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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.11414/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FO IR M. E IN A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2023, conveniva in giudizio avanti Parte_1
al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un orario di lavoro full-time pari a 40 ore settimanali dal 03.01.2022 al 30.11.2022 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'incidenza dell'orario full-time sulla 13esima e sul TFR per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dei punti 1 e/o 2 e 3 3) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.640,59 a titolo di retribuzione full-time di cui € 733,83 a titolo di integrazione TFR oltre ad € 848,32 a titolo di integrazione 13esima o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle 57 ore di lavoro straordinario svolto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
5) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 621,51 a titolo di lavoro straordinario o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) In ogni caso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le spettanze di fine rapporto calcolate sul residuo risultante dall'ultima busta paga di Novembre
2022 e non erogate alla conclusione del rapporto e per l'effetto
7) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.183,44 a titolo di spettanze di fine rapporto o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con prova testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, è documentale che il ricorrente sia stato assunto dalla
[...]
con contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.01.2022 al Controparte_1
31.03.2022 – prorogato al 30.11.2022 – con orario di lavoro part-time al 50%, livello
D1 e mansione di elettricista, CCNL Metalmeccanici operai ad ore (doc. 2 e 3 ricorso).
Col presente giudizio, il ricorrente ha lamentato l'errato inquadramento dell'orario lavorativo, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00 con 30 minuti di pausa pranzo. In
Pag. 2 di 6 virtù di ciò, ha dedotto, altresì, la mancata corresponsione della Parte_1
retribuzione relativa alle ore di lavoro previste dal CCNL di settore per i contratti full- time per tutti i mesi lavorati da gennaio 2022 a novembre 2022 e la relativa incidenza su altri emolumenti quali 13esima mensilità e TFR, nonché ulteriore lavoro straordinario come risultante dai fogli presenza prodotti sub. doc. 5.
3. In sede istruttoria, sono stati escussi due testimoni, ma solo una delle due deposizioni può essere posta a base della presente decisione: il teste infatti, non è Testimone_1
stato inserito (dichiaratamente per mera dimenticanza) nell'elenco dei testimoni contenuto nell'atto introduttivo;
mentre il ricorrente ha rinunciato il teste dopo Tes_2
averlo reiteratamente e vanamente intimato.
Occorre dunque procedere unicamente all'esame della deposizione del teste
[...]
il quale ha dichiarato quanto segue: “Ho un giudizio in corso nei confronti Tes_3
del convenuto per differenze retributive.
Sono dipendente della società . Controparte_2
Ho lavorato per la convenuta dal dicembre 2022 fino al novembre 2023 con mansioni di elettricista e non avevo una sede fissa ma giravo nei vari cantieri della convenuta;
lavoravo dalle ore 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; a volte lavoravo anche di sabato.
Io avevo un regolare contratto di lavoro.
Conosco il ricorrente in quanto siamo amici ed abbiamo lavorato insieme presso la convenuta.
Nello specifico abbiamo lavorato insieme nell'anno 2022 nel cantiere in Milano a
Portello che è durato circa tre mesi , poi abbiamo lavorato insieme presso il cantiere in
Moscova che è durato più o meno 5 mesi;
oltre questi cantieri abbiamo lavorato insieme per piccoli appalti di breve durata di cui però non ricordo esattamente gli indirizzi.
Il nostro orario di lavoro era dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì ; avevamo un foglio dove segnare l'orario di entrata e di uscita e poi lo dovevamo consegnare il capo cantiere di cui però non ricordo il nome in quanto sono stati diversi ed ora non mi viene in mente nessun nome.
Pag. 3 di 6 A questo punto al teste vengono mostrati le tabelle di cui al doc n. 5 della produzione di parte ricorrente ed il teste dichiara: “ Si sono questi i fogli dove segnavamo l'orario di entrata e di uscita”.
È necessario precisare che all'inizio della propria deposizione il teste ha riferito di aver lavorato da dicembre 2022 a novembre 2023, mentre nei passaggi successivi invece dichiara di aver lavorato col ricorrente nell'arco dell'anno 2022. Può affermarsi con certezza che la contraddittorietà della deposizione è frutto di una mera svista del teste nel rendere la deposizione. Parte ricorrente, infatti, è stata autorizzare a depositare comunicazione unilav da cui si evince che il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta si è svolto in un lasso temporale sostanzialmente in larga parte coincidente con quello del ricorrente, precisamente da 31.01.2022 al 1.12.2022.
4. E' stato dunque confermato in sede istruttoria che il ricorrente, per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della ha sempre svolto orario di Controparte_1
lavoro full-time dalle 7:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Su circa 11 mesi di durata del rapporto di lavoro, il teste ha riferito di aver lavorato col ricorrente per complessivi
8 mesi in due diversi appalti e poi anche in altri occasioni in appalti diversi. È stato descritta una prestazione lavorativa svolta costantemente su un orario a tempo pieno e mai parziale, contrariamente a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro del ricorrente.
Alle chiare indicazioni provenienti dal testimone, va aggiungo il valore probatorio che occorre riconoscere alla circostanza che entrambi i legali rappresentanti cui è stato notificato a mani verbale di interpello, non si sono presentatei senza giustificato motivo a rendere interrogatorio formale, con la conseguenza che il giudice, unitamente agli altri elementi in atti, può ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio.
Come prospettato nell'atto introduttivo, l'orario concreto di lavoro si è sempre svolto sul tempo pieno e nel ricorso non è stata svolta domanda al pagamento del lavoro supplementare, in quanto è stato sostenuto che per fatti concludenti fosse quello l'accordo raggiunto tra le parti.
Il ricorrente, in ragione degli accertamenti sopra svolti, ha diritto a vedersi corrisposti i seguenti importi, come correttamente calcolati sulla base dei conteggi allegati al ricorso
Pag. 4 di 6 sulla base del CCNL metalmeccanici e delle indicazioni contenute nell'ultima busta- paga di novembre 2022:
- € 10.640,59 a titolo di retribuzione full-time, di cui € 733,83 a titolo di integrazione
TFR oltre ad € 848,32 a titolo di integrazione 13esima;
- € 1.183,44 a titolo di spettanze di fine rapporto.
Ritiene il Tribunale di non potere riconoscere l'ulteriore importo di € 621,51 a titolo di lavoro straordinario, in ragione del maggior rigor probatorio richiesto da pacifica giurisprudenza. Sebbene i fogli presenza possano costituire un elemento di prova, non possono costituire la prova del lavoro svolto, in quanto compilati e sottoscritti dallo stesso lavoratore.
Naturalmente al credito del lavoratore occorre computare interessi e rivalutazione monetaria cumulativamente stante il disposto dell'art. 429 , ult.co. c.p.c.
6. Le spese vengono liquidate secondo soccombenza e con distrazione a favore dei procuratori antistatari FO IR M. e IN A.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di un orario di lavoro full-time pari a 40 ore settimanali dal 03.01.2022 al 30.11.2022;
2) Dichiara tenuta e condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.672,35, di cui € 733,83 a titolo di integrazione TFR;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di euro 2.700,00 oltre spese generali, Iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari FO IR M. e IN
A.
Sentenza esecutiva.
Pag. 5 di 6 Milano,
27/01/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FO IR M. E IN A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2023, conveniva in giudizio avanti Parte_1
al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un orario di lavoro full-time pari a 40 ore settimanali dal 03.01.2022 al 30.11.2022 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'incidenza dell'orario full-time sulla 13esima e sul TFR per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dei punti 1 e/o 2 e 3 3) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.640,59 a titolo di retribuzione full-time di cui € 733,83 a titolo di integrazione TFR oltre ad € 848,32 a titolo di integrazione 13esima o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle 57 ore di lavoro straordinario svolto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
5) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 621,51 a titolo di lavoro straordinario o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) In ogni caso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le spettanze di fine rapporto calcolate sul residuo risultante dall'ultima busta paga di Novembre
2022 e non erogate alla conclusione del rapporto e per l'effetto
7) Condannare la società P.Iva con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Via Petitti 19 a Milano in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.183,44 a titolo di spettanze di fine rapporto o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con prova testimoniale e interrogatorio formale del legale rappresentante all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. In punto di fatto, è documentale che il ricorrente sia stato assunto dalla
[...]
con contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.01.2022 al Controparte_1
31.03.2022 – prorogato al 30.11.2022 – con orario di lavoro part-time al 50%, livello
D1 e mansione di elettricista, CCNL Metalmeccanici operai ad ore (doc. 2 e 3 ricorso).
Col presente giudizio, il ricorrente ha lamentato l'errato inquadramento dell'orario lavorativo, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00 con 30 minuti di pausa pranzo. In
Pag. 2 di 6 virtù di ciò, ha dedotto, altresì, la mancata corresponsione della Parte_1
retribuzione relativa alle ore di lavoro previste dal CCNL di settore per i contratti full- time per tutti i mesi lavorati da gennaio 2022 a novembre 2022 e la relativa incidenza su altri emolumenti quali 13esima mensilità e TFR, nonché ulteriore lavoro straordinario come risultante dai fogli presenza prodotti sub. doc. 5.
3. In sede istruttoria, sono stati escussi due testimoni, ma solo una delle due deposizioni può essere posta a base della presente decisione: il teste infatti, non è Testimone_1
stato inserito (dichiaratamente per mera dimenticanza) nell'elenco dei testimoni contenuto nell'atto introduttivo;
mentre il ricorrente ha rinunciato il teste dopo Tes_2
averlo reiteratamente e vanamente intimato.
Occorre dunque procedere unicamente all'esame della deposizione del teste
[...]
il quale ha dichiarato quanto segue: “Ho un giudizio in corso nei confronti Tes_3
del convenuto per differenze retributive.
Sono dipendente della società . Controparte_2
Ho lavorato per la convenuta dal dicembre 2022 fino al novembre 2023 con mansioni di elettricista e non avevo una sede fissa ma giravo nei vari cantieri della convenuta;
lavoravo dalle ore 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; a volte lavoravo anche di sabato.
Io avevo un regolare contratto di lavoro.
Conosco il ricorrente in quanto siamo amici ed abbiamo lavorato insieme presso la convenuta.
Nello specifico abbiamo lavorato insieme nell'anno 2022 nel cantiere in Milano a
Portello che è durato circa tre mesi , poi abbiamo lavorato insieme presso il cantiere in
Moscova che è durato più o meno 5 mesi;
oltre questi cantieri abbiamo lavorato insieme per piccoli appalti di breve durata di cui però non ricordo esattamente gli indirizzi.
Il nostro orario di lavoro era dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì ; avevamo un foglio dove segnare l'orario di entrata e di uscita e poi lo dovevamo consegnare il capo cantiere di cui però non ricordo il nome in quanto sono stati diversi ed ora non mi viene in mente nessun nome.
Pag. 3 di 6 A questo punto al teste vengono mostrati le tabelle di cui al doc n. 5 della produzione di parte ricorrente ed il teste dichiara: “ Si sono questi i fogli dove segnavamo l'orario di entrata e di uscita”.
È necessario precisare che all'inizio della propria deposizione il teste ha riferito di aver lavorato da dicembre 2022 a novembre 2023, mentre nei passaggi successivi invece dichiara di aver lavorato col ricorrente nell'arco dell'anno 2022. Può affermarsi con certezza che la contraddittorietà della deposizione è frutto di una mera svista del teste nel rendere la deposizione. Parte ricorrente, infatti, è stata autorizzare a depositare comunicazione unilav da cui si evince che il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta si è svolto in un lasso temporale sostanzialmente in larga parte coincidente con quello del ricorrente, precisamente da 31.01.2022 al 1.12.2022.
4. E' stato dunque confermato in sede istruttoria che il ricorrente, per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della ha sempre svolto orario di Controparte_1
lavoro full-time dalle 7:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Su circa 11 mesi di durata del rapporto di lavoro, il teste ha riferito di aver lavorato col ricorrente per complessivi
8 mesi in due diversi appalti e poi anche in altri occasioni in appalti diversi. È stato descritta una prestazione lavorativa svolta costantemente su un orario a tempo pieno e mai parziale, contrariamente a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro del ricorrente.
Alle chiare indicazioni provenienti dal testimone, va aggiungo il valore probatorio che occorre riconoscere alla circostanza che entrambi i legali rappresentanti cui è stato notificato a mani verbale di interpello, non si sono presentatei senza giustificato motivo a rendere interrogatorio formale, con la conseguenza che il giudice, unitamente agli altri elementi in atti, può ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio.
Come prospettato nell'atto introduttivo, l'orario concreto di lavoro si è sempre svolto sul tempo pieno e nel ricorso non è stata svolta domanda al pagamento del lavoro supplementare, in quanto è stato sostenuto che per fatti concludenti fosse quello l'accordo raggiunto tra le parti.
Il ricorrente, in ragione degli accertamenti sopra svolti, ha diritto a vedersi corrisposti i seguenti importi, come correttamente calcolati sulla base dei conteggi allegati al ricorso
Pag. 4 di 6 sulla base del CCNL metalmeccanici e delle indicazioni contenute nell'ultima busta- paga di novembre 2022:
- € 10.640,59 a titolo di retribuzione full-time, di cui € 733,83 a titolo di integrazione
TFR oltre ad € 848,32 a titolo di integrazione 13esima;
- € 1.183,44 a titolo di spettanze di fine rapporto.
Ritiene il Tribunale di non potere riconoscere l'ulteriore importo di € 621,51 a titolo di lavoro straordinario, in ragione del maggior rigor probatorio richiesto da pacifica giurisprudenza. Sebbene i fogli presenza possano costituire un elemento di prova, non possono costituire la prova del lavoro svolto, in quanto compilati e sottoscritti dallo stesso lavoratore.
Naturalmente al credito del lavoratore occorre computare interessi e rivalutazione monetaria cumulativamente stante il disposto dell'art. 429 , ult.co. c.p.c.
6. Le spese vengono liquidate secondo soccombenza e con distrazione a favore dei procuratori antistatari FO IR M. e IN A.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di un orario di lavoro full-time pari a 40 ore settimanali dal 03.01.2022 al 30.11.2022;
2) Dichiara tenuta e condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.672,35, di cui € 733,83 a titolo di integrazione TFR;
3) Condanna la convenuta alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di euro 2.700,00 oltre spese generali, Iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari FO IR M. e IN
A.
Sentenza esecutiva.
Pag. 5 di 6 Milano,
27/01/2025
Il Giudice
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