Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/05/2026, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giambelluca, Roberta Valmachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- avente protocollo n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 05.03.2025 e notificato in data 12.05.2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
atto impugnato con il ricorso principale, nonché
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 30.10.2025;
atti impugnati con motivi aggiunti presentati in data 10.11.2025, nonché
del provvedimento di revoca del nulla osta del 4.9.2025
atto impugnato con i secondi motivi aggiunti presentati in data 4.2.2026.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. MA GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
In data 1 febbraio 2022 il datore di lavoro -OMISSIS- ha presentato in favore dell’odierno ricorrente la richiesta di nulla osta n. -OMISSIS-, allo svolgimento di lavoro subordinato stagionale, che è stata accolta in data 11 luglio 2022 dalla Prefettura di -OMISSIS-.
In data 26 aprile 2023, la Questura ha rilasciato il permesso di lavoro per casi particolari n. I19209029, valido sino al 23.7.24.
In data 30 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del predetto permesso di soggiorno.
Con decreto n. -OMISSIS- del 05.03.2025, impugnato con il ricorso principale, il Questore ha tuttavia revocato il permesso di soggiorno, a causa della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché per la mancanza del nulla osta.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato.
Con decreto n. -OMISSIS- del 30.10.25, impugnato con i primi motivi aggiunti, il Questore ha tuttavia confermato la revoca, poiché “il contratto di soggiorno stipulato in Prefettura non risultava essere compreso tra la documentazione inviata dal legale di cui sopra”, e poiché la Prefettura, in data 4.9.25, ha revocato il predetto nulla osta n. -OMISSIS-.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha acquisito agli atti del giudizio il predetto provvedimento del 4.9.2025, di revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, che è stato a sua volta impugnato con i secondi motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 23.4.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
I) Ritenuto che all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, e dato avviso alle parti presenti, in primo luogo, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento ivi impugnato stato sostituito da quello gravato con i primi motivi aggiunti, come detto, emanato a seguito del suo riesame.
II.1) Con il primo motivo del ricorso presentato con i primi motivi aggiunti, l’istante deduce la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, e con il secondo, la contraddittorietà dell’agire amministrativo, avendo la Prefettura posto a fondamento dei propri provvedimenti la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, non avendo tuttavia provveduto a convocare le parti per la sua sottoscrizione.
II.2) Con il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, il ricorrente deduce la violazione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, avendo l’Amministrazione revocato il nulla osta n. -OMISSIS-sulla base di nuove e inedite ragioni (il raggiungimento del limite massimo di 9 mesi per il lavoro stagionale), rispetto a quelle addotte nel provvedimento oggetto di remand. Sotto altro profilo, il provvedimento del 4.9.2025 sarebbe inoltre illegittimo violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 24 D.Lgs. 286/1998, contestando la motivazione addotta nel provvedimento prefettizio del 4.9.2025, secondo avrebbe “raggiunto il limite massimo previsto dall’art. 24 T.U.I.”.
III) I predetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente, con assorbimento degli ulteriori, sono fondati.
III.1) In primo luogo, come già evidenziato in sede cautelare, sulla base della documentazione agli atti, non risulta che il ricorrente sia mai stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non essendo pertanto imputabile allo stesso la mancata stipula, quanto invece, all’inerzia dell’Amministrazione procedente.
III.2) Sotto altro profilo, il decreto n. -OMISSIS-/25 cit., non si è limitato a riesaminare il n. -OMISSIS-/25, nei termini indicati dall’ordinanza n. -OMISSIS-, essendo infatti incentrato su fatti sopravvenuti al primo, e pertanto, sulla revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, che ha tuttavia avuto luogo solo in data 4.9.2025, mentre al momento dell’emanazione del decreto n. -OMISSIS-, in data 5.3.2025, era invece valido ed efficace, contrariamente a quanto ivi indicato.
III.3) Ulteriormente, va rilevato che i fatti sopravvenuti posti a fondamento del nuovo provvedimento, e pertanto, la revoca del nulla osta, non hanno inoltre formato oggetto di contraddittorio procedimentale, essendosi l’Amministrazione limitata ad interloquire con il ricorrente rispetto al contratto di soggiorno, e non anche su tale aspetto, essendo pertanto i ricorsi fondati anche rispetto a tali censure.
III.4) Da ultimo, malgrado la revoca del nulla osta sia incentrata sul raggiungimento del limite massimo di 9 mesi per il lavoro stagionale, tale motivazione risulta errata, atteso che, come dato atto nel corso del presente giudizio da parte della stessa Amministrazione, “datore e lavoratore non hanno mai sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- il contratto di soggiorno per lavoro stagionale”, essendo il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente “per lavoro per casi particolari” (v. all. 1 alla documentazione prodotta in data 16.7.25).
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed i motivi aggiunti vanno accolti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quello principale, ed accoglie quelli proposti con i motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
MA GA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA GA | RI OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.