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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 4.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5831/2023, 6046/2023, 6351/2023, 6367/2023 e
7273/2023 del ruolo generale del lavoro vertenti
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora presso Parte_7
il cui studio sono elettivamente domiciliati in Sorrento alla via degli Aranci n.
77;
- RICORRENTI -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Loiacono e Giovanni Ronconi coi quali è elettivamente domiciliata in Bari alla via Giovanni Amendola n. 170/5
presso lo studio del primo avvocato;
- RESISTENTE -
OGGETTO: risarcimento del danno da usura psicofisica per mancato godimento del riposo settimanale di cui al regolamento 561/2006/CE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cinque distinti ricorsi solo in un secondo momenti riuniti , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e tutti operatori di esercizio di cui al Parte_6 Parte_7
CCNL Autoferrotranvieri addetti alla guida di autobus dipendenti della
[...]
società gestente il servizio di trasporto pubblico su gomma Controparte_1
urbano ed extraurbano e avente sede a Salerno, sostenendo di aver sempre svolto sin dall'inizio dei rispettivi rapporti di lavoro in misura prevalente percorsi superiori ai 50 km senza godere, tuttavia, del riposo settimanale di 45 ore consecutive prescritto dall'art. 8 del regolamento CE n. 561/2006 e lamentando che ciò avrebbe usurato la loro integrità psicofisica, chiedevano il risarcimento di detto danno non patrimoniale quantificandolo nell'importo a titolo di straordinario per ogni ora di riposo non goduta specificatamente e distintamente indicato per ciascuno di essi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in tutti e cinque i giudizi sostenendo che anche laddove adibiti a Controparte_1
tratte superiori a 50 km ciò sarebbe stato del tutto occasionale e non prevalente, che non fosse stato provato il danno asseritamente subito e che il calcolo dell'importo chiesto sarebbe stato errato. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Le cause venivano istruite in via documentale e - attesa la connessione - ne veniva disposta la riunione.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che si vengono a indicare.
La domanda attorea proposta ha a oggetto una pretesa risarcitoria che trova il proprio fondamento nell'asserita conduzione di autobus per percorsi in misura prevalente superiori ai 50 km senza godere, tuttavia, del riposo settimanale di
45 ore consecutive prescritto dall'art. 8 del regolamento CE n. 561/2006.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, l'effettuazione in misura prevalente di percorsi superiori ai 50 km sostenendo che ciò sarebbe occorso soltanto occasionalmente atteso oltretutto una turnazione tra i vari autisti tra le diverse linee anche nell'arco della stessa settimana e una loro reciproca sostituzione in caso di ferie o malattia.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se di volta in volta i ricorrenti per tutte le settimane per tutti gli anni invocati o anche per talune settimane soltanto abbiano effettivamente lavorato in misura prevalente su tratte superiori ai 50 km. Appare evidente, infatti, che laddove fossero escluse tali tratte o, pur accertate, apparissero, in rapporto a tutte le altre, di proporzione inferiore, ogni pretesa sarebbe infondata.
Orbene, i ricorrenti non hanno assolto a tale prioritario onere probatorio su di essi gravanti in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio. Il diritto del lavoratore al riposo compensativo per lavoro eccedente quello ordinario è
configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza. Ciò posto, la relativa prova, in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro sia la prestazione di lavoro asseritamene eccedente quella ordinaria (l'effettuazione di tratte superiori ai 50 km) nonché la misura relativa (in misura prevalente), quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici. Il giudice non ha alcuna possibilità di procedere ad una determinazione equitativa. Avendo svolto, a loro dire, in misura prevalente tratte superiori ai 50 km ed essendo stata detta circostanza dedotta specificatamente contestata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva, essi prim'ancora di provare i percorsi delle linee e i loro kilometri, erano tenuti a provare la loro effettiva adibizione a dette linee in misura prevalente e tanto non hanno fatto.
Del resto con riguardo all'ipotesi similare del mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio
2006 e dell'8 aprile 2013, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav.,
02/04/2024, n. 8626) ha di recente avuto modo di affermare che poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività
giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione. Applicando dette coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità al caso di specie ai ricorrenti spettava dimostrare di aver effettuato in misura prevalente nell'arco della settimana tratte superiori ai 50 km e alla società resistente, una volta assolto dai ricorrenti tale onere, la prova del riposo compensativo.
Trattasi d'una prova che poteva essere assolta soltanto in via documentale con l'allegazione al ricorso dei turni di servizio di ognuno di essi per tutti gli anni invocati. È questa la ragione per la quale questo Giudicante ha reputato inammissibile la prova testimoniale pur chiesta da parte ricorrente e in effetti non svolta.
Parimenti si è rigettata l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Vero è
che si tratta di documenti nella disponibilità del solo datore di lavoro ma è pur vero che secondo la regola generale come si è già evidenziato alla scorsa udienza deve trattarsi di documenti che sia impossibile acquisire in altro modo;
dunque l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio e va negato quando la parte interessata sia in grado di procurarsi di propria iniziativa una copia e produrla in giudizio e, per contro, nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato di aver inoltrato alla loro datrice di lavoro prima di proporre ricorso istanza per il Controparte_1
rilascio di alcun documento.
Il difetto di prova di turni settimanali con tratte superiori ai 50 km prevalenti numericamente rispetto alle tratte inferiori ai 50 km rende superfluo e assorbe l'analisi di ogni altro punto e i ricorsi non possono che essere, allora, rigettati,
per la ragione più liquida, per tale assorbente e preminente rilievo.
A tale rigetto non segue, tuttavia, condanna alle spese di lite.
E invero, al di là del difetto di allegazione nel caso di specie, la novità della questione giustifica la compensazione di dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5831/2023, 6046/2023, 6351/2023,
6367/2023 e 7273/2023 del ruolo generale del lavoro promossi da Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e contro
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] 1) rigetta i ricorsi;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 4.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro