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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10261/2023; promossa da: rappresentato e difeso dagli TE avv.ti agli Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gagliotti;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.07.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la retribuzione spettante, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato ad indossare e dismettere l'uniforme di servizio, e, per l'effetto condannarsi il al pagamento delle somme Controparte_1
a lui spettanti a titolo re interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo somme da quantificarsi in separato giudizio. Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di “agente di polizia Controparte_1 municipale” a fa o 1987. Evidenziava che, per la funzione da lui svolta, durante la propria attività lavorativa doveva indossare l'uniforme, così come previsto dalle norme del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di (Deliberazione del Con. Com. n. 45 del 17.2.1997 e CP_1 ss.mm.ii.). Dichiarava che ,laddove si fosse recato in servizio senza uniforme non avrebbe potuto svolgere la propria attività lavorativa, poiché, come previsto dall'art.39 del Regolamento evidenziato, soltanto il Comandante avrebbe potuto autorizzare gli agenti, per esigenze di servizio, a prestare attività lavorativa senza uniforme. Deduceva che l'uniforme da lui indossata, anche all'interno del Comando, era fornita dall'Amministrazione ed era composta da pantaloni invernali ed estivi, camicie, maglie estive, maglioni, giubbotti, cinture, stivali, arma, manette, sfollagente, spray, radio ricetrasmittenti, cappello, palette, distintivi. Allegava che il Comando del Corpo di Polizia Municipale di era CP_1 provvisto di locali idonei per consentire la vestizione e la ne degli agenti, e che in tale sede erano collocati armadietti in cui ad inizio turno, potevano essere riposti gli abiti civili mentre, a fine turno, le uniformi. Esponeva, altresì, che per gli agenti di polizia municipale era necessario dismettere la divisa, sia perché, a differenza degli agenti di polizia di Stato, non potevano svolgere la propria funzione oltre l'orario di servizio, sia perché alla fine del turno le divise erano impregnate degli odori dei gas di scarico delle auto. Evidenziava che sugli agenti di polizia municipali gravava un obbligo di custodia impeccabile delle uniformi, per evitare di arrecare un pregiudizio al decoro e al prestigio del Corpo, ed essere esposti a
“giudizi negativi”. Dichiarava di recarsi presso il proprio Comando di Polizia Municipale, 20 minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare l'uniforme completa. Deduceva, a sostegno della propria tesi, che l'Amministrazione resistente non retribuiva il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, tempo che quantificava in 30 minuti giornalieri complessivi, segnatamente 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione. Allegava, altresì, che, come emerge dalle buste paga versate in atti, effettuava turnazioni diurne e notturne e alla fine di tali turni doveva, ex art. 23 del CCNL di categoria, trattenersi per lo scambio di consegne con i colleghi che subentravano, e che anche tale tempo in più non veniva retribuito. Esponeva che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa dovesse essere retribuito a titolo di lavoro straordinario, poiché, come previsto dal CCNL di categoria, l'orario di lavoro di un agente di polizia municipale era di 36 ore settimanali, dunque dai conteggi da lui effettuati aveva diritto a tre ore e mezza in più di retribuzione oraria a titolo di straordinario. Evidenziava che il Comune non corrispondeva ai propri dipendenti l' indennità di vestizione malgrado la presenza dei requisiti previsti per la corresponsione di tale indennità, tra cui in primis l'eterodirezione delle operazioni di vestizione/svestizione. Dichiarava, pertanto, di agire nel presente giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato ad indossare e dismettere l'uniforme di servizio.
