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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011339000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011339000 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo –
e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011339 notificata in data 05.02.2025, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento delle seguenti prodromiche cartelle di pagamento: -
Cartella di pagamento n. 29620220082768892000 notificata in data 01.02.2023 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF dell'anno di imposta 2018 per l'importo complessivo pari ad € 3.616,42; - Cartella di pagamento n. 29620240053517429000 notificata in data 18.09.2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di una imposta di registro per l'anno 2023 per l'importo complessivo pari ad € 279,42 e - Cartella di pagamento n. 29620240058133057000 notificata in data 26.09.2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada dell'anno 2021 per l'importo complessivo di
€ 288,27.
Parte ricorrente, nel ricorso,rilevava:
1. l'illegittimità e comunque nullità o dichiarazione di annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata attesa l'assenza del presupposto impositivo in quanto le somme iscritte a ruolo di cui alle prodromiche cartelle di pagamento indicate risultavano interamente pagate da parte del contribuente;
2. l'illegittimità e comunque nullità o dichiarazione di annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata atteso che l'eventuale iscrizione dello stesso sarebbe avvenuta sul veicolo targato
Targa_1 che rappresentava il bene strumentale del contribuente per l'esercizio della propria libera professione;
3. la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigente per la concessione della sospensione cautelare dell'esecutività dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. in via pregiudiziale, premesso che il preavviso di fermo impugnato concerneva anche una cartella scaturita da contravvenzione di Codice della Strada veniva richiesto a questa Corte di accertare la propria competenza giurisdizionale sul punto;
2. premesso che sul punto avrebbe avuto modo di interloquire adeguatamente ADER, sempre in via preliminare – posto che al ricorso notificato era stato allegato l'atto impugnato da cui non si evinceva con chiarezza la data di notifica – si invitava questa Corte a verificare la tempestività del ricorso;
3. dall'esame delle doglianze avanzate nel ricorso non si poteva non rilevare che le stesse non potevano essere rivolte all'Agenzia delle Entrate, ma esclusivamente all'Agente della Riscossione di cui sarebbe stata cura verificare quanto sostenuto dal contribuente e contestare tali eccezioni compiutamente o diversamente provvedere a comunicare l'avvenuto pagamento e di conseguenza richiedere lo sgravio della partita di ruolo;
4. in via preliminare, sempre relativamente alla cartella nr 29620220082768892 emergeva che la stessa era stata già impugnata da controparte in occasione dell'impugnazione di altro preavviso di fermo amministrativo
(nr. 29680202400003094) con giudizio allo stato pendente in CGT di I grado di Palermo- RGR 3555/2024 sezione 3 , con conseguente violazione del divieto di ne bis idem;
5. l'insussistenza dei presupposti richiesti per concedere la sospensione del pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava che:
1. il contribuente rilevava di aver provveduto al versamento delle somme iscritte a ruolo relative alle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato. In senso contrario veniva osservato:
- in ordine alle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e 29620240058133057000 che gli importi erano stati integralmente versati dal contribuente. Per questi atti, essendo venuta meno la materia del contendere, ADER avanzava richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- di contro, per la cartella di pagamento n. 29620220082768892000 non risultavano interamente versati gli importi a ruolo. Nello specifico, per l'Irpef anno 2018 risultava un versamento parziale degli importi dovuti;
2. il ricorrente eccepiva la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile che si affermava essere strumentale all'attività di impresa o della professione svolta. Tale eccezione era destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo documentato che il veicolo interessato rivestisse effettivamente tale funzione;
3. l'infondatezza e pretestuosità dell'istanza di sospensione cautelare i cui presupposti non sussistevano nel caso di specie.
