TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 2128
TAR
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
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TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato era stato sostituito da quello gravato con i primi motivi aggiunti.

  • Accolto
    Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo

    Non risulta che il ricorrente sia mai stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non essendo pertanto imputabile allo stesso la mancata stipula, ma all'inerzia dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Contraddittorietà dell'agire amministrativo

    Non risulta che il ricorrente sia mai stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non essendo pertanto imputabile allo stesso la mancata stipula, ma all'inerzia dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Violazione dell'ordinanza cautelare

    Il decreto di riesame si è incentrato su fatti sopravvenuti (revoca del nulla osta) non sottoposti a contraddittorio procedimentale. Inoltre, la motivazione sulla revoca del nulla osta per raggiungimento del limite massimo di 9 mesi per lavoro stagionale è errata, poiché il permesso era per casi particolari e il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90

    I fatti sopravvenuti posti a fondamento del nuovo provvedimento, e pertanto, la revoca del nulla osta, non hanno inoltre formato oggetto di contraddittorio procedimentale, essendosi l’Amministrazione limitata ad interloquire con il ricorrente rispetto al contratto di soggiorno, e non anche su tale aspetto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 24 D.Lgs. 286/1998

    Malgrado la revoca del nulla osta sia incentrata sul raggiungimento del limite massimo di 9 mesi per il lavoro stagionale, tale motivazione risulta errata, atteso che il permesso di soggiorno era per lavoro per casi particolari e il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 2128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2128
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo