TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 24.2.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 5117/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025, promossa da
TRA
in qualità di Amministratrice di Sostegno della Sig.ra Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Dioniso, giusta
[...] C.F._1 procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Anzio - Via
Gramsci n° 65;
RICORRENTE
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. Sara Di Cunzolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Di Cunzolo in Roma, Via Aureliana n. 63;
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione di alloggio di Parte_1 edilizia residenziale pubblica notificatale in data 7.7.2022; che in detto provvedimento si motivava la
1 decadenza dall'assegnazione per intervenuto acquisto da parte della sig.ra di Parte_2 un'unità immobiliare per successione della defunta che per altro la era Persona_1 Parte_2 debitrice della somma di € 7.115,13 dovuta per canoni scaduti;
che il provvedimento era illegittimo ed infondato;
che la non era proprietaria di alcun immobile stante che con atto del 18.12.2017 Parte_2 aveva rinunciato all'eredità devoluta da che inoltre la ricorrente non aveva mai posseduto Persona_1
l'unità immobiliare menzionata nel provvedimento opposto;
che la morosità allegata dal resistente era ingiustificata stante il canone era pari ad €102,20 mensili e che il Comune, con missiva del 14.11.16 (prot.
522542) aveva determinato la morosità in € 409,22; che nessuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 era mai stata inviata alla ricorrente;
che per altro la notifica eseguita in data
7.7.22 era indirizzata alla e non al suo amministratore di sostegno;
che pertanto tale notifica Parte_2 era inesistente.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto opposto e nel merito annullarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituito il Comune resistente indicato in epigrafe deducendo che lo stesso era proprietario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in via Bottego 10 p.2 int. 8, che tale alloggio era condotto in locazione da che vi coabitava con la figlia, e il nipote Parte_2 Parte_1
, che era stata nominata amministratore di sostegno della conduttrice Controparte_2 Parte_1 come da provvedimento nel giudizio n. R.G.V. n. 625/2017; che il resistente aveva comunicato, con atto prot. 62548 del 27.19, diffida e messa in mora relativa al mancato pagamento dei canoni e della sanatoria n. 18/00 per un importo di € 10.234,97; che tale diffida era andata notificata per compiuta giacenza;
che la conduttrice non aveva presentato il censimento patrimoniale e reddituale del 2020; che, in seguito a verifiche interne, era emerso che la conduttrice era proprietaria di un immobile sito in via Bottego n. 10
p.2 int. 9, giusta denuncia di successione di prot. N. RM0465259 in atti dal 29.09.2017 e Persona_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate sede di Pomezia sez. staccata di al n. 806 Volume 9990 CP_3 del 08.08.2017; che tale annotazione risultava dalla visura storica aggiornata per immobile rilasciata dall'Agenzia delle Entrate emessa in data 11.1.2023; che il Comune aveva dato avviso alla conduttrice del procedimento ex art. 7 prot. 25155/2020 del 05.05.2020”, mediante notifica Controparte_4 eseguita in data 19.05.2020, così da ricevuta della raccomandata n. 33152016120004763 distinta n.
2000426 del 14.05.2020; che nessun riscontro era pervenuto dalla conduttrice;
che con provvedimento del 21.9.2020 prot. 53589/2020 era stata decretata la decadenza della conduttrice dall'assegnazione dell'alloggio; che tale provvedimento era stato notificato dal Messo comunale alla sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 02.10.2020; che nessuna opposizione era stata proposta nei termini di legge avverso tale provvedimento;
che solo in data 7.2.2022 la sig.ra aveva chiesto copia del Pt_1 predetto provvedimento;
che nelle more l'esposizione debitoria della conduttrice si era elevata ad €
7115,13; che il ricorso era inammissibile in quanto tardivamente proposto rispetto al termine di 60 giorni, che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione alla conduttrice in regime di sanatoria ex
2 a L. R. n. 18/2000; che nonostante quanto rappresentato dalla ricorrente, la sig.ra risultava Parte_2 ancora oggi proprietaria di un immobile ad Anzio;
che la documentazione relativa alla rinuncia dell'eredità depositata da parte ricorrente non faceva menzione alcuna dei beni compresi nell'asse ereditario e rinunciato;
che non erano documentate le contestazioni relative alla morosità nel pagamento dei canoni e degli accessori;
che sussisteva il diritto della resistente alla condanna della ricorrente al pagamento dei canoni non versati pari ad € 5057,37 oltre interessi mora;
che parte ricorrente non aveva contestato di non aver pagato i canoni dal 2011 sino al 2015; che la morosità della conduttrice giustificava la risoluzione del contratto di locazione;
che la resistente non aveva corrisposto la somma di € 7115,13 dovuta per indennità di occupazione avendo la stessa aderito alla sanatoria;
che il decreto di decadenza era stato regolarmente notificato alla
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare tardiva Parte_1
l'opposizione e condannare la resistente al pagamento delle somme dovute al resistente. CP_1
Sentite le parti, la causa è stata rinviata per l'esistenza di trattative tra le parti tese al componimento della lite. Riassegnato il fascicolo a questo giudice con decreto n.100/2024, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti.
