Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17198 /2022 RG
Alla udienza del 6.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 17198 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1
, ( Avv.ti Liborio Maurizio e Giovanni Crosta) C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
La con Controparte_1
socio unico,codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano
n. e, per essa, in virtù di procura speciale la P.IVA_1 CP_2
– ridenominazione di (avv. Manlio Mannino)
[...] CP_3
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Accoglie l' opposizione spiegata da parte opponente, poiché ritenuta fondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, revoca il d.i.
portante il n. 4904/2022, emesso dal Tribunale civile di Palermo;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della
[...]
società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_4
e per essa la – ridenominazione di ha CP_2 CP_3
ingiunto a il pagamento della complessiva somma Parte_1
di € 26.977,74 ed a titolo di rimborso delle residue rate di un finanziamento chirografario, concesso al , in data 18/07/2007 Pt_1
dalla Unicredit spa, per la somma complessiva di € 57.475,00, con esposizione debitoria residua per 24.127,03 euro, oltre interessi.
Con l'atto di opposizione instaurato, il sig. , ha rappresentato Pt_1
come parte opposta non ha fornito alcuna prova della propria titolarità del credito azionato in via monitoria, nei propri confronti, ne tanto meno prova della notifica della avvenuta cessione;
pertanto, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta e l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, invocando la revoca del d.i.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, contro dedotto all'eccezione di prescrizione della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere esaminata preliminarmente la questione relativa alla legittimazione sostanziale, posto che il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, quale cessionaria del credito preteso, per mancanza di idoneo titolo è condizione essenziale dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito. L'esistenza di siffatta titolarità – contestata dall'opponente – è da riscontrare esclusivamente nel d.i.,
3 nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza. D'altra parte, il Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione, sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione, ha dichiarato che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n.
2951/2016). Fermo quanto precede, deve osservarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione;
la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca. Né vale a superare l'eccezione la circostanza dell'intervenuta pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, in quanto la cessionaria del credito è legittimata attivamente ove produca copia del contratto di cessione di crediti pecuniari intercorso, con relativo allegato concernente il contratto riguardante lo specifico credito per cui è aperto il giudizio. Nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della
4 notizia, richiamata anche dall'art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Infatti, è indubbio che la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In buona sostanza, spetta a colui che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. La carenza di legittimazione attiva non può essere superata con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve essere dimostrata documentalmente ed in maniera circostanziata. Il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Nel caso che ci occupa, parte opponente ha sottolineato che la
[...]
società a responsabilità limitata, e per essa la Controparte_1
non ha mai assolto Controparte_5 CP_3
all'onere probatorio alla stessa spettante, in quanto attore in senso sostanziale, malgrado abbia asserito il contrario.
Ed invero, nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.93 del 08/08/2017 prodotta da parte opposta a corredo del proprio ricorso monitorio (Cfr. allegato n.01), certamente non si “...rintracciano, agevolmente, gli
5 elementi identificativi dei crediti validamente ed efficacemente ceduti...", in quanto in realtà l'avviso espressamente indica come “...i dati indicativi dei crediti ceduti...sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino.html “, a cui, quindi occorre fare riferimento per effettivamente “...gli elementi identificativi dei crediti validamente ed efficacemente ceduti”!
Ed ancora, il ha dimostrato come attraverso tale link si Pt_1
perviene alla pagina web del sito Unicredit.it (riportata come collegamento ipertestuale, ed offerta in allegato analogico – v. allegato n.02 con indicazione in calce dell'indirizzo internet della pagina stessa) relativa alle operazioni di cartolarizzazione di crediti poste in essere nel
2017 dalla Unicredit s.p.a. a favore, fra gli altri, proprio della
[...]
odierna opposta. Controparte_1
In calce alla stessa pagina è riportato il link https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/footer/doc/cartolarizz azioni/c/ ( v. allegato n.03) da Controparte_6
cui è possibile estrarre il relativo elenco dei debitori inclusi nella cessione effettuata dalla Unicredit s.p.a. alla Controparte_1
(v. allegato n.04) da cui è possibile rilevare fra i crediti ceduti
[...]
l'assenza del contratto di finanziamento chirografario asseritamente facente capo all'odierno opponente ( nr. 00675 1354396 – e conto corrente n.10871494), credito che quindi non è mai stato oggetto di cessione alcuna a favore della opposta.
6 E certamente non vale a smentire l'assenza del credito asseritamente vantato nei confronti del sig. fra quelli ceduti alla Pt_1 [...]
la dichiarazione della Unicredit, datata Controparte_1
14/03/2023, prodotta da parte avversa in allegato alla propria costituzione nell'odierno giudizio di opposizione, in quanto resa in palese contraddizione con l'elenco dei crediti pubblicati dal medesimo istituto di credito nel proprio sito come richiamato dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Di contra, la società opposta, a fronte della predetta eccezione, sollevata da parte opponente in atto di opposizione, note autorizzate ex art 183 6 comma n 1 cpc, e comparsa conclusionale, nulla ha argomentato ovvero dimostrato a sostegno della propria titolarità ad agire.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
In ordine al governo delle spese di lite, in considerazione del fatto che l'opponente non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento stipulato nel lontano 2007 con la Unicredit spa, non ha contestato l'erogazione del credito né di non avere corrisposto le rate previste e avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso.
7 Pa, lì 6.03.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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