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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2955/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1651/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240194861908000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097202401948619 08 000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.366,25, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 del modello unico relativo all'anno 2020.
A fondamento del ricorso, la contribuente ha contestato l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter, comma 4, d.p.r. n. 600/1973.
Nel merito, la ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto degli oneri deducibili rappresentati dai contributi previdenziali regolarmente versati, per conto della ricorrente, da Ricorrente_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1 e regolarmente indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RN3.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato di aver provveduto alla trasmissione alla contribuente degli esiti del controllo formale con lettera raccomandata del 3.11.2023.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'assenza di prova in ordine ai contributi previdenziali effettivamente versati dalla ricorrente, risultando prodotta in atti esclusivamente documentazione priva di valore certificativo e non riferibile all'ente previdenziale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La ricorrente ha contestato gli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973, svolto in relazione al modello unico relativo all'anno 2020, evidenziando che l'ufficio non avrebbe tenuto conto della deduzione degli oneri previdenziali versati da Società_1, socia della ricorrente, la quale avrebbe provveduto al relativo versamento anche per conto della sorella, socio coadiuvante, nella qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1.
Va osservato che l'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'astratta deducibilità di tali contributi (la deduzione dei medesimi contributi sarebbe peraltro stata pacificamente riconosciuta per altra annualità), evidenziando tuttavia che la documentazione prodotta dalla ricorrente non costituirebbe idonea attestazione dei versamenti effettivamente eseguiti con riferimento all'anno 2020.
Risulta tuttavia prodotta in atti la comunicazione dell'INPS che, con riferimento all'anno di imposta 2020, ha quantificato i contributi previdenziali dovuti da Ricorrente_1 , indicando il codice INPS 26709401201116492 per il versamento del primo acconto e per il versamento del secondo acconto.
Risultano altresì documentati due versamenti eseguiti da Società_1 , utilizzando tale codice, entrambi dell'importo di euro 433,02 (cfr. la quietanza di pagamento, modello F24 – all. 8 fascicolo di parte ricorrente)
Di tali versamenti deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova adeguata e, in difetto di ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità di tali pagamenti, l'ufficio avrebbe dovuto tenere conto nella liquidazione dell'IRPEF in relazione all'anno 2020.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e ritenute assorbite le contestazioni relative l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter, comma 4, d.
p.r. n. 600/1973, l'atto impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza delle resistenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti al rimborso delle spese processuali in favore dei procuratori della ricorrente, avv.
Difensore_2 e avv. Difensore_1, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1651/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240194861908000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097202401948619 08 000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.366,25, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 del modello unico relativo all'anno 2020.
A fondamento del ricorso, la contribuente ha contestato l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter, comma 4, d.p.r. n. 600/1973.
Nel merito, la ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione non avrebbe tenuto conto degli oneri deducibili rappresentati dai contributi previdenziali regolarmente versati, per conto della ricorrente, da Ricorrente_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1 e regolarmente indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RN3.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato di aver provveduto alla trasmissione alla contribuente degli esiti del controllo formale con lettera raccomandata del 3.11.2023.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'assenza di prova in ordine ai contributi previdenziali effettivamente versati dalla ricorrente, risultando prodotta in atti esclusivamente documentazione priva di valore certificativo e non riferibile all'ente previdenziale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La ricorrente ha contestato gli esiti del controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973, svolto in relazione al modello unico relativo all'anno 2020, evidenziando che l'ufficio non avrebbe tenuto conto della deduzione degli oneri previdenziali versati da Società_1, socia della ricorrente, la quale avrebbe provveduto al relativo versamento anche per conto della sorella, socio coadiuvante, nella qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 s.a.s. di Nominativo_1.
Va osservato che l'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'astratta deducibilità di tali contributi (la deduzione dei medesimi contributi sarebbe peraltro stata pacificamente riconosciuta per altra annualità), evidenziando tuttavia che la documentazione prodotta dalla ricorrente non costituirebbe idonea attestazione dei versamenti effettivamente eseguiti con riferimento all'anno 2020.
Risulta tuttavia prodotta in atti la comunicazione dell'INPS che, con riferimento all'anno di imposta 2020, ha quantificato i contributi previdenziali dovuti da Ricorrente_1 , indicando il codice INPS 26709401201116492 per il versamento del primo acconto e per il versamento del secondo acconto.
Risultano altresì documentati due versamenti eseguiti da Società_1 , utilizzando tale codice, entrambi dell'importo di euro 433,02 (cfr. la quietanza di pagamento, modello F24 – all. 8 fascicolo di parte ricorrente)
Di tali versamenti deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova adeguata e, in difetto di ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità di tali pagamenti, l'ufficio avrebbe dovuto tenere conto nella liquidazione dell'IRPEF in relazione all'anno 2020.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e ritenute assorbite le contestazioni relative l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter, comma 4, d.
p.r. n. 600/1973, l'atto impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza delle resistenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti al rimborso delle spese processuali in favore dei procuratori della ricorrente, avv.
Difensore_2 e avv. Difensore_1, dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini