Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2723/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera e Claudia D'Alessio per procura generale alle liti per atto del Notaio in Roma rep.n.54368/15494, registrato in Roma in data 11.9.2020 Per_1 appellante e
), Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Ludovica De Falco per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma rep.n.6421/2021 pubblicata in data 2.4.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così esposta nell'ordinanza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e agivano in giudizio nei confronti di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 esponendo che:
-Cladini e avevano acquistato i seguenti buoni postali fruttiferi: Per_2 Persona_3
1. buono postale fruttifero n. 000.356 SERIE Q/P del valore di £ 2.000.000 emesso in data
21.04.1987;
2. buono postale fruttifero n. 000.797 SERIE Q/P del valore di £ 1.000.000 emesso in data 21.04.1987
(doc. 2);
3. buono postale fruttifero n. 000.275 SERIE Q/P del valore di £ 2.000.000 emesso in data 27.07.1987 (doc. 3);
4. buono postale fruttifero n. 000.491 SERIE Q del valore di £ 2.000.000 emesso in data 20.01.1988
(doc. 4);
5. buono postale fruttifero n. 000. 492 SERIE Q del valore £ 2.000.000 emesso in data 20.01.1988
(doc. 5);
6. buono postale fruttifero n. 000.142 SERIE Q del valore di £ 2.000.000 emesso in data 5.10.1988;
33.068,65;
-successivamente, in data 09.01.2019, i ricorrenti si erano recati nuovamente presso il suddetto
Ufficio postale per ottenere la liquidazione dei buoni n. 000.491, n. 000.492, n. 000.142, ricevendo un rimborso complessivo pari ad € 34.279,40;
-tuttavia, i ricorrenti avevano ricevuto una somma nettamente inferiore rispetto a quella dovuta, con una differenza pari ad € 44.377,26;
-a sostegno della riduzione delle somme dovute, . sosteneva che, per il decennio Parte_1 dal ventunesimo al trentesimo anno di vita dei buoni stessi, non potevano trovare applicazione i tassi di interesse riportati a tergo dei buoni;
-tuttavia, il timbro apposto sui buoni suddetti non recava alcuna indicazione in ordine agli interessi dovuti successivamente al ventesimo anno, dovendosi dunque applicare gli interessi risultanti dalla tabella riportata a tergo dei buoni medesimi;
-sull'argomento si erano espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte –con sentenza n. 13979 del 15.6.2007- stabilendo che il contrasto tra le condizioni, con riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione doveva essere risolto dando prevalenza alle prime.
Premessi ciò, i ricorrenti così concludevano: dichiarare che i buoni sopra indicati sono regolati dalle indicazioni letterali in essi riportate e, per l'effetto, condannare persona del l.r.p.t. con sede legale in Roma, Viale Controparte_3
Europa n. 190 (C.F. al pagamento in favore delle parti ricorrenti della somma di Euro P.IVA_1
€ 44.377,26, o in misura maggiore o minore ritenuta di legge, oltre interessi dall'incasso dei buoni (per i buoni n. 1-2-3 interessi dal 17.10.2018 sino al dì del soddisfo;
per i buoni n. 4-5-6 dal
09.01.2019 sino al dì del soddisfo). condannare la convenuta al pagamento dei compensi di lite (ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dai Parte_1 ricorrenti, deducendo che:
-i buoni fruttiferi in contestazione appartenevano tutti alla serie “Q”, istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986;
-Poste Italiane aveva utilizzato, per l'emissione dei buoni n. 000.356, n. 000.797 e n. 000.275, i moduli cartacei delle serie precedenti, nel periodo in cui erano in collocamento i Buoni della Serie Q, in corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, il quale prevedeva l'apposizione sui buoni stessi di due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;
-la resistente aveva quindi applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, apponendo sui Buoni n. 000.356, n. 000.797 e n. 000.275 emessi nel 1987 e sottoscritti dai Sigg. e , i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo gli Persona_4 Persona_3 interessi ivi stabiliti;
-nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei buoni dovevano considerarsi sostituite dal timbro sovrapposto “in toto” alla scritta sottostante, con la conseguenza che il titolare dei buoni postali fruttiferi in esame non aveva motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del buono;
-pertanto, alla presentazione per il rimborso, . aveva riconosciuto al titolare dei Parte_1 buoni esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M.;
-la assoluta correttezza di tale comportamento era stata poi riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito;
-in particolare, l'uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del
Paese; -ed invero, se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”;
-peraltro, gli intestatari dei buoni erano consapevoli di aver sottoscritto buoni appartenenti alla serie
“Q” ed erano altresì consapevoli del rendimento dei buoni sottoscritti, trattandosi di documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trovava applicazione il principio della letteralità;
-conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;
-infine, per i buoni indicati nel ricorso dal n. 4 al n. 6, emessi nell'anno 1988, erano stati utilizzati buoni già predisposti per la serie Q e la differenza riscontrata era da imputare alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale”.
§ 2. – Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando a pagare ai ricorrenti € Parte_1
44.377,26 e a rifondere loro le spese di lite liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 2.676,00 per compensi, oltre oneri di legge.
La decisione è così motivata:
“1 - Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto accertarsi che gli interessi da applicare ai buoni postali fruttiferi, di cui gli stessi sono titolari, appartenenti alla serie P/Q ed alla serie Q ed acquistati negli anni 1987 e 1988, sono quelli riportati nelle indicazioni letterali contenute a tergo dei titoli medesimi e non quelli stabiliti dal D.M. del 13.06.1986.
In particolare, premesso che sui buoni in questione risultava apposto un timbro indicante tassi di interesse diversi rispetto a quelli previsti nella tabella riportata sul titolo stesso, i ricorrenti sostengono che -con riferimento all'ultimo decennio di vita del buono (dal 21° al 30° anno)- avrebbero diritto a percepire i rendimenti previsti dalla tabella a stampa riportata sul retro, considerato che nel timbro apposto non erano indicati i tassi di interesse successivi al ventesimo anno. Richiamata la natura contrattuale del rapporto, i ricorrenti chiedono che il giudice affermi la prevalenza delle indicazioni contenute a tergo dei buoni per quanto concerne i tassi di interesse applicabili all'ultimo decennio di vita dei buoni postali fruttiferi.
2 - Ebbene, è noto che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito (Cass. SU
13979/2007, 27809/05). Ciò significa che, agli stessi, non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito.
Quanto al contenuto, deve ritenersi che ai buoni postali fruttiferi oggetto di causa si applichi, ratione temporis, l'art. 173 del dpr 156/73. Infatti, è vero che tale disposizione è stata abrogata dal D.Lgs.
284/99 e dal DM 19.12.2000. Tuttavia, è anche vero che tale abrogazione si riferisce ai soli buoni postali di nuova emissione, facendo espressamente salva la normativa previgente per i buoni anteriormente emessi ed ancora in essere. Invero l'art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha previsto testualmente quanto segue: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”. Ciò posto, va osservato che –con riferimento agli interessi dovuti sui buoni fruttiferi postali- l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, nel prevedere che gli stessi dovessero essere liquidati sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi, disponeva, altresì, che tale ultima tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati successivamente modificati per effetto di un Decreto ministeriale sopravvenuto, andava integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli Uffici postali.
In particolare, l'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, regolarmente convertito in legge, stabiliva che il dpr.
29 marzo 1973, n. 156, art. 173 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, era sostituito dal seguente: "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".
Inoltre, tali disposizioni, nella gerarchia delle fonti del diritto, si pongono su un piano di parità rispetto a quelle del codice civile, su cui prevalgono, comunque, per la loro specialità. In particolare,
l'art. 173 del dpr 156/73, sopra richiamato, chiaramente prevedeva la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, nel tempo, delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. In tale ipotesi era sicuramente legittima un'integrazione extratestuale del rapporto (Cass.
SU 13979/2007).
3 – Tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, hanno evidenziato che nella lettura ed applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate non può non tenersi conto del fatto che “i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi” “sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi” e caratterizzati, piuttosto, da connotazioni privatistiche e contrattualistiche, non discostandosi “dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie”; in particolare, “anche quando i servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato, […] essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa, donde già allora conseguiva la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato”. Ebbene, in tale ultima prospettiva la normativa applicabile nella fattispecie concreta “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni”, nel caso in cui la difformità delle stesse rispetto alle previsioni dei Decreti ministeriali non sia il portato di modifiche intervenute nel corso del rapporto, ma sussistesse già al momento della emissione dei buoni. In tal caso, infatti,
“la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”. “Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 15 giugno 2007, n. 13979). Tali principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riferimento ad un caso in cui –come nel caso di specie– in sede di sottoscrizione di buoni postali fruttiferi la
[...] aveva indicato al cliente, con annotazione a tergo del titolo, condizioni economiche e Parte_1 di rimborso difformi rispetto a quelle previste con precedente Decreto ministeriale per i buoni della serie in corso. In tal caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la discrasia e “difformità originaria” non poteva che risolversi nel senso della applicabilità, in concreto, delle condizioni annotate e specificate a tergo dei titoli.
Ed invero, nel caso di specie, devesi rilevare innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi” (art. 4). “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Orbene, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni n. 000.356, n. 000.797 e n. 000.275 nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie “Q/P”. Sul retro risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Allo stesso modo, anche i buoni n. 000.491, n. 000. 492, n. 000.142 nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie “Q”, ma sul retro risulta essere stato apposto un timbro relativo ai tassi solo fino al ventesimo anno. Manca quindi nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto -alla luce del suindicato orientamento delle Sezioni Unite- deve trovare applicazione.
Ed infatti, nel caso in esame, non si controverte in ordine ad una ipotesi in cui le condizioni di rimborso indicate sul titolo sono state modificate da Decreti ministeriali emessi successivamente alla sottoscrizione dello stesso, bensì in ordine alla differente ipotesi (analoga a quella presa in considerazione dalle Sezioni Unite) di una discrasia tra le condizioni di rimborso indicate sul titolo e quelle previste da Decreti ministeriali antecedenti la sottoscrizione dello stesso.
4 – Di conseguenza, alle serie P/Q e Q (cui appartengono i buoni in questione) devono essere applicate, dalla data dell'1.1.1987, indicata nel decreto, le condizioni stabilite indicate a tergo dei titoli, con riferimento all'ultimo decennio di vita dei buoni postali fruttiferi suddetti. Devesi pertanto ritenere sussistente il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali. Alla luce di quanto sopra, risulta altresì infondata l'eccezione sollevata da parte resistente, secondo cui la differenza riscontrata con riferimento ai buoni n. 000.491, n. 000. 492, n. 000.142 sarebbe riconducibile esclusivamente alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale, essendo errato a monte il criterio seguito dall'intermediario nella individuazione degli interessi applicabili. Deve, dunque, essere accolta la domanda dei ricorrenti, volta a sentir accertare che gli interessi da applicare, per gli ultimi dieci anni di vita dei buoni, sono quelli indicati a tergo dei titoli per cui è causa, con conseguente condanna alla corresponsione della differenza pari ad € 44.377,26 in favore dei ricorrenti, somma non contestata dalla resistente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014.”
