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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3103/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
ON IA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009364241000 BOLLO AUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente ore 10.04/10.14. Resistente/Appellato: assente ore 10.04/10.14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il 16 settembre 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 19.09.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00093642.41.000 emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione ed asseritamente notificata il 18.06.2024, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 331,89, oltre diritti di notifica, per una tassa automobilistica dell'anno 2021, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Targa_1Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferente al veicolo targato La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 del d. lgs. n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. n. 241/90; 2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale dei tributi pretesi. Così, quindi, concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Dichiarata, se del caso, la contumacia del resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi: In via preliminare e nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1 e 2. Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità della cartella di pagamento per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti AI PUNTI SUDDETTI SOTTO I DIVERSI PROFILI DEDOTTI;
Indi e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata ovvero dichiararne la definitiva archiviazione. Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. sia discussa in udienza da remoto. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 10 dicembre 2024, con cui in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato proposto il ricorso nei confronti dell'ente impositore. In subordine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa. Contestava, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92 in subordine dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. In data 24 settembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. La controversia veniva trattata nella pubblica udienza del 06 ottobre 2025 ed in esito alla stessa veniva emessa l'Ordinanza N. 1371/2025, depositata il 09.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dalla Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto che non risulta essere stato evocato in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilità dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche la Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto;
Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso sia Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45. Si comunichi”. In data 06 novembre 2025 la parte ricorrente depositava “Atto di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio” nei confronti della ON IANA ass. econ. dip fin.e cred.serv. 2 tasse auto, notificato, unitamente agli allegati atti e documenti, a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 06 novembre 2025 all'indirizzo PEC Email_3 ed all'indirizzo PEC Email_4, come si evince dalla documentazione versata in atti. La Regione Siciliana, Assessorato Economia, non si costituiva in giudizio. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la censura di nullità dell'impugnata cartella di pagamento per inesistenza della pretesa tributaria, avendo la parte ricorrente eccepito espressamente di non essere stata mai proprietaria dell'autoveicolo il riferimento al quale veniva chiesto il pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021. Va rammentato che l'art. 2697 del Codice Civile, intitolato “Onere della prova”, impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie era onere delle parti resistenti fornire nel processo la prova della fondatezza Targa_1dell'assunto in ordine alla titolarità dell'autoveicolo targato in capo alla destinataria della richiesta di pagamento, Sig.ra Ricorrente_1, e, quindi, della legittimità della pretesa tributaria. Tale prova, per la ripartizione dell'onere della prova previsto dal sopra richiamato art. 2697 C.C., incombeva sull'Agente della Riscossione, che ha emesso la cartella di pagamento, e sull'ente impositore Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, che ha emesso il ruolo. Nella fattispecie, però, tale prova non è stata fornita nel processo, non essendo stata prodotta documentazione a tal fine né dall'Agente della riscossione né dall'ente impositore Regione Sicilia, che non si è costituito benché ritualmente chiamato in causa per integrazione del contraddittorio, a seguito dell'ordinanza emessa. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3103/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
ON IA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009364241000 BOLLO AUTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente ore 10.04/10.14. Resistente/Appellato: assente ore 10.04/10.14.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il 16 settembre 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 19.09.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00093642.41.000 emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione ed asseritamente notificata il 18.06.2024, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 331,89, oltre diritti di notifica, per una tassa automobilistica dell'anno 2021, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Targa_1Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferente al veicolo targato La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 del d. lgs. n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. n. 241/90; 2) nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale dei tributi pretesi. Così, quindi, concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Dichiarata, se del caso, la contumacia del resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi: In via preliminare e nel merito Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1 e 2. Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità della cartella di pagamento per l'assoluta inesistenza della Pretesa Tributaria sotto i diversi profili esposti e per i motivi sopra descritti AI PUNTI SUDDETTI SOTTO I DIVERSI PROFILI DEDOTTI;
Indi e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare la cartella di pagamento impugnata ovvero dichiararne la definitiva archiviazione. Si chiede sin da ora che la controversia di cui trattasi, art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. sia discussa in udienza da remoto. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 10 dicembre 2024, con cui in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato proposto il ricorso nei confronti dell'ente impositore. In subordine eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa. Contestava, per quanto di ragione, la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92 in subordine dichiarare la legittimità dell'attività di riscossione;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. In data 24 settembre 2025 la parte ricorrente depositava una Memoria Illustrativa. La controversia veniva trattata nella pubblica udienza del 06 ottobre 2025 ed in esito alla stessa veniva emessa l'Ordinanza N. 1371/2025, depositata il 09.10.2025, che di seguito si riporta: “La Corte accertato che il ricorso eccepisce vizi riferiti alla notifica di atti presupposti emessi dalla Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto che non risulta essere stato evocato in giudizio;
rilevato che la mancata notifica del ricorso a tutte le parti comporta la improcedibilità dello stesso per cui occorre integrare il contradittorio onerando parte ricorrente di chiamare in giudizio anche la Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto;
Visto l'art .14,comma 6 bis del D.lgs546/92 introdotto dall'art.1 c.3 lett.d del Dlgs 220/2023
P.Q.M.
onera parte ricorrente di notificare copia del ricorso sia Regione Sicilia Dipartimento delle Finanze del Credito Serv.2 Tasse Auto assegnando il termine di giorni trenta dalla data di notifica della presente ordinanza. Rinvia il processo all'udienza del 19/01/2026 ore 9.45. Si comunichi”. In data 06 novembre 2025 la parte ricorrente depositava “Atto di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio” nei confronti della ON IANA ass. econ. dip fin.e cred.serv. 2 tasse auto, notificato, unitamente agli allegati atti e documenti, a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 06 novembre 2025 all'indirizzo PEC Email_3 ed all'indirizzo PEC Email_4, come si evince dalla documentazione versata in atti. La Regione Siciliana, Assessorato Economia, non si costituiva in giudizio. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la censura di nullità dell'impugnata cartella di pagamento per inesistenza della pretesa tributaria, avendo la parte ricorrente eccepito espressamente di non essere stata mai proprietaria dell'autoveicolo il riferimento al quale veniva chiesto il pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021. Va rammentato che l'art. 2697 del Codice Civile, intitolato “Onere della prova”, impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie era onere delle parti resistenti fornire nel processo la prova della fondatezza Targa_1dell'assunto in ordine alla titolarità dell'autoveicolo targato in capo alla destinataria della richiesta di pagamento, Sig.ra Ricorrente_1, e, quindi, della legittimità della pretesa tributaria. Tale prova, per la ripartizione dell'onere della prova previsto dal sopra richiamato art. 2697 C.C., incombeva sull'Agente della Riscossione, che ha emesso la cartella di pagamento, e sull'ente impositore Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, che ha emesso il ruolo. Nella fattispecie, però, tale prova non è stata fornita nel processo, non essendo stata prodotta documentazione a tal fine né dall'Agente della riscossione né dall'ente impositore Regione Sicilia, che non si è costituito benché ritualmente chiamato in causa per integrazione del contraddittorio, a seguito dell'ordinanza emessa. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro, delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione