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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/12/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 1393 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. REALI RITA
nei confronti di
( con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. FALVO TIZIANA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: - disporre l'affido condiviso del minore con collocazione e frequentazione paritaria presso ciascun genitore. Il minore manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali provvederanno alla cura e al mantenimento di , Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni inerenti l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, impegnandosi altresì i due genitori a preservare e tutelare, a beneficio del minore, le figure materna e paterna, facendo in modo che lo stesso continui a coltivare un rapporto sano ed affettuoso con entrambi, impegnandosi i genitori a condividere un progetto educativo per il figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore. - stabilire che il minore trascorra: • durante la pagina 1 di 4 settimana, lunedì, martedì e fine settimana con un genitore e mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro e viceversa la settimana successiva;
• Ciascun genitore, in corrispondenza del proprio periodo di permanenza di presso la propria abitazione, preleverà il Per_1 medesimo da scuola, così come avrà cura di riaccompagnarlo presso lo stesso istituto;
• le feste comandate con ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza (il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo;
la Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, e così per gli anni a venire), salvo ogni ulteriore accordo;
la stessa regola dell'alternanza seguirà il giorno del compleanno di;
• durante le Per_1 vacanze estive, trascorrerà almeno due settimane consecutive Per_1 con ciascun genitore, in periodo da concordare;
• Durante il periodo invernale trascorrerà una “settimana bianca” con ciascun Per_1 genitore, qualora vi siano le possibilità da parte di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici di;
- porre a carico del sig. Per_1 l'obbligo di corrispondere alla moglie, a decorrere dal mese Pt_1 di ottobre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese, in considerazione della disparità reddituale tra i genitori, un contributo al mantenimento del figlio , pari ad euro 550,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre l'80% delle spese mediche non coperte dall'assicurazione (quelle coperte dall'assicurazione saranno ad esclusivo carico del sig. fino alla copertura del massimale Pt_1 e la franchigia verrà comunque suddivisa nella stessa misura dell'80 e 20%), e delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ferrara. A fini meramente esemplificativi ma non esaustivi, si indica l'elenco delle spese straordinarie: • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
• Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private;
d) spese farmaceutiche non coperte dal SSN, lenti a contatto. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi e master universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 1000,00 all'anno; l'eventuale eccedenza,
pagina 2 di 4 in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter;
b. Campi estivi. Le spese di abbigliamento verranno suddivise nella misura del 75% in capo al papà e del 25% in capo alla mamma;
entrambi i genitori si occuperanno materialmente e singolarmente dell'acquisto di detti capi di abbigliamento e chiederanno il preventivo consenso solo qualora un singolo capo di abbigliamento dovesse superare l'importo di euro 100,00; il preventivo consenso sarà comunque necessario qualora la spesa annuale avrà superato i 1000,00 euro. Le spese di natura straordinaria, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara, e di abbigliamento, ripartite tra i genitori nelle diverse percentuali sopra indicate, dovranno essere rifuse al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'esborso, per la propria quota, previa esibizione dei rispettivi giustificativi di spesa. - porre a carico del sig. l'obbligo del pagamento delle rate del finanziamento Pt_1 per l'acquisto dell'autovettura Lancia Y targata GA050BV fino all'estinzione del finanziamento;
- la signora percepirà in via CP_1 esclusiva l'assegno unico;
- la sig.ra quando lascerà la casa CP_1 condotta in locazione, sita in Ferrara, in via Porta Mare n. 19, restituirà al marito le tre mensilità versate a titolo di cauzione, pari a euro 2.100,00 oltre agli interessi legali maturati che verranno riconosciuti dal locatore;
- entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e all'inserimento dei figli nel passaporto di entrambi. - nell'ipotesi in cui ciascun genitore dovesse iniziare una relazione affettiva di natura stabile con altro o altra partner, i genitori si impegnano ad inserire detta nuova figura nella vita di con le Per_1 necessarie cautele e gradualità, nel primario interesse di . - Per_1 spese del presente giudizio compensate tra le parti.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2024 , Parte_1 premesso di aver contratto in data 13 luglio 2018 matrimonio con e che la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile, chiedeva la pronuncia di separazione, l'affido condiviso del figlio e una frequentazione paritaria offrendosi di versare un contributo per il mantenimento del minore di Euro 250 oltre la metà delle spese straordinarie. La nel costituirsi tempestivamente in giudizio, chiedeva CP_1
l'addebito della separazione, l'affido condiviso del figlio con un contributo di Euro 700 oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno personale di Euro 250.
Nel corso della trattazione della causa i coniugi riuscivano a superare gli originari contrasti tanto che all'udienza del 3 dicembre 2024 i loro pagina 3 di 4 procuratori precisavano concordemente le conclusioni come in epigrafe.
***
Premesso che non è revocabile in dubbio l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che l'accordo con il quale i coniugi hanno regolamentato l'affido condiviso del figlio (nato nel Per_1
2013), la frequentazione paritaria, il contributo perequativo per il suo mantenimento ed il regime di riparto delle spese straordinarie non appare contrario all'interesse morale e materiale del minore, il
Tribunale deve pronunciare la separazione alle condizioni concordate.
Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni riportate in epigrafe. Parte_1 CP_1
Spese compensate.