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente un unico Parte_1 motivo e le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello riformare integralmente l'ordinanza RG. 33982/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. XVI, Giudice dott. ssa Bernardo in data 30/03/2021 e pubblicata in data 02/04/2021, nel procedimento ex art. 702 bis cpc R.G. 33982/2020 non notificata e per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata Parte_1 ordinanza oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure.” In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. Resistono all'appello e che ne hanno preliminarmente eccepito CP_1 CP_2 l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. e ne hanno contestato il merito, concludendo per la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario. All'esito della prima udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.10.2023, quindi ulteriormente rinviata d'ufficio al 16.5.2025. Quindi, disposto il mutamento del rito per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., assegnato alle parti termine per note conclusive, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati ai sensi dell'art.342 c.p.c., avendo l'appellante esposto chiaramente le critiche alla decisione impugnata.
Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 5. – critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente una discrasia tra le Parte_1 condizioni di rimborso indicate sui titoli e quelle previste dai decreto ministeriali antecedenti la emissione dei titoli stessi, e, per tale ragione, ha ritenuto di dover dare prevalenza alle condizioni indicate a tergo dei titoli con riferimento all'ultimo decennio di vita degli stessi, facendo riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13979/2007.
Osserva che il D.M. 13.6.1986, nel prevedere l'emissione di una nuova serie di titoli, distinti dalla lettera Q, e nel prevedere che fossero a tutti gli effetti titoli della nuova serie quelli già emessi e distinti dalla lettera P, ha consentito, per l'emissione dei nuovi titoli, l'impiego delle modulistica già stampata per la serie P, prevedendo che i moduli fossero corretti con l'apposizione di due timbri: uno sulla parte anteriore recante la dicitura Q/P e uno sul retro recante l'indicazione dei nuovi tassi.
Osserva di avere puntualmente seguito le prescrizioni del D.M. suddetto nell'emissione dei titoli in questione, apponendo i timbri che indicano la nuova serie Q/P e i tassi applicabili secondo il decreto per il primo ventennio di durata dei titoli. Per il periodo successivo al ventesimo anno il
D.M.13.6.1986 prevedeva rendimenti fissi a bimestre diversi a seconda del taglio dei titoli, sicché si era reso necessario per l'Amministrazione rimandare alla lettura del D.M. per l'individuazione dei rendimenti.
Il motivo è fondato.
Sul punto si è recentemente espressa in senso contrario la Suprema Corte, la quale ha chiarito che:
“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. 4384 del 10/2/2022). Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n. 22619/2023: “in tema di buoni postali fruttiferi, poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”. Osserva il Collegio che a questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l'applicazione a tale tipologia di buoni, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P (da ultimo anche Cass. n. 29665/2024 pubblicata il 19/11/2024).
I sei buoni oggetto del contendere, emessi tra il 21.4.1987 e il 5.10.1988, sono tutti buoni della serie
Q/P, tranne l'ultimo, emesso il 5.10.1988, della serie Q, e tutti recano sul retro il timbro che indica i tassi di rendimento applicabili fino al ventesimo anno di durata del titolo in conformità alle disposizioni del D.M.13.6.1986. E' vero che il timbro non copre per intero la tabella stampata sul retro del modulo e non indica i tassi di rendimento applicabili dal ventunesimo anno e fino al trentesimo, tuttavia per tale periodo, trattandosi con ogni evidenza di titoli della nuova serie prevista dal D.M. citato, si applicano i rendimenti fissati dalle relative tabelle, le quali prevedono espressamente che il tasso previsto per il ventesimo anno debba valere anche “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. Pertanto, non essendo controverso che i buoni siano stati rimborsati alle scadenze con il pagamento di una somma corrispondente, per l'ultimo decennio di durata di ciascuno di essi, ai rendimenti previsti dal D.M. 13.6.1986, la domanda degli appellati deve essere respinta.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in entrambi i gradi di giudizio, che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 6713,00 per il giudizio di primo grado e € 8469.00 per il giudizio d'appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello di avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Roma rep.n.6421/2021 pubblicata in data 2.4.2021, così decide:
- accoglie l'appello e pertanto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta da e contro e condanna i suddetti Controparte_1 CP_2 Parte_1 appellati a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per compensi, in € 6713,00 per il giudizio di primo grado e € 8469.00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 16/05/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo