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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCA MARIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 67 83012 CERVINARA presso il difensore avv. PICCA MARIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 citava a giudizio il Parte_1 [...]
, l' e l' Controparte_4 Controparte_2 [...]
davanti al tribunale di FI in funzione di giudice del lavoro Controparte_3
allegando:
- di essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 (poi prorogate all'a.s. 2020/2021) con punteggi (13,00 per profilo
Assistente Amministrativo-AA; 10,75 per profilo Assistente Tecnico-AT- e 8,50 per profilo
Collaboratore Scolastico-CS) convalidati/rettificati con decreto del 4.3.2021 dal dirigente scolastico dell'Istituto Le Cure presso cui ella aveva stipulato contratto di supplenza quale AA nell'a.s. 2020/2021;
- di aver presentato in data 19.4.2021 domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2014, indicando 21 punti per il profilo AA,
1 12,35 punti per il profilo AT e 10,90 punti per il profilo CS;
- di aver altresì fatto domanda in data 9.5.2022 per l'inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti del personale ATA per l'a.s. 2021/2022 (comportanti anche l'inserimento nella graduatorie di circolo e di istituto di I fascia), indicando quale titolo di accesso il diploma di geometra e dichiarando titoli e servizi per 25 punti e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo di assistente amministrativo (requisito, quest'ultimo, richiesto dal bando n.
212/2022 per l'inserimento nella graduatoria);
- di aver prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 quale AA dapprima presso l'IC IN di
FI (contratto dal 23.9.2021 all'8,12,2021) e poi presso l'IC ER UC di FI
(contratto dal 9.12.2021 al 31.8.2022);
- nonostante l'IC IN avesse convalidato i punteggi da lei dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatorie di III fascia (decreto del 24.1.2022), il dirigente scolastico dell'IC
UC aveva con successivo decreto rettificato i suddetti punteggi, riconoscendo punti 10,05 per il profilo AA, 8,55 per il profilo AT e punti 8,25 per il profilo CC;
Parte
- in conseguenza della suddetta rettifica di punteggio: l' di FI le aveva riconosciuto un punteggio inferiore (19 punti, anziché 25) per la graduatoria di I fascia del personale ATA, profilo AA;
l'URS di FI (decreto del 15.7.2022) aveva disposto la sua esclusione “dalla partecipazione al concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti statali”, in quanto il punteggio rettificato dall'IC UC non avrebbe consentito la stipula dei contratti di supplenza con l'IC
IN e con l'istituto UC anticipatamente risolto alla data ) , prestati di fatto e non di diritto, di talchè era venuto meno l requisito dei 24 mesi di servizio;
- con sentenza n. 154/23 del 22.2.23, passata in giudicato, il Tribunale di FI, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna ricorrente, disapplicati il provvedimento di esclusione del 15.7.2022 e il decreto di rettifica del punteggio emesso dall' istituto UC di
FI, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia del personale ATA in qualità di assistente amministrativo (AA) triennio
2021/2024 con il punteggio di 25.
Ciò premesso la sosteneva che i provvedimenti dell'Amministrazione – dichiarati Pt_1
illegittimi dal Tribunale le avevano procurato ingenti danni di cui chiedeva il ristoro.
In particolare sosteneva che:
a) aveva subito la perdita della retribuzione per le mensilità da giugno a novembre 2022 ( quantificata in complessivi € € 9.009,90) in quanto il contratto firmato con CP_5
[...
[...] [
(la cui durata era prevista sino al 31 agosto 2022) era stato anticipatamente e
[...]
illegittimamente risolto a maggio 2022 e la corretta attribuzione del punteggio spettante le avrebbe consentito di ottenere un altro contratto a tempo determinato già a settembre 2022 e non a solo dicembre 2022 come avvenuto a seguito di ottemperanza del al disposto della CP_1
citata sentenza del Tribunale di FI;
b) non aveva potuto contare sul punteggio relativo alle mensilità da settembre e novembre
2022 , e ciò non le aveva consentito di accedere alla graduatoria per l'immissione in ruolo e conseguentemente aveva subito la perdita di chance di essere inserita in una graduatoria regionale diversa con possibile trasferimento ad una sede più vicina alla sua residenza;
c) aveva subito un grave turbamento psichico, connesso sia al fatto di aver dovuto ricercarsi una nuova sistemazione abitativa,( con aggravio di spese, essendo stata assegnata all' Istituto
Campi / S. Donnino) sia all'offesa derivante dal dubbio circa la validità del suo titolo di studio, che le aveva procurato uno stato patologico costituito da ansia reattiva con crisi ipertensive e quindi un danno alla salute con invalidità temporanea al 75% per tutta la durata della malattia.
Concludeva dunque chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni, della somma di € 26.000,00, o quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito dell' indagine istruttoria, liquidata anche in via equitativa, sulla quale calcolare gli interessi e la rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al sodisfo.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_4
In particolare allegava che:
a) con decreto del 22/5/2024 era stato disposto il pagamento della somma di € 4.985,94 corrispondente all'importo degli emolumenti che sarebbero maturati in favore della ricorrente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022, sulla base del contratto anticipatamente risolto;
b) a dicembre 2022 - in esecuzione di ordinanza cautelare in corso di causa emessa dal
Tribunale in data 14 novembre 2022 - la ricorrente era stata reinserita nelle graduatorie permanenti provinciali e per l'effetto, le era stata attribuita una supplenza di durata annuale per l'anno scolastico 2022/2023 con il profilo professionale di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo “G. La Pira” di Campi-San Donnino.
Contestava inoltre l'esistenza del turbamento psichico allegato dalla ricorrente, il nesso di causalità tra i fatti oggetto di causa e la malattia denunciata e la configurabilità del danno costituito dall'impossibilità di richiedere l'inserimento in una graduatoria regionale diversa “con possibile trasferimento ad una sede più vicina alla sua residenza”.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a
3 seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e dell' , mere Controparte_6 Controparte_3 articolazioni periferiche del , prive di autonoma personalità Controparte_4
giuridica.
Quanto al merito si osserva che l'oggetto del presente giudizio riguarda il ristoro dei pregiudizi subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti di rettifica del punteggio, di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato stipulato con l'istituto comprensivo , la cui illegittimità è stata stabilita con provvedimento avente Controparte_3
efficacia di giudicato tra le parti ( cfr doc 1 ric).
Perdita della retribuzione
Risulta dagli atti di causa che il danno derivante dalla anticipata risoluzione del contratto con l e corrispondente agli emolumenti cui la ricorrente avrebbe avuto diritto per Controparte_3
le mensilità da giugno al 31 agosto 2022 ( prevista data di cessazione del rapporto) è stato interamente risarcito dal ( vedi verbale udienza del 16 ottobre 2024). CP_1
Le somme corrispondenti ai 12 giorni non lavorati del mese di maggio 2022 non sono state richieste in ricorso ( la domanda risulta limitata alle mensilità da giugno a novembre 2022 cfr ricorso pag 5 II cpv)
Resta il danno corrispondente alla perdita delle retribuzioni per le mensilità da settembre a novembre 2022. Le allegazioni contenute in ricorso circa il fatto che la corretta attribuzione del punteggio spettante avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere una supplenza annuale già all'inizio dell'anno scolastico (e quindi da metà settembre 2022) e non a dicembre 2022 come avvenuto nei fatti, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del . Può CP_1 dunque concludersi che la ha diritto al pagamento dell'ulteriore somma di € 4154,97, Pt_1
corrispondente alle retribuzioni di 2 mensilità e 15 gg (1661,98 x2 + 830,99).
Perdita di chance
Come ha precisato la Suprema Corte “La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.”. (Cass., sez. 1, sent. n. 19604 del 30.9.2016).
4 Nel caso che ci occupa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il riconoscimento del punteggio per il servizio relativo alle mensilità da settembre a novembre 2022 (non riconosciuto in assenza di servizio prestato, atteso che l'amministrazione, in adempimento all'ordine giudiziale, ha offerto il contratto annuale solo a partire da dicembre 2022) avrebbe comportato ( anticipando la data di immissione in ruolo) maggiori chance di essere trasferita in una sede più vicina alla sua residenza ( affermazione decisamente contestata dal ) non risulta CP_1
supportata da alcuna prova, neppure presuntiva, non avendo parte ricorrente neppure esplicitato i meccanismi ( non notori) dello scorrimento delle graduatorie e dei trasferimenti da una graduatoria regionale all'altra.
Danno biologico
Del tutto indimostrato inoltre, appare il nesso di causalità tra gli illegittimi provvedimenti di cui è causa e la malattia denunciata atteso che dalle certificazioni in atti risulta che:
a) la malattia era già presente alla data del 21 maggio 2022 ( il certificato medico reso in pari data parla di terapia già in corso);
b) il collegamento tra gli atti dell'amministrazione e la malattia risulta esclusivamente dalle dichiarazioni della ricorrente: “la stessa riferisce che tale sintomatologia è la conseguenza del decreto di rettifica nell'ambito lavorativo avvenuto in data odierna”;
c) nessun elemento è stato fornito per dimostrare l'esistenza del trasloco (al cui stress viene ricollegata la malattia) ma soprattutto del fatto che lo stesso si sia reso necessario a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione ( vedi specifiche contestazioni effettuate sul punto dalla difesa del ). CP_1
Spese
Le spese, calcolate sul valore del danno accertato, seguono la soccombenza e sono liquidate come d dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il al pagamento nei confronti di Controparte_4 [...] della complessiva somma di € 4154,97 oltre interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo, rigetta per il resto il ricorso
5 Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 1350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
FI, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 477/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCA MARIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 67 83012 CERVINARA presso il difensore avv. PICCA MARIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 citava a giudizio il Parte_1 [...]
, l' e l' Controparte_4 Controparte_2 [...]
davanti al tribunale di FI in funzione di giudice del lavoro Controparte_3
allegando:
- di essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 (poi prorogate all'a.s. 2020/2021) con punteggi (13,00 per profilo
Assistente Amministrativo-AA; 10,75 per profilo Assistente Tecnico-AT- e 8,50 per profilo
Collaboratore Scolastico-CS) convalidati/rettificati con decreto del 4.3.2021 dal dirigente scolastico dell'Istituto Le Cure presso cui ella aveva stipulato contratto di supplenza quale AA nell'a.s. 2020/2021;
- di aver presentato in data 19.4.2021 domanda di inserimento nella graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA triennio 2021/2014, indicando 21 punti per il profilo AA,
1 12,35 punti per il profilo AT e 10,90 punti per il profilo CS;
- di aver altresì fatto domanda in data 9.5.2022 per l'inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti del personale ATA per l'a.s. 2021/2022 (comportanti anche l'inserimento nella graduatorie di circolo e di istituto di I fascia), indicando quale titolo di accesso il diploma di geometra e dichiarando titoli e servizi per 25 punti e di aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo di assistente amministrativo (requisito, quest'ultimo, richiesto dal bando n.