In data 2.04.2024 il ritualmente costituitosi, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 18.9.2024 venivano escussi come testimoni il signor , in qualità di Testimone_1 collega del ricorrente, e il signor , in qualità di Testimone_2 comandante dell'unità polizia mun ricorrente era preposto. Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito evidenziati. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la vexata quaestio della remunerazione del cosiddetto” tempo tuta” ovvero di quelle frazioni di tempo necessaria affinché il lavoratore, su cui incombe l'obbligo della divisa, possa indossare o dismettere l'uniforme, prima e/o dopo il turno di lavoro. Orbene, come precisato dalla Cassazione: “ nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9215 del 07/06/2012). Pertanto, per valutare se il tempo necessario per le operazioni di vestizione o svestizione debba essere retribuito o meno, occorre valutare se, in relazione alle circostanze relative al tempo ed al luogo, tali operazioni siano correlate al potere di conformazione del datore di lavoro. Laddove, invece, manchi l'eterodirezione, poiché le attività di vestizione e di svestizione sono rimesse alla volontà del lavoratore, esse rilevano esclusivamente come attività preparatorie all'esecuzione della prestazione, essendo incluse nell'obbligazione principale, e non necessitano di retribuzione. Occorre, dunque, valutare se l'attività di vestizione sia eterodiretta in modo esplicito dal datore di lavoro, poiché quest'ultimo ne disciplina i tempi e le modalità, oppure in modo implicito( in re ipsa), laddove, per la tipologia di attività esercitata, l'obbligo di indossare la divisa sia dettato da inderogabili esigenze di igiene e sicurezza pubblica o dalla qualità degli indumenti, che secondo un criterio di normalità sociale risultano essere diversi da quelli indossati al di fuori dell'attività lavorativa. Nel caso di specie, occorre preliminarmente precisare che dai documenti versati in atti e dall'istruttoria svolta, non sono emersi dei riscontri che provino che l'amministrazione resistente abbia imposto la vestizione e svestizione all'interno dei locali del Comando. Da una lettura analitica delle norme del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di non rileva la previsione di tale obbligo CP_1 gravante sugli agenti di polizia municipale. L'art. 40 del citato Regolamento si limita infatti a prevedere che : “ Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso la propria unità operativa all'ora fissata nell'ordine di servizio.
2.Il personale si porterà sul posto di servizio in uniforme, che potrà essere custodita negli appositi armadietti di cui tutte le strutture del Corpo dovranno essere dotate, e che andranno installati in luoghi idonei e diversificati per il personale di sesso femminile.” Pertanto, la norma evidenziata impone esclusivamente che all'inizio del turno di lavoro gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso la propria struttura operativa ed a turno già iniziato, e dunque retribuito normalmente, dovranno indossare l'uniforme prima di recarsi sul posto di servizio. Deve pertanto escludersi la presenza dell'elemento della eterodirezione espressa o di quella implicita, dovendo rilevare che le attività di vestizione e svestizione rientrino nel normale tempo di lavoro contrattualmente stabilito e dunque retribuito. Inoltre, occorre evidenziare che il resistente, come emerge CP_1 dalla nota PG/2013/792144 del 23/10/2013, versata in atti, ad oggetto: "Disciplinare produttività individuale. Informativa", per perseguire la «finalità di dedicare allo specifico servizio comandato l'intero orario di lavoro al netto della vestizione dell'uniforme», ha previsto per il personale addetto ai servizi esterni o a contatto con il pubblico un incentivo sotto forma di compenso, concordato con le organizzazioni sindacali, per gli agenti che si rechino volontariamente in Comando indossando l'uniforme. Parimenti, dall'istruttoria svolta, è emerso che parte ricorrente non era obbligato ad indossare la divisa nello svolgimento delle proprie funzioni, poiché era adibito a servizi interni in qualità di telefonista, come precisato nelle seguenti dichiarazioni, infatti,: Io ho lavorato con in quanto sono stato comandante dell'unità TE polizia municipale San Giovanni alla quale lo stesso era assegnato. Lo sono stato per circa 3 anni dall'inizio del 2021 alla fine del 2023. Il signor era telefonista, che io ricordi non ho mai visto il PT signor indossare l'uniforme, so che all'epoca c'erano PT problemi in quanto le forniture scarseggiavano, non so se PT avesse fatto una relazione per ottenere una divisa nuova, forse la sua era usurata, io comunque non ricordo di averlo visto in uniforme. ADR il teste che è appena uscito, il signor , è stato Testimone_1 preposto più o meno per un paio di anni alla unità operativa di San Giovanni che io dirigevo, lui lavorava in ufficio, all'ufficio del personale, e io non l'ho mai visto in divisa, posso dire che quando è stato chiamato a far sevizio esterno anche con me, ha indossato la divisa, io cioè l'ho visto in divisa. Preciso che il luogotenente ES
(il teste appena uscito) era idoneo ai sevizi esterni, mentre TE
, anche lui luogotenente, non lo era. Capitava a volte che,
[...] anche in Servizio esterno, molti agenti uscissero in servizio esterno con la sola pettorina, in quanto le forniture erano a rilento e molti agenti non avevano la divisa perché usurata o perché avevano cambiato taglia, in questi casi dovevano formalizzare una richiesta di nuova divisa e farla protocollare. In caso un agente fosse costretto al servizio esterno senza divisa, io dovevo dargli un'autorizzazione, imponendogli di indossare almeno una pettorina. Non davo autorizzazioni a chi lavorava in borghese in ufficio, ma chi lo faceva doveva indossare almeno un cartellino identificativo, specialmente se chi lo faceva era al contatto con il pubblico. ADR preciso altresì che esistevano alcuni servizi ove gli agenti dovevano uscire in borghese senza essere identificati (per esempio nei pedinamenti). In questi casi la mia autorizzazione ad uscire in borghese era praticamente un comando, e di solito avveniva per iscritto. Non così invece l'autorizzazione ad uscire in borghese con la pettorina per sevizi ordinari non era mai scritto, in quanto dipendeva dalla carenza di divise fornite. “ .( Guerra) Orbene, dall'analisi di tali elementi è possibile dedurre che non vi era alcun obbligo di indossare la divisa prima dell'inizio del turno e di dismettere la stessa alla fine dell'orario di lavoro. Infine, in merito alle presunte ore di straordinario svolte dal ricorrente e correlate al “tempo tuta”, occorre precisare che laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso è emerso che: “Sono un collega di , e sono andato in TE pensione nell'agosto 2024. Sono stato agente di polizia municipale, e prima di andare in pensione ero presso la sezione infortunistica statale, in via Santa Maria del Pianto n.144. era assegnato PT all'unità operativa di San Lorenzo. Per divers fino al giugno 2023, e anche dopo, eravamo assegnati all'unità operativa PT di San Giovanni, e lì io lavoravo in ufficio e faceva il PT telefonista. All'epoca io indossavo la divisa tutti i giorni, in quanto ciò era un obbligo previsto dal regolamento. Per quanto io ricordi anche
indossava sempre la divisa. Io in ufficio toglievo la giacca PT della divisa o il giubbotto e restavo o con la camicia o con il maglioncino. Ricordo che quando ero in servizio per molti colleghi c'era il problema che le divise erano usurate e non venivano fornite di nuove alle scadenze previste. Pertanto ricordo che alcuni colleghi erano costretti anche a fare servizio per strada in borghese, indossando la pettorina fornita dal comune. Io ho mantenuto sempre la stessa divisa in quanto cercavo di non usurarla, facendo un lavoro all'interno. Chiesi soltanto, nell'ultimo periodo, la sostituzione delle scarpe della divisa che si erano usurate, ma andai in pensione prima di riceverne il nuovo paio. ADR io ero idoneo a tutti i servizi, quindi qualche volta è capitato e poteva capitare di essere chiamati a lavorare per strada per esigenze improvvise, ciò capitava anche ad altri colleghi, e in caso non avessero la divisa per i motivi che ho descritto, indossavano una pettorina onde essere identificabili. “( Esposito) Pertanto, alla luce della dichiarazione evidenziata e dei documenti versati in atti, non emerge nessun elemento essenziale volto a provare in modo rigoroso lo svolgimento da parte del ricorrente delle ore di straordinario nel periodo oggetto del presente giudizio.
