1.8.2027, ma cessato il 26.8.2022. In data 17.10.2022 è stato, quindi, Pt_1 riassunto dalla in forza di contratto a termine più volte prorogato sino al 30.6.2024 e, infine, CP_2 trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 1.7.2024. Dimessosi il 1.10.2024, lo stesso giorno egli è stato, quindi, assunto dalla Lombarda Servizi s.r.l. in forza di contratto a tempo
Pag. 5 di 7 pieno e determinato in scadenza al 30.9.2025 e tuttora in esecuzione (v. le ultime buste paga prodotte in atti, risalenti ai mesi di gennaio e febbraio 2025).
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel Paese di accoglienza (la CU 2024 emessa dal attesta, ad esempio, la percezione di un reddito nel 2023 pari a 13.697,55 CP_2 euro, superiore alla soglia massima per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Il ricorrente ha, poi, allegato di aver stretto – durante la sua ormai lunga permanenza sul territorio italiano
– una relazione sentimentale con la connazionale nata in [...] il [...], con la Persona_1 quale ha generato una figlia nata a [...] il [...]) e convive a Covo Persona_5
(BG) in via Bartolomeo Colleoni n. 17 presso amici (v. docc.
6-7 del fascicolo di parte ricorrente); circostanze in alcun modo contestate dalla resistente e, pertanto, da reputarsi pacifiche.
Considerata l'importanza dei legami familiari presenti in Italia, preso atto della documentata integrazione lavorativa del ricorrente e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio andrebbe a interrompere il positivo percorso di inserimento da lui avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, e comma 1.2, d.lgs. 286/1998.
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], Parte_1 alias nato in [...] il [...], alias nato in [...] il Parte_1 Parte_1
1.7.1992 (c.f. , CUI 0530FG), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
Pag. 6 di 7 manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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