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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CA SAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4986/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio- scioglimento matrimonio promossa da
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CARLO MARIA come da mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. MANSUETO FRANCESCO PAOLO Controparte_1
come da mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio in data Con ricorso depositato il 14/11/2024
'Controparte 1 che dalla loro unione erano nati i 19/07/2017 nel Comune di Plagiano (TA) con figli Per 1 e Per 2 il 19/07/2014 ad Acquaviva delle Fonti e che con decreto n. 14344/2022 del
06/07/2022 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione personale adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con decreto di omologa n. 14344/2022 del
06/07/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelle relative alla prole secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 25.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e alle esigenze della prole impone pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 14/11/2024 da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 così provvede: '
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 19/07/2017 nel Comune di Palagiano
(TA) da Parte 1 nata a [...] il [...], e Controparte_1 nato a
, '
MASSAFRA (TA) il 25/06/1981, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Palagiano
(TA) dell'anno 2017, parte 1, numero 8;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e Controparte 1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 25.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 27/03/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola