Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1319/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 23/01/2025,
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta alla Via Enzo Parte_1 C.F._1
Fioritto n. 10 in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Ficarelli Giada, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elett.te dom.to alla Via
Gramsci n. 73/A in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Lucianetti Valentina, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 277/2021 emessa e depositata dal Giudice di Pace di
Cerignola il 27/08/2021;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 25/02/2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio la . quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia CP_1 CP_1
per le Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 277/2021 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Cerignola il 27/08/2021, che ha rigettato, per mancanza di adeguato supporto probatorio, la domanda di risarcimento proposta dalla medesima Pt_1
con riferimento ai danni che la stessa avrebbe subìto a seguito dell'investimento da parte di una autovettura non identificata in Cerignola, l'8/06/2016 alle ore 10:15, allorquando all'incrocio tra Viale di Levante e Via Ercolano si accingeva ad attraversare la strada.
L'appellante ha censurato le valutazioni istruttorie compiute dal giudice di prime cure ed ha insistito nella domanda di risarcimento del danno.
La compagnia assicurativa ha chiesto di dichiarare inammissibile e/ o improcedibile l'appello o, in subordine, di rigettarlo.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. L'appellante, nel censurare le valutazioni istruttorie compiute dal giudice di prime cure, ha evidenziato di aver sporto denuncia contro ignoti per il sinistro e ha sottolineato come appia verosimile che il testimone data la repentinità dell'evento e le Testimone_1
condizioni della danneggiata, non abbia potuto individuare il conducente del veicