TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Giuseppe
AN, nella causa iscritta al n. 7677/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
VA PO ed elettivamente domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saladino ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo, via S. Lo Forte, n. 13.
- resistente -
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento del 10.3.2023 di chiusura dell'infortunio; per l'effetto, ordina all' di ripristinare in favore di l'erogazione CP_2 Controparte_1 dell'inabilità assoluta, a decorrere dal 15 marzo 2023; condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre CP_2 rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_2
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con ricorso depositato il 30.6.2020 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il sig. per sentire “rigettare la domanda originariamente proposta, con Controparte_1 atto 21.11.2023, da contro , indicando il periodo di competenza dell'Istituto Controparte_1 CP_2 per la erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 T.U. 1124/65, conseguente all'infortunio sul lavoro subito da in data 14.9.2022”; Controparte_1
1 Il sig. costituitosi in giudizio, contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, concluso la sua relazione ritenendo che “il sig.
, a seguito del trauma occorso durante la sua attività lavorativa, ha riportato una Controparte_1 lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore di sinistra. Le scelte terapeutiche hanno provveduto alla riparazione della lesione del menisco mediale e trascurato quella del legamento crociato anteriore.
La lesione del legamento crociato anteriore è stata la causa della persistenza dei sintomi invalidanti nonché causa della lesione del menisco laterale.
Si può affermare che il lungo periodo di inabilità lavorativa sia, sino ad oggi, dipendente dall'evento traumatico iniziale e dalla scelta terapeutica di adottare un trattamento conservativo e non chirurgico per la lesione del legamento crociato anteriore”; ha altresì evidenziato che “In merito alla decisione di di riconoscere il sig. idoneo al servizio, a decorrere dal CP_2 CP_1
15/03/2023, si può affermare che sia stata eccessivamente prematura, tenuto conto che erano trascorsi solo quindici giorni dall'intervento di meniscectomia e non avendo preso in considerazione la coesistenza della lesione del legamento crociato anteriore, non sottoposta a trattamento.
La persistenza della lesione del crociato anteriore e la successiva comparsa di una lesione del menisco laterale spiegano la persistenza dei sintomi e l'inefficacia dei trattamenti riabilitativi”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti).
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, nonché delle spese di CTU (già liquidate come da separato decreto).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Giuseppe AN
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Giuseppe
AN, nella causa iscritta al n. 7677/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
VA PO ed elettivamente domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d.
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saladino ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo, via S. Lo Forte, n. 13.
- resistente -
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento del 10.3.2023 di chiusura dell'infortunio; per l'effetto, ordina all' di ripristinare in favore di l'erogazione CP_2 Controparte_1 dell'inabilità assoluta, a decorrere dal 15 marzo 2023; condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.700,00, oltre CP_2 rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_2
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con ricorso depositato il 30.6.2020 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il sig. per sentire “rigettare la domanda originariamente proposta, con Controparte_1 atto 21.11.2023, da contro , indicando il periodo di competenza dell'Istituto Controparte_1 CP_2 per la erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta ex art. 68 T.U. 1124/65, conseguente all'infortunio sul lavoro subito da in data 14.9.2022”; Controparte_1
1 Il sig. costituitosi in giudizio, contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, concluso la sua relazione ritenendo che “il sig.
, a seguito del trauma occorso durante la sua attività lavorativa, ha riportato una Controparte_1 lesione del menisco mediale e del legamento crociato anteriore di sinistra. Le scelte terapeutiche hanno provveduto alla riparazione della lesione del menisco mediale e trascurato quella del legamento crociato anteriore.
La lesione del legamento crociato anteriore è stata la causa della persistenza dei sintomi invalidanti nonché causa della lesione del menisco laterale.
Si può affermare che il lungo periodo di inabilità lavorativa sia, sino ad oggi, dipendente dall'evento traumatico iniziale e dalla scelta terapeutica di adottare un trattamento conservativo e non chirurgico per la lesione del legamento crociato anteriore”; ha altresì evidenziato che “In merito alla decisione di di riconoscere il sig. idoneo al servizio, a decorrere dal CP_2 CP_1
15/03/2023, si può affermare che sia stata eccessivamente prematura, tenuto conto che erano trascorsi solo quindici giorni dall'intervento di meniscectomia e non avendo preso in considerazione la coesistenza della lesione del legamento crociato anteriore, non sottoposta a trattamento.
La persistenza della lesione del crociato anteriore e la successiva comparsa di una lesione del menisco laterale spiegano la persistenza dei sintomi e l'inefficacia dei trattamenti riabilitativi”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti).
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, nonché delle spese di CTU (già liquidate come da separato decreto).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Giuseppe AN
2