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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa LA VA NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 422 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NA e dall'avv. PAOLO AN, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/03/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva ne aveva escluso la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' alla udienza del 01.10.2025, sostituta dal deposito di note scritte, la causa
è decisa come segue.
2- Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 comma VI c.p.c. dispone che la parte, che abbia dichiarato di contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specificazione dei motivi di contestazione attiene al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta,
a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Sotto il profilo strettamente sanitario, come è noto, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico, dovendo la parte ricorrente muovere specifiche censure rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale “nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (v. Cass. n. 4517/2022).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si intende aderire, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio possono essere contestate purché venga dedotta e documentata la devianza delle conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 18965/2025; Cass.27/02/2025
n.5232).
Parte ricorrente non ha esposto alcun specifico motivo di contestazione agli esiti della c.t.u. disposta nella prima fase, essendosi limitata a dedurre che le patologie di cui soffre la rendono soggetto disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi e omissioni nei termini sopra specificati, se non in maniera assolutamente generica, senza indicare quali accertamenti strumentali non sarebbero stati disposti o quali patologie non sarebbero state valutate, risolvendosi sostanzialemente in un mero dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal CTU. Non ha esposto quale fatto decisivo il c.t.u. avrebbe omesso di valutare e nemmeno offre alcuna specifica indicazione circa la decisività delle patologie alle quali l'opposizione intenderebbe attribuire la qualifica di fatto decisivo.
Non vi è pertanto ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Il dott. dopo esame della documentazione prodotta ed esame clinico della ricorrente, Persona_1 ha concluso ritenendo che ella sia affetta da: Insufficienza renale III stadio in trattamento dietetico.
• Cistite cronica in soggetto sottoposto a intervento di isterectomia e prolasso urogenitale senza patologia urologica in atto. • Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. • Poliartrosi diffusa con manifestazioni algo-disfunzionali di lieve entità. • Esiti di pregressa frattura del gomito sinistro, sindrome del tunnel carpale bilaterale ed esiti di trattamento per alluce valgo sinistro in alluce valgo bilaterale. • Sindrome ansiosa in riferito trattamento farmacologico.
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che, nel complesso, le patologie sopra indicate, nel contesto degli aspetti lavorativi-esistenziali e sociali, potrebbero determinare delle transitorie, lievi-moderate e non permanenti difficoltà, nello svolgimento della propria mansione lavorativa, rispetto a soggetti di pari età anagrafica, ma non tali da determinarne delle limitazioni, definibili come handicap grave, secondo i parametri previsti da normativa vigente. In definitiva, per tutto quanto sopra indicato,
NON E' POSSIBILE rilevare sulla ricorrente una riduzione Parte_1 dell'autonomia personale correlata all'età tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale come previsto da normativa e, sulla base di ciò, non appare possibile individuare delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'handicap con gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
422/2024 RG, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28.10.2025
Il Giudice
LA VA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa LA VA NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 422 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NA e dall'avv. PAOLO AN, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 01/03/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva ne aveva escluso la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' alla udienza del 01.10.2025, sostituta dal deposito di note scritte, la causa
è decisa come segue.
2- Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 comma VI c.p.c. dispone che la parte, che abbia dichiarato di contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specificazione dei motivi di contestazione attiene al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta,
a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Sotto il profilo strettamente sanitario, come è noto, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico, dovendo la parte ricorrente muovere specifiche censure rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale “nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (v. Cass. n. 4517/2022).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si intende aderire, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio possono essere contestate purché venga dedotta e documentata la devianza delle conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 18965/2025; Cass.27/02/2025
n.5232).
Parte ricorrente non ha esposto alcun specifico motivo di contestazione agli esiti della c.t.u. disposta nella prima fase, essendosi limitata a dedurre che le patologie di cui soffre la rendono soggetto disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi e omissioni nei termini sopra specificati, se non in maniera assolutamente generica, senza indicare quali accertamenti strumentali non sarebbero stati disposti o quali patologie non sarebbero state valutate, risolvendosi sostanzialemente in un mero dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal CTU. Non ha esposto quale fatto decisivo il c.t.u. avrebbe omesso di valutare e nemmeno offre alcuna specifica indicazione circa la decisività delle patologie alle quali l'opposizione intenderebbe attribuire la qualifica di fatto decisivo.
Non vi è pertanto ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Il dott. dopo esame della documentazione prodotta ed esame clinico della ricorrente, Persona_1 ha concluso ritenendo che ella sia affetta da: Insufficienza renale III stadio in trattamento dietetico.
• Cistite cronica in soggetto sottoposto a intervento di isterectomia e prolasso urogenitale senza patologia urologica in atto. • Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. • Poliartrosi diffusa con manifestazioni algo-disfunzionali di lieve entità. • Esiti di pregressa frattura del gomito sinistro, sindrome del tunnel carpale bilaterale ed esiti di trattamento per alluce valgo sinistro in alluce valgo bilaterale. • Sindrome ansiosa in riferito trattamento farmacologico.
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che, nel complesso, le patologie sopra indicate, nel contesto degli aspetti lavorativi-esistenziali e sociali, potrebbero determinare delle transitorie, lievi-moderate e non permanenti difficoltà, nello svolgimento della propria mansione lavorativa, rispetto a soggetti di pari età anagrafica, ma non tali da determinarne delle limitazioni, definibili come handicap grave, secondo i parametri previsti da normativa vigente. In definitiva, per tutto quanto sopra indicato,
NON E' POSSIBILE rilevare sulla ricorrente una riduzione Parte_1 dell'autonomia personale correlata all'età tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale come previsto da normativa e, sulla base di ciò, non appare possibile individuare delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'handicap con gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
422/2024 RG, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28.10.2025
Il Giudice
LA VA NO