212/2022 per l'inserimento nella graduatoria);
- di aver prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 quale AA dapprima presso l'IC IN di
FI (contratto dal 23.9.2021 all'8,12,2021) e poi presso l'IC ER UC di FI
(contratto dal 9.12.2021 al 31.8.2022);
- nonostante l'IC IN avesse convalidato i punteggi da lei dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatorie di III fascia (decreto del 24.1.2022), il dirigente scolastico dell'IC
UC aveva con successivo decreto rettificato i suddetti punteggi, riconoscendo punti 10,05 per il profilo AA, 8,55 per il profilo AT e punti 8,25 per il profilo CC;
Parte
- in conseguenza della suddetta rettifica di punteggio: l' di FI le aveva riconosciuto un punteggio inferiore (19 punti, anziché 25) per la graduatoria di I fascia del personale ATA, profilo AA;
l'URS di FI (decreto del 15.7.2022) aveva disposto la sua esclusione “dalla partecipazione al concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti statali”, in quanto il punteggio rettificato dall'IC UC non avrebbe consentito la stipula dei contratti di supplenza con l'IC
IN e con l'istituto UC anticipatamente risolto alla data ) , prestati di fatto e non di diritto, di talchè era venuto meno l requisito dei 24 mesi di servizio;
- con sentenza n. 154/23 del 22.2.23, passata in giudicato, il Tribunale di FI, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna ricorrente, disapplicati il provvedimento di esclusione del 15.7.2022 e il decreto di rettifica del punteggio emesso dall' istituto UC di
FI, dichiarava il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia del personale ATA in qualità di assistente amministrativo (AA) triennio
2021/2024 con il punteggio di 25.
Ciò premesso la sosteneva che i provvedimenti dell'Amministrazione – dichiarati Pt_1
illegittimi dal Tribunale le avevano procurato ingenti danni di cui chiedeva il ristoro.
In particolare sosteneva che:
a) aveva subito la perdita della retribuzione per le mensilità da giugno a novembre 2022 ( quantificata in complessivi € € 9.009,90) in quanto il contratto firmato con CP_5
[...
[...] [
(la cui durata era prevista sino al 31 agosto 2022) era stato anticipatamente e
[...]
illegittimamente risolto a maggio 2022 e la corretta attribuzione del punteggio spettante le avrebbe consentito di ottenere un altro contratto a tempo determinato già a settembre 2022 e non a solo dicembre 2022 come avvenuto a seguito di ottemperanza del al disposto della CP_1
citata sentenza del Tribunale di FI;
b) non aveva potuto contare sul punteggio relativo alle mensilità da settembre e novembre
2022 , e ciò non le aveva consentito di accedere alla graduatoria per l'immissione in ruolo e conseguentemente aveva subito la perdita di chance di essere inserita in una graduatoria regionale diversa con possibile trasferimento ad una sede più vicina alla sua residenza;
c) aveva subito un grave turbamento psichico, connesso sia al fatto di aver dovuto ricercarsi una nuova sistemazione abitativa,( con aggravio di spese, essendo stata assegnata all' Istituto
Campi / S. Donnino) sia all'offesa derivante dal dubbio circa la validità del suo titolo di studio, che le aveva procurato uno stato patologico costituito da ansia reattiva con crisi ipertensive e quindi un danno alla salute con invalidità temporanea al 75% per tutta la durata della malattia.
Concludeva dunque chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni, della somma di € 26.000,00, o quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito dell' indagine istruttoria, liquidata anche in via equitativa, sulla quale calcolare gli interessi e la rivalutazione dalla data di maturazione del diritto al sodisfo.
Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_4
In particolare allegava che:
a) con decreto del 22/5/2024 era stato disposto il pagamento della somma di € 4.985,94 corrispondente all'importo degli emolumenti che sarebbero maturati in favore della ricorrente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022, sulla base del contratto anticipatamente risolto;
b) a dicembre 2022 - in esecuzione di ordinanza cautelare in corso di causa emessa dal
Tribunale in data 14 novembre 2022 - la ricorrente era stata reinserita nelle graduatorie permanenti provinciali e per l'effetto, le era stata attribuita una supplenza di durata annuale per l'anno scolastico 2022/2023 con il profilo professionale di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo “G. La Pira” di Campi-San Donnino.
Contestava inoltre l'esistenza del turbamento psichico allegato dalla ricorrente, il nesso di causalità tra i fatti oggetto di causa e la malattia denunciata e la configurabilità del danno costituito dall'impossibilità di richiedere l'inserimento in una graduatoria regionale diversa “con possibile trasferimento ad una sede più vicina alla sua residenza”.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a
3 seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e dell' , mere Controparte_6 Controparte_3 articolazioni periferiche del , prive di autonoma personalità Controparte_4
giuridica.
Quanto al merito si osserva che l'oggetto del presente giudizio riguarda il ristoro dei pregiudizi subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti di rettifica del punteggio, di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato stipulato con l'istituto comprensivo , la cui illegittimità è stata stabilita con provvedimento avente Controparte_3
efficacia di giudicato tra le parti ( cfr doc 1 ric).
Perdita della retribuzione
Risulta dagli atti di causa che il danno derivante dalla anticipata risoluzione del contratto con l e corrispondente agli emolumenti cui la ricorrente avrebbe avuto diritto per Controparte_3
le mensilità da giugno al 31 agosto 2022 ( prevista data di cessazione del rapporto) è stato interamente risarcito dal ( vedi verbale udienza del 16 ottobre 2024). CP_1
Le somme corrispondenti ai 12 giorni non lavorati del mese di maggio 2022 non sono state richieste in ricorso ( la domanda risulta limitata alle mensilità da giugno a novembre 2022 cfr ricorso pag 5 II cpv)
Resta il danno corrispondente alla perdita delle retribuzioni per le mensilità da settembre a novembre 2022. Le allegazioni contenute in ricorso circa il fatto che la corretta attribuzione del punteggio spettante avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere una supplenza annuale già all'inizio dell'anno scolastico (e quindi da metà settembre 2022) e non a dicembre 2022 come avvenuto nei fatti, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del . Può CP_1 dunque concludersi che la ha diritto al pagamento dell'ulteriore somma di € 4154,97, Pt_1
corrispondente alle retribuzioni di 2 mensilità e 15 gg (1661,98 x2 + 830,99).
Perdita di chance
Come ha precisato la Suprema Corte “La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.”. (Cass., sez. 1, sent. n. 19604 del 30.9.2016).
4 Nel caso che ci occupa l'affermazione di parte ricorrente secondo cui il riconoscimento del punteggio per il servizio relativo alle mensilità da settembre a novembre 2022 (non riconosciuto in assenza di servizio prestato, atteso che l'amministrazione, in adempimento all'ordine giudiziale, ha offerto il contratto annuale solo a partire da dicembre 2022) avrebbe comportato ( anticipando la data di immissione in ruolo) maggiori chance di essere trasferita in una sede più vicina alla sua residenza ( affermazione decisamente contestata dal ) non risulta CP_1
supportata da alcuna prova, neppure presuntiva, non avendo parte ricorrente neppure esplicitato i meccanismi ( non notori) dello scorrimento delle graduatorie e dei trasferimenti da una graduatoria regionale all'altra.
Danno biologico
Del tutto indimostrato inoltre, appare il nesso di causalità tra gli illegittimi provvedimenti di cui è causa e la malattia denunciata atteso che dalle certificazioni in atti risulta che:
a) la malattia era già presente alla data del 21 maggio 2022 ( il certificato medico reso in pari data parla di terapia già in corso);
b) il collegamento tra gli atti dell'amministrazione e la malattia risulta esclusivamente dalle dichiarazioni della ricorrente: “la stessa riferisce che tale sintomatologia è la conseguenza del decreto di rettifica nell'ambito lavorativo avvenuto in data odierna”;
c) nessun elemento è stato fornito per dimostrare l'esistenza del trasloco (al cui stress viene ricollegata la malattia) ma soprattutto del fatto che lo stesso si sia reso necessario a causa dell'illegittimo comportamento dell'amministrazione ( vedi specifiche contestazioni effettuate sul punto dalla difesa del ). CP_1
Spese
Le spese, calcolate sul valore del danno accertato, seguono la soccombenza e sono liquidate come d dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna il al pagamento nei confronti di Controparte_4 [...] della complessiva somma di € 4154,97 oltre interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo, rigetta per il resto il ricorso
5 Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 1350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
FI, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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