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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1905/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RICCIUTI GIANNI, elettivamente domiciliata come in atti
E
C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CASTELLANI SIMONA, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1)Casa coniugale. La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. CP_1
sita in Riva del Po (FE), loc. Alberone di Ro, Via Nagliati n. 15, rimane assegnata a
[...] quest'ultimo che ivi manterrà la propria residenza mentre la Sig.ra continuerà a Parte_1 vivere in altra abitazione a Polesella (RO), Via Mayer n. 225 int. 3, con il figlio minore Per_1 ogni futuro trasferimento della residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il
1 prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. 2) Affidamento figlio minore: il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente il mantenimento, Per_1
l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre. Entrambi
i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo le modalità e i tempi graditi al figlio. 3) Contributo al mantenimento del figlio minore il sig. Per_1
verserà a titolo di mantenimento ordinario per il figlio l'importo mensile Controparte_1 Per_1 di € 350,00# rivalutabile secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario alla Sig.ra
[...]
entro il giorno 15 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: IT 77 Y 01030 Pt_1
67210000001808089; 4) Frequentazione del padre con il figlio minore: il Sig. potrà vedere CP_1 il figlio minore a week end alternati dal venerdì a cena sino alla Domenica alle 21:00 (ore Per_1
22:00 nel periodo estivo) quando il figlio verrà riportato presso l'abitazione materna;
la settimana in cui il minore trascorre il week end con il padre quest'ultimo potrà vederlo un giorno infrasettimanale (mercoledì) con possibilità di pernotto;
la settimana in cui il minore trascorre il week end con la madre, il Sig. potrà vederlo tre giorni infrasettimanali anche non CP_1 consecutivi di cui uno con possibilità di pernottamento;
durante le vacanze estive potrà Per_1 stare con il padre almeno 15 giorni anche non consecutivi ed il periodo di vacanza andrà comunicato rispettivamente dai genitori entro il mese di Maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il minore potrà stare con il padre sei giorni comprendenti ad anni alterni il giorno del S. Natale, S.
Stefano, Capodanno e l'Epifania; per le vacanze pasquali il minore potrà stare con il padre almeno tre giorni che comprenderanno ad anni alterni la S. Pasqua e Pasquetta;
5) Spese straordinarie. le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute dai genitori in Per_1 misura del 50% ciascuno, fino a quando questo non avrà raggiunto l'indipendenza economica, conformemente alle previsioni di cui al vigente protocollo elaborato dall'intestato Tribunale, che a titolo esemplificativo si indicano come segue: le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket
2 per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche con e/o senza pernottamento con tetto massimo di euro 180,00# per ciascun genitore;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby sitter;
b) campi estivi. I genitori alla fine di ogni mese potranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente, o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10 (dieci) dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) Assegno unico: l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra
[...]
mentre le detrazioni fiscali saranno al 50% per ciascun genitore;
7) le parti confermano Pt_1 reciprocamente di non necessitare di alcuna forma di mantenimento, essendo titolari di risorse sufficienti a garantire il medesimo tenore di vita osservato in costanza di matrimonio”;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.6,2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro
3 contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli , in data Per_2
13.11.1993, e il 7.4.2010, dando atto che il primogenito è ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 14.12.2016, il Tribunale di Ferrara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 6.12.2016.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 10.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 4.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 22.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 6.12.2016 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 14.12.2016 del Tribunale di Ferrara (v. documentazione allegata).
4 Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore Per_1
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RIVA DEL PO in data
02/06/1991 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di RIVA DEL PO nell'anno 1991, al numero 6, parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 luglio 2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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