Ferrara, 3 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. REALI RITA
nei confronti di
( con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. FALVO TIZIANA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: - disporre l'affido condiviso del minore con collocazione e frequentazione paritaria presso ciascun genitore. Il minore manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali provvederanno alla cura e al mantenimento di , Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni inerenti l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, impegnandosi altresì i due genitori a preservare e tutelare, a beneficio del minore, le figure materna e paterna, facendo in modo che lo stesso continui a coltivare un rapporto sano ed affettuoso con entrambi, impegnandosi i genitori a condividere un progetto educativo per il figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore. - stabilire che il minore trascorra: • durante la pagina 1 di 4 settimana, lunedì, martedì e fine settimana con un genitore e mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro e viceversa la settimana successiva;
• Ciascun genitore, in corrispondenza del proprio periodo di permanenza di presso la propria abitazione, preleverà il Per_1 medesimo da scuola, così come avrà cura di riaccompagnarlo presso lo stesso istituto;
• le feste comandate con ciascun genitore secondo la regola dell'alternanza (il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo;
la Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa l'anno successivo, e così per gli anni a venire), salvo ogni ulteriore accordo;
la stessa regola dell'alternanza seguirà il giorno del compleanno di;
• durante le Per_1 vacanze estive, trascorrerà almeno due settimane consecutive Per_1 con ciascun genitore, in periodo da concordare;
• Durante il periodo invernale trascorrerà una “settimana bianca” con ciascun Per_1 genitore, qualora vi siano le possibilità da parte di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici di;
- porre a carico del sig. Per_1 l'obbligo di corrispondere alla moglie, a decorrere dal mese Pt_1 di ottobre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese, in considerazione della disparità reddituale tra i genitori, un contributo al mantenimento del figlio , pari ad euro 550,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre l'80% delle spese mediche non coperte dall'assicurazione (quelle coperte dall'assicurazione saranno ad esclusivo carico del sig. fino alla copertura del massimale Pt_1 e la franchigia verrà comunque suddivisa nella stessa misura dell'80 e 20%), e delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ferrara. A fini meramente esemplificativi ma non esaustivi, si indica l'elenco delle spese straordinarie: • Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
• Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compensi per gli interventi chirurgici in strutture private;
d) spese farmaceutiche non coperte dal SSN, lenti a contatto. • Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. • Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi e master universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. • Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 1000,00 all'anno; l'eventuale eccedenza,
pagina 2 di 4 in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. • Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby – sitter;
b. Campi estivi. Le spese di abbigliamento verranno suddivise nella misura del 75% in capo al papà e del 25% in capo alla mamma;
entrambi i genitori si occuperanno materialmente e singolarmente dell'acquisto di detti capi di abbigliamento e chiederanno il preventivo consenso solo qualora un singolo capo di abbigliamento dovesse superare l'importo di euro 100,00; il preventivo consenso sarà comunque necessario qualora la spesa annuale avrà superato i 1000,00 euro. Le spese di natura straordinaria, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara, e di abbigliamento, ripartite tra i genitori nelle diverse percentuali sopra indicate, dovranno essere rifuse al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'esborso, per la propria quota, previa esibizione dei rispettivi giustificativi di spesa. - porre a carico del sig. l'obbligo del pagamento delle rate del finanziamento Pt_1 per l'acquisto dell'autovettura Lancia Y targata GA050BV fino all'estinzione del finanziamento;
- la signora percepirà in via CP_1 esclusiva l'assegno unico;
- la sig.ra quando lascerà la casa CP_1 condotta in locazione, sita in Ferrara, in via Porta Mare n. 19, restituirà al marito le tre mensilità versate a titolo di cauzione, pari a euro 2.100,00 oltre agli interessi legali maturati che verranno riconosciuti dal locatore;
- entrambi i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio con i figli minori, nonché dichiarano sin da ora la loro disponibilità a prestare reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e all'inserimento dei figli nel passaporto di entrambi. - nell'ipotesi in cui ciascun genitore dovesse iniziare una relazione affettiva di natura stabile con altro o altra partner, i genitori si impegnano ad inserire detta nuova figura nella vita di con le Per_1 necessarie cautele e gradualità, nel primario interesse di . - Per_1 spese del presente giudizio compensate tra le parti.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2024 , Parte_1 premesso di aver contratto in data 13 luglio 2018 matrimonio con e che la prosecuzione della convivenza era divenuta CP_1 intollerabile, chiedeva la pronuncia di separazione, l'affido condiviso del figlio e una frequentazione paritaria offrendosi di versare un contributo per il mantenimento del minore di Euro 250 oltre la metà delle spese straordinarie. La nel costituirsi tempestivamente in giudizio, chiedeva CP_1
l'addebito della separazione, l'affido condiviso del figlio con un contributo di Euro 700 oltre al 70% delle spese straordinarie ed un assegno personale di Euro 250.
Nel corso della trattazione della causa i coniugi riuscivano a superare gli originari contrasti tanto che all'udienza del 3 dicembre 2024 i loro pagina 3 di 4 procuratori precisavano concordemente le conclusioni come in epigrafe.
***
Premesso che non è revocabile in dubbio l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che l'accordo con il quale i coniugi hanno regolamentato l'affido condiviso del figlio (nato nel Per_1
2013), la frequentazione paritaria, il contributo perequativo per il suo mantenimento ed il regime di riparto delle spese straordinarie non appare contrario all'interesse morale e materiale del minore, il
Tribunale deve pronunciare la separazione alle condizioni concordate.
Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni riportate in epigrafe. Parte_1 CP_1
Spese compensate.
Ferrara, 3 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 4 di 4