Occorre in via preliminare dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente tesa all'annullamento del decreto n. 53589 del
21/09/2020 con il quale è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica sito in via Bottego 10 p.2 int. 8 dal momento che, come emerge dalle note di udienza depositate in data 5.3.25 da parte resistente, la ricorrente ha provveduto alla riconsegna del predetto immobile in data 23.12.2024 in tal maniera rinunciando all'immobile oggetto di causa e adempiendo l'ordine di rilascio di cui al decreto del 21.9.2020.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda spiegata dalla ricorrente.
Occorre quindi esaminare la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta la quale , in comparsa di risposta, ha allegato una morosità di parte ricorrente pari ad € 5.057,37 oltre interessi e ha quindi chiesto di “condannare altresì la ricorrente al pagamento delle somme dovute nei confronti del CP_1
Anzio”.
In questo contesto, parte resistente ha insistito nelle note depositate in data 5.3.25 per ottenere la condanna della resistente al pagamento della somma dovuta, come da prospetto allegato, per i canoni di locazione non versati dalla resistente determinati in € 13.080,80 dal 2014 sino al 23.12.2024, data del rilascio.
A fronte di tali allegazioni, parte ricorrente ha osservato che il canone annuale del 2015 era pari ad €
102,20 e che la morosità al 14.12.2016 ammontava ad € 402,20, come da richiesta del resistente CP_1
3 (cfr. pag.
6 -7 allegato al ricorso) che tuttavia si osserva che si riferisce alla morosità relativa agli anni 2011
-2015.
In questo contesto, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia specificatamente e tempestivamente contestato ex art. 115 c.p.c. l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione
(avendo parte ricorrente contestato la somma di € 7115,13 richiesta per la sanatoria ex l. R. n. 18/2000, pretesa rinunciata da parte resistente) e pertanto può ritenersi provato l'inadempimento di parte ricorrente a tale obbligazione.
Sussiste pertanto il diritto di parte resistente ad ottenere la condanna della resistente al pagamento dei canoni scaduti e non pagati pari ad € 409,22 (risultando applicato l'importo di € 102,20 in relazione all'anno 2015) per gli anni dal 2011 al 2015, ad € 4.648,15 per le successive annualità sino al dicembre
2021 ed ad € 2.285,47 per l'anno 2022.
Va tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di condanna della resistente al pagamento delle ulteriori somme dovute dalla proposizione del presente giudizio sino al rilascio dal momento che nessuna domanda in tal senso è stata articolata da parte resistente in comparsa di costituzione e risposta.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente va parzialmente accolta e parte ricorrente va condannata al pagamento in suo favore della somma di € 7.342,84 oltre interessi di mora a titolo di canoni scaduti e non pagati sino al dicembre 2022, dovendosi per il resto dichiararsi inammissibile la domanda.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicato il valore della causa come determinato nella presente sentenza ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente;
- condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 7.342,84 oltre interessi di mora come da domanda in favore del resistente, a titolo di canoni scaduti e non pagati sino al dicembre 2022;
- dichiara la domanda riconvenzionale inammissibile per il resto;
- condanna il ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite liquidate in €
1.314,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
4