Con successiva memoria illustrativa del 16.01.2026, parte ricorrente, insistendo sui motivi del ricorso introduttivo, replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando:
- la richiesta di sospensione aveva ragion d'essere in quanto l'intero debito di cui alle cartelle contenute nel preavviso di fermo amministrativo risultava pagato dal contribuente. Come esposto in ricorso, il Dott. Ricorrente_1 aveva subito su richiesta dell'Agenzia delle Entrate in forza della cartella n. 2962022008276892 un pignoramento presso terzi. In virtù di tale procedura Azienda-_1 di Palermo (terzo debitore) aveva eseguito trattenute sugli emolumenti dovuti al contribuente per un ammontare di € 6.501,02 pari all'importo dovuto a quella data;
- il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, era un pediatra che continuava a svolgere la sua attività di medico. Il veicolo interessato dal preavviso di fermo era l'unica autovettura in uso al contribuente ed era strumentale alla propria attività. L'eventuale fermo del veicolo avrebbe creato non solo una notevole limitazione nell'esercizio della professione ma avrebbe esposto la salute dei propri pazienti a conseguenze atteso che il contribuente rischierebbe di non potere rispondere tempestivamente alle richieste di intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte denega la propria giurisdizione relativa alla pretesa per la contravvenzione stradale.
Sempre preliminarmente prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa delle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e 29620240058133057000 atteso che , come affermato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, gli importi erano stati integralmente versati dal contribuente e, conseguentemente, l'ente della riscossione, essendo venuta meno la materia del contendere, avanzava richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite sul punto.
Per quanto concerne la pretesa relativa alla cartella n. 29620220082768892000 non risultano interamente provati i pagamenti da parte del ricorrente.
Infatti atteso che il pignoramento presso terzi è stato apposto l'8 giugno 2023 all'evidenza possono essere conteggiati a deconto solamente i cedolini sui cui i prelievi di Equitalia sono successivi;
mentre, pur allegati e depositati, i prelievi sui cedolini da parte di Equitalia antecedenti a tale data non possono conteggiati a deconto del dovuto.
In conseguenza del pagamento per intero delle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e
29620240058133057000 e del pagamento parziale ( atteso che delle debenze relative alla cartella n.
29620220082768892000 non è data prova dell'intero pagamento)il fermo amministrativo deve essere confermato in relazione alla rideterminazione della diversa e residuale pretesa da parte dell'ente della riscossione.
Atteso il parziale adempimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011339000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500011339000 REGISTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 24.02.2025, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo –
e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500011339 notificata in data 05.02.2025, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento delle seguenti prodromiche cartelle di pagamento: -
Cartella di pagamento n. 29620220082768892000 notificata in data 01.02.2023 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF dell'anno di imposta 2018 per l'importo complessivo pari ad € 3.616,42; - Cartella di pagamento n. 29620240053517429000 notificata in data 18.09.2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di una imposta di registro per l'anno 2023 per l'importo complessivo pari ad € 279,42 e - Cartella di pagamento n. 29620240058133057000 notificata in data 26.09.2024 avente ad oggetto il mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della Strada dell'anno 2021 per l'importo complessivo di
€ 288,27.
Parte ricorrente, nel ricorso,rilevava:
1. l'illegittimità e comunque nullità o dichiarazione di annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata attesa l'assenza del presupposto impositivo in quanto le somme iscritte a ruolo di cui alle prodromiche cartelle di pagamento indicate risultavano interamente pagate da parte del contribuente;
2. l'illegittimità e comunque nullità o dichiarazione di annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata atteso che l'eventuale iscrizione dello stesso sarebbe avvenuta sul veicolo targato
Targa_1 che rappresentava il bene strumentale del contribuente per l'esercizio della propria libera professione;
3. la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigente per la concessione della sospensione cautelare dell'esecutività dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. in via pregiudiziale, premesso che il preavviso di fermo impugnato concerneva anche una cartella scaturita da contravvenzione di Codice della Strada veniva richiesto a questa Corte di accertare la propria competenza giurisdizionale sul punto;
2. premesso che sul punto avrebbe avuto modo di interloquire adeguatamente ADER, sempre in via preliminare – posto che al ricorso notificato era stato allegato l'atto impugnato da cui non si evinceva con chiarezza la data di notifica – si invitava questa Corte a verificare la tempestività del ricorso;
3. dall'esame delle doglianze avanzate nel ricorso non si poteva non rilevare che le stesse non potevano essere rivolte all'Agenzia delle Entrate, ma esclusivamente all'Agente della Riscossione di cui sarebbe stata cura verificare quanto sostenuto dal contribuente e contestare tali eccezioni compiutamente o diversamente provvedere a comunicare l'avvenuto pagamento e di conseguenza richiedere lo sgravio della partita di ruolo;
4. in via preliminare, sempre relativamente alla cartella nr 29620220082768892 emergeva che la stessa era stata già impugnata da controparte in occasione dell'impugnazione di altro preavviso di fermo amministrativo
(nr. 29680202400003094) con giudizio allo stato pendente in CGT di I grado di Palermo- RGR 3555/2024 sezione 3 , con conseguente violazione del divieto di ne bis idem;
5. l'insussistenza dei presupposti richiesti per concedere la sospensione del pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava che:
1. il contribuente rilevava di aver provveduto al versamento delle somme iscritte a ruolo relative alle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato. In senso contrario veniva osservato:
- in ordine alle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e 29620240058133057000 che gli importi erano stati integralmente versati dal contribuente. Per questi atti, essendo venuta meno la materia del contendere, ADER avanzava richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- di contro, per la cartella di pagamento n. 29620220082768892000 non risultavano interamente versati gli importi a ruolo. Nello specifico, per l'Irpef anno 2018 risultava un versamento parziale degli importi dovuti;
2. il ricorrente eccepiva la violazione del divieto di iscrizione del fermo amministrativo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile che si affermava essere strumentale all'attività di impresa o della professione svolta. Tale eccezione era destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo documentato che il veicolo interessato rivestisse effettivamente tale funzione;
3. l'infondatezza e pretestuosità dell'istanza di sospensione cautelare i cui presupposti non sussistevano nel caso di specie.
Con successiva memoria illustrativa del 16.01.2026, parte ricorrente, insistendo sui motivi del ricorso introduttivo, replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando:
- la richiesta di sospensione aveva ragion d'essere in quanto l'intero debito di cui alle cartelle contenute nel preavviso di fermo amministrativo risultava pagato dal contribuente. Come esposto in ricorso, il Dott. Ricorrente_1 aveva subito su richiesta dell'Agenzia delle Entrate in forza della cartella n. 2962022008276892 un pignoramento presso terzi. In virtù di tale procedura Azienda-_1 di Palermo (terzo debitore) aveva eseguito trattenute sugli emolumenti dovuti al contribuente per un ammontare di € 6.501,02 pari all'importo dovuto a quella data;
- il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, era un pediatra che continuava a svolgere la sua attività di medico. Il veicolo interessato dal preavviso di fermo era l'unica autovettura in uso al contribuente ed era strumentale alla propria attività. L'eventuale fermo del veicolo avrebbe creato non solo una notevole limitazione nell'esercizio della professione ma avrebbe esposto la salute dei propri pazienti a conseguenze atteso che il contribuente rischierebbe di non potere rispondere tempestivamente alle richieste di intervento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte denega la propria giurisdizione relativa alla pretesa per la contravvenzione stradale.
Sempre preliminarmente prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa delle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e 29620240058133057000 atteso che , come affermato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, gli importi erano stati integralmente versati dal contribuente e, conseguentemente, l'ente della riscossione, essendo venuta meno la materia del contendere, avanzava richiesta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite sul punto.
Per quanto concerne la pretesa relativa alla cartella n. 29620220082768892000 non risultano interamente provati i pagamenti da parte del ricorrente.
Infatti atteso che il pignoramento presso terzi è stato apposto l'8 giugno 2023 all'evidenza possono essere conteggiati a deconto solamente i cedolini sui cui i prelievi di Equitalia sono successivi;
mentre, pur allegati e depositati, i prelievi sui cedolini da parte di Equitalia antecedenti a tale data non possono conteggiati a deconto del dovuto.
In conseguenza del pagamento per intero delle cartelle di pagamento nn. 29620240053517429000 e
29620240058133057000 e del pagamento parziale ( atteso che delle debenze relative alla cartella n.
29620220082768892000 non è data prova dell'intero pagamento)il fermo amministrativo deve essere confermato in relazione alla rideterminazione della diversa e residuale pretesa da parte dell'ente della riscossione.
Atteso il parziale adempimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.