TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 779/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 15.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
799/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TAGLIALATELA FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. FERRANTE MARIA LUIGIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino di “accertare e dichiarare la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente e, per l'effetto, ritenuta la sussistenza dei postumi allegati in misura pari al 10 % il tutto come sarà accertato in corso di causa a seguito di CTU medico-legale, condannare
l' a corrispondere in suo favore l'indennizzo in capitale per il danno CP_1 biologico subito a seguito della contratta patologia di origine professionale, nella misura complessiva del 10% ovvero ad altra percentuale di invalidità superiore o inferiore che sarà accertata in corso di causa a seguito di ctu, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Francesco Taglialatela.”
A fondamento della domanda ha dedotto che, pur essendo stato l'infortunio del 24.06.2021 riconosciuto di origine professionale con valutazione del danno biologico del 3%, lo stesso non era stato correttamente valutato e, per tale ragione, era stata presentata opposizione e poi adito l'intestato
Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio del 24.06.2021 era stata correttamente valutata.
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU.
Il CTU, nominato nella persona del dr. , sottoposta a visita la Per_1
ricorrente, esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 6% così argomentando: “Dalla disamina della documentazione esaminata risulta che il Sig. , a seguito dell'infortunio del 24-6-21, Parte_1
Pag. 2 di 4 abbia riportato un trauma da schiacciamento del II dito della mano sinistra con frattura scomposta pluriframmentata della testa falange prossimale ed una vasta lesione cutanea lacero contusa. Per la valutazione del danno biologico possiamo rifarci a quanto riportato nelle tabelle di cui al DM del 12/7/2000. Trattandosi di menomazioni plurime monocrone, tra loro concorrenti, si ottiene, nel complesso, una valutazione del danno biologico in ambito nella misura del 6%.” CP_1
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio Parte_1
lavorativo del 24.06.2021 ha una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6%; condanna al pagamento del CP_1
risarcimento corrispondente in misura pari al 6% a far data dal 24.06.2021 oltre interessi e rivalutazione;
condanna l al pagamento delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 16.07. 2025
Il Giudice Onorario
IA NA
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 779/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 15.07.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
799/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TAGLIALATELA FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. FERRANTE MARIA LUIGIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2024 parte ricorrente ha chiesto al
Tribunale di Cassino di “accertare e dichiarare la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente e, per l'effetto, ritenuta la sussistenza dei postumi allegati in misura pari al 10 % il tutto come sarà accertato in corso di causa a seguito di CTU medico-legale, condannare
l' a corrispondere in suo favore l'indennizzo in capitale per il danno CP_1 biologico subito a seguito della contratta patologia di origine professionale, nella misura complessiva del 10% ovvero ad altra percentuale di invalidità superiore o inferiore che sarà accertata in corso di causa a seguito di ctu, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa sino all'effettivo soddisfo. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Francesco Taglialatela.”
A fondamento della domanda ha dedotto che, pur essendo stato l'infortunio del 24.06.2021 riconosciuto di origine professionale con valutazione del danno biologico del 3%, lo stesso non era stato correttamente valutato e, per tale ragione, era stata presentata opposizione e poi adito l'intestato
Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio del 24.06.2021 era stata correttamente valutata.
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU.
Il CTU, nominato nella persona del dr. , sottoposta a visita la Per_1
ricorrente, esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 6% così argomentando: “Dalla disamina della documentazione esaminata risulta che il Sig. , a seguito dell'infortunio del 24-6-21, Parte_1
Pag. 2 di 4 abbia riportato un trauma da schiacciamento del II dito della mano sinistra con frattura scomposta pluriframmentata della testa falange prossimale ed una vasta lesione cutanea lacero contusa. Per la valutazione del danno biologico possiamo rifarci a quanto riportato nelle tabelle di cui al DM del 12/7/2000. Trattandosi di menomazioni plurime monocrone, tra loro concorrenti, si ottiene, nel complesso, una valutazione del danno biologico in ambito nella misura del 6%.” CP_1
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio Parte_1
lavorativo del 24.06.2021 ha una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6%; condanna al pagamento del CP_1
risarcimento corrispondente in misura pari al 6% a far data dal 24.06.2021 oltre interessi e rivalutazione;
condanna l al pagamento delle spese CP_1
di lite, che liquida in euro 1.100,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 16.07. 2025
Il Giudice Onorario
IA NA
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4