TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1526/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1 Pt_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
giusta procura in atti;
Pt_1
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2020 il di ha proposto tempestiva Pt_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2020 notificatogli il 10.06.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 22.05.2020 su ricorso di già funzionario Controparte_1 amministrativo alle dipendenze dell'ente dal 09.04.1979 al 31.01.2017, per il pagamento del complessivo importo lordo di € 2.139,78, preteso a titolo di indennità sostitutiva delle nn. 19 giornate di ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro ed esposte nell'accluso prospetto datoriale del 31.10.2019. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ha eccepito Pt_1 l'infondatezza della pretesa monitoria in ragione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui all'art. 5, comma ottavo, D.L. n. 95/1992 e all'art.28 comma 9 del C.C.N.L. EE.LL. 2016-2018 e dell'omessa prova, da parte del lavoratore, dell'ascrivibilità del mancato godimento delle ferie residue ad eccezionali e motivate ragioni di servizio o a causa di forza maggiore, l'Ente avendo peraltro comunicato al , con nota prot. n.114188 del 15.11.2016, il suo CP_1 collocamento a riposo dall'01.02.2017 e il totale delle ferie ancora da smaltire, con l'implicito formale invito alla fruizione delle stesse. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_1 negando di avere giammai ricevuto la richiamata comunicazione asseritamente inviatagli dal sul quale gravava l'onere di provare di avere posto esso lavoratore nelle condizioni di Pt_1 fruire in tempo utile delle ferie residue. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto opportunamente rilevato che a mente dell'evocato art. 5, comma ottavo, D.L. n. 95/1992, convertito con L. n. 135/2012, “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (…)”. E' ben vero che, come evidenziato dal opponente, la disposizione ha superato il Pt_1 vaglio di costituzionalità, la Corte Costituzionale avendo ritenuto l'infondatezza della rimessale questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie di cui all'art. 36 Cost. (cfr. sent. N. 95/2016); la Corte ha però chiarito che, nel perseguire evidente finalità di contenimento della spesa pubblica, il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi appare volto a “reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute” e ad “incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, dovendosi correlare il medesimo “a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”, e conseguentemente escludere che la disciplina restrittiva possa “arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”. Come infatti osservato in prosieguo dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, anche sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria (cfr. e.g. sentenza C.G.U.E. n. 218 del 18.01.2024), “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. CASS. n. 21780/2022; CASS. n. 17643/2023; CASS. n. 13691/2025). Poiché nel caso di specie il non ha provato di avere formalmente ed accuratamente Pt_1 invitato il lavoratore a godere delle maturate ferie - non essendo stata documentata in giudizio la contestata consegna al lavoratore opposto della prodotta nota prot. n.114188 del 15.11.2016 -, la domanda monitoria appare fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi conseguentemente ritenere il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva delle n. 19 Controparte_1 certificate giornate di riposo non godute, nella incontestata misura richiesta nell'accolto ricorso monitorio e risultante dal prospetto retributivo elaborato dall'ente e versato in atti, nonché, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1526/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi Controparte_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella. Così deciso in Ragusa il 26.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1526/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1 Pt_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
giusta procura in atti;
Pt_1
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2020 il di ha proposto tempestiva Pt_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2020 notificatogli il 10.06.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 22.05.2020 su ricorso di già funzionario Controparte_1 amministrativo alle dipendenze dell'ente dal 09.04.1979 al 31.01.2017, per il pagamento del complessivo importo lordo di € 2.139,78, preteso a titolo di indennità sostitutiva delle nn. 19 giornate di ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro ed esposte nell'accluso prospetto datoriale del 31.10.2019. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ha eccepito Pt_1 l'infondatezza della pretesa monitoria in ragione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui all'art. 5, comma ottavo, D.L. n. 95/1992 e all'art.28 comma 9 del C.C.N.L. EE.LL. 2016-2018 e dell'omessa prova, da parte del lavoratore, dell'ascrivibilità del mancato godimento delle ferie residue ad eccezionali e motivate ragioni di servizio o a causa di forza maggiore, l'Ente avendo peraltro comunicato al , con nota prot. n.114188 del 15.11.2016, il suo CP_1 collocamento a riposo dall'01.02.2017 e il totale delle ferie ancora da smaltire, con l'implicito formale invito alla fruizione delle stesse. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_1 negando di avere giammai ricevuto la richiamata comunicazione asseritamente inviatagli dal sul quale gravava l'onere di provare di avere posto esso lavoratore nelle condizioni di Pt_1 fruire in tempo utile delle ferie residue. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.05.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto opportunamente rilevato che a mente dell'evocato art. 5, comma ottavo, D.L. n. 95/1992, convertito con L. n. 135/2012, “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. (…)”. E' ben vero che, come evidenziato dal opponente, la disposizione ha superato il Pt_1 vaglio di costituzionalità, la Corte Costituzionale avendo ritenuto l'infondatezza della rimessale questione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie di cui all'art. 36 Cost. (cfr. sent. N. 95/2016); la Corte ha però chiarito che, nel perseguire evidente finalità di contenimento della spesa pubblica, il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi appare volto a “reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute” e ad “incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, dovendosi correlare il medesimo “a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”, e conseguentemente escludere che la disciplina restrittiva possa “arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”. Come infatti osservato in prosieguo dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, anche sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria (cfr. e.g. sentenza C.G.U.E. n. 218 del 18.01.2024), “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. CASS. n. 21780/2022; CASS. n. 17643/2023; CASS. n. 13691/2025). Poiché nel caso di specie il non ha provato di avere formalmente ed accuratamente Pt_1 invitato il lavoratore a godere delle maturate ferie - non essendo stata documentata in giudizio la contestata consegna al lavoratore opposto della prodotta nota prot. n.114188 del 15.11.2016 -, la domanda monitoria appare fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi conseguentemente ritenere il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva delle n. 19 Controparte_1 certificate giornate di riposo non godute, nella incontestata misura richiesta nell'accolto ricorso monitorio e risultante dal prospetto retributivo elaborato dall'ente e versato in atti, nonché, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1526/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi Controparte_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella. Così deciso in Ragusa il 26.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella