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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1064/2024 del R.G. azionato su domanda congiunta da
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Colletti ed elettivamente domiciliata in TT (Av) alla via Roma n. 60 e nato ad [...] il Parte_2
18.01.1987, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Carmela Di Donato ed elettivamente domiciliato in RD (Av) al corso
Vittorio Veneto n. 41;
RICORRENTI
Con parere favorevole del PM reso in data 27.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.04.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza del 15.07.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ed è stato disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24.03.2025 le parti hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio confermando integralmente le condizioni della separazione.
1/2 Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse della figlia.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 20.04.2015 alle condizioni di cui al ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2