Non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesa la serialità della fattispecie e la diversa condizione delle parti.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso in data 24 /3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10261/2023; promossa da: rappresentato e difeso dagli TE avv.ti agli Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gagliotti;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.07.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire la retribuzione spettante, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato ad indossare e dismettere l'uniforme di servizio, e, per l'effetto condannarsi il al pagamento delle somme Controparte_1
a lui spettanti a titolo re interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo somme da quantificarsi in separato giudizio. Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di “agente di polizia Controparte_1 municipale” a fa o 1987. Evidenziava che, per la funzione da lui svolta, durante la propria attività lavorativa doveva indossare l'uniforme, così come previsto dalle norme del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di (Deliberazione del Con. Com. n. 45 del 17.2.1997 e CP_1 ss.mm.ii.). Dichiarava che ,laddove si fosse recato in servizio senza uniforme non avrebbe potuto svolgere la propria attività lavorativa, poiché, come previsto dall'art.39 del Regolamento evidenziato, soltanto il Comandante avrebbe potuto autorizzare gli agenti, per esigenze di servizio, a prestare attività lavorativa senza uniforme. Deduceva che l'uniforme da lui indossata, anche all'interno del Comando, era fornita dall'Amministrazione ed era composta da pantaloni invernali ed estivi, camicie, maglie estive, maglioni, giubbotti, cinture, stivali, arma, manette, sfollagente, spray, radio ricetrasmittenti, cappello, palette, distintivi. Allegava che il Comando del Corpo di Polizia Municipale di era CP_1 provvisto di locali idonei per consentire la vestizione e la ne degli agenti, e che in tale sede erano collocati armadietti in cui ad inizio turno, potevano essere riposti gli abiti civili mentre, a fine turno, le uniformi. Esponeva, altresì, che per gli agenti di polizia municipale era necessario dismettere la divisa, sia perché, a differenza degli agenti di polizia di Stato, non potevano svolgere la propria funzione oltre l'orario di servizio, sia perché alla fine del turno le divise erano impregnate degli odori dei gas di scarico delle auto. Evidenziava che sugli agenti di polizia municipali gravava un obbligo di custodia impeccabile delle uniformi, per evitare di arrecare un pregiudizio al decoro e al prestigio del Corpo, ed essere esposti a
“giudizi negativi”. Dichiarava di recarsi presso il proprio Comando di Polizia Municipale, 20 minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare l'uniforme completa. Deduceva, a sostegno della propria tesi, che l'Amministrazione resistente non retribuiva il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, tempo che quantificava in 30 minuti giornalieri complessivi, segnatamente 15 minuti per la vestizione e 15 minuti per la svestizione. Allegava, altresì, che, come emerge dalle buste paga versate in atti, effettuava turnazioni diurne e notturne e alla fine di tali turni doveva, ex art. 23 del CCNL di categoria, trattenersi per lo scambio di consegne con i colleghi che subentravano, e che anche tale tempo in più non veniva retribuito. Esponeva che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa dovesse essere retribuito a titolo di lavoro straordinario, poiché, come previsto dal CCNL di categoria, l'orario di lavoro di un agente di polizia municipale era di 36 ore settimanali, dunque dai conteggi da lui effettuati aveva diritto a tre ore e mezza in più di retribuzione oraria a titolo di straordinario. Evidenziava che il Comune non corrispondeva ai propri dipendenti l' indennità di vestizione malgrado la presenza dei requisiti previsti per la corresponsione di tale indennità, tra cui in primis l'eterodirezione delle operazioni di vestizione/svestizione. Dichiarava, pertanto, di agire nel presente giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo impiegato ad indossare e dismettere l'uniforme di servizio.
In data 2.04.2024 il ritualmente costituitosi, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 18.9.2024 venivano escussi come testimoni il signor , in qualità di Testimone_1 collega del ricorrente, e il signor , in qualità di Testimone_2 comandante dell'unità polizia mun ricorrente era preposto. Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito evidenziati. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto la vexata quaestio della remunerazione del cosiddetto” tempo tuta” ovvero di quelle frazioni di tempo necessaria affinché il lavoratore, su cui incombe l'obbligo della divisa, possa indossare o dismettere l'uniforme, prima e/o dopo il turno di lavoro. Orbene, come precisato dalla Cassazione: “ nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9215 del 07/06/2012). Pertanto, per valutare se il tempo necessario per le operazioni di vestizione o svestizione debba essere retribuito o meno, occorre valutare se, in relazione alle circostanze relative al tempo ed al luogo, tali operazioni siano correlate al potere di conformazione del datore di lavoro. Laddove, invece, manchi l'eterodirezione, poiché le attività di vestizione e di svestizione sono rimesse alla volontà del lavoratore, esse rilevano esclusivamente come attività preparatorie all'esecuzione della prestazione, essendo incluse nell'obbligazione principale, e non necessitano di retribuzione. Occorre, dunque, valutare se l'attività di vestizione sia eterodiretta in modo esplicito dal datore di lavoro, poiché quest'ultimo ne disciplina i tempi e le modalità, oppure in modo implicito( in re ipsa), laddove, per la tipologia di attività esercitata, l'obbligo di indossare la divisa sia dettato da inderogabili esigenze di igiene e sicurezza pubblica o dalla qualità degli indumenti, che secondo un criterio di normalità sociale risultano essere diversi da quelli indossati al di fuori dell'attività lavorativa. Nel caso di specie, occorre preliminarmente precisare che dai documenti versati in atti e dall'istruttoria svolta, non sono emersi dei riscontri che provino che l'amministrazione resistente abbia imposto la vestizione e svestizione all'interno dei locali del Comando. Da una lettura analitica delle norme del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di non rileva la previsione di tale obbligo CP_1 gravante sugli agenti di polizia municipale. L'art. 40 del citato Regolamento si limita infatti a prevedere che : “ Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso la propria unità operativa all'ora fissata nell'ordine di servizio.
2.Il personale si porterà sul posto di servizio in uniforme, che potrà essere custodita negli appositi armadietti di cui tutte le strutture del Corpo dovranno essere dotate, e che andranno installati in luoghi idonei e diversificati per il personale di sesso femminile.” Pertanto, la norma evidenziata impone esclusivamente che all'inizio del turno di lavoro gli appartenenti al Corpo devono presentarsi presso la propria struttura operativa ed a turno già iniziato, e dunque retribuito normalmente, dovranno indossare l'uniforme prima di recarsi sul posto di servizio. Deve pertanto escludersi la presenza dell'elemento della eterodirezione espressa o di quella implicita, dovendo rilevare che le attività di vestizione e svestizione rientrino nel normale tempo di lavoro contrattualmente stabilito e dunque retribuito. Inoltre, occorre evidenziare che il resistente, come emerge CP_1 dalla nota PG/2013/792144 del 23/10/2013, versata in atti, ad oggetto: "Disciplinare produttività individuale. Informativa", per perseguire la «finalità di dedicare allo specifico servizio comandato l'intero orario di lavoro al netto della vestizione dell'uniforme», ha previsto per il personale addetto ai servizi esterni o a contatto con il pubblico un incentivo sotto forma di compenso, concordato con le organizzazioni sindacali, per gli agenti che si rechino volontariamente in Comando indossando l'uniforme. Parimenti, dall'istruttoria svolta, è emerso che parte ricorrente non era obbligato ad indossare la divisa nello svolgimento delle proprie funzioni, poiché era adibito a servizi interni in qualità di telefonista, come precisato nelle seguenti dichiarazioni, infatti,: Io ho lavorato con in quanto sono stato comandante dell'unità TE polizia municipale San Giovanni alla quale lo stesso era assegnato. Lo sono stato per circa 3 anni dall'inizio del 2021 alla fine del 2023. Il signor era telefonista, che io ricordi non ho mai visto il PT signor indossare l'uniforme, so che all'epoca c'erano PT problemi in quanto le forniture scarseggiavano, non so se PT avesse fatto una relazione per ottenere una divisa nuova, forse la sua era usurata, io comunque non ricordo di averlo visto in uniforme. ADR il teste che è appena uscito, il signor , è stato Testimone_1 preposto più o meno per un paio di anni alla unità operativa di San Giovanni che io dirigevo, lui lavorava in ufficio, all'ufficio del personale, e io non l'ho mai visto in divisa, posso dire che quando è stato chiamato a far sevizio esterno anche con me, ha indossato la divisa, io cioè l'ho visto in divisa. Preciso che il luogotenente ES
(il teste appena uscito) era idoneo ai sevizi esterni, mentre TE
, anche lui luogotenente, non lo era. Capitava a volte che,
[...] anche in Servizio esterno, molti agenti uscissero in servizio esterno con la sola pettorina, in quanto le forniture erano a rilento e molti agenti non avevano la divisa perché usurata o perché avevano cambiato taglia, in questi casi dovevano formalizzare una richiesta di nuova divisa e farla protocollare. In caso un agente fosse costretto al servizio esterno senza divisa, io dovevo dargli un'autorizzazione, imponendogli di indossare almeno una pettorina. Non davo autorizzazioni a chi lavorava in borghese in ufficio, ma chi lo faceva doveva indossare almeno un cartellino identificativo, specialmente se chi lo faceva era al contatto con il pubblico. ADR preciso altresì che esistevano alcuni servizi ove gli agenti dovevano uscire in borghese senza essere identificati (per esempio nei pedinamenti). In questi casi la mia autorizzazione ad uscire in borghese era praticamente un comando, e di solito avveniva per iscritto. Non così invece l'autorizzazione ad uscire in borghese con la pettorina per sevizi ordinari non era mai scritto, in quanto dipendeva dalla carenza di divise fornite. “ .( Guerra) Orbene, dall'analisi di tali elementi è possibile dedurre che non vi era alcun obbligo di indossare la divisa prima dell'inizio del turno e di dismettere la stessa alla fine dell'orario di lavoro. Infine, in merito alle presunte ore di straordinario svolte dal ricorrente e correlate al “tempo tuta”, occorre precisare che laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso è emerso che: “Sono un collega di , e sono andato in TE pensione nell'agosto 2024. Sono stato agente di polizia municipale, e prima di andare in pensione ero presso la sezione infortunistica statale, in via Santa Maria del Pianto n.144. era assegnato PT all'unità operativa di San Lorenzo. Per divers fino al giugno 2023, e anche dopo, eravamo assegnati all'unità operativa PT di San Giovanni, e lì io lavoravo in ufficio e faceva il PT telefonista. All'epoca io indossavo la divisa tutti i giorni, in quanto ciò era un obbligo previsto dal regolamento. Per quanto io ricordi anche
indossava sempre la divisa. Io in ufficio toglievo la giacca PT della divisa o il giubbotto e restavo o con la camicia o con il maglioncino. Ricordo che quando ero in servizio per molti colleghi c'era il problema che le divise erano usurate e non venivano fornite di nuove alle scadenze previste. Pertanto ricordo che alcuni colleghi erano costretti anche a fare servizio per strada in borghese, indossando la pettorina fornita dal comune. Io ho mantenuto sempre la stessa divisa in quanto cercavo di non usurarla, facendo un lavoro all'interno. Chiesi soltanto, nell'ultimo periodo, la sostituzione delle scarpe della divisa che si erano usurate, ma andai in pensione prima di riceverne il nuovo paio. ADR io ero idoneo a tutti i servizi, quindi qualche volta è capitato e poteva capitare di essere chiamati a lavorare per strada per esigenze improvvise, ciò capitava anche ad altri colleghi, e in caso non avessero la divisa per i motivi che ho descritto, indossavano una pettorina onde essere identificabili. “( Esposito) Pertanto, alla luce della dichiarazione evidenziata e dei documenti versati in atti, non emerge nessun elemento essenziale volto a provare in modo rigoroso lo svolgimento da parte del ricorrente delle ore di straordinario nel periodo oggetto del presente giudizio.
Non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesa la serialità della fattispecie e la diversa condizione delle parti.
PQM
- Rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Così deciso in data 24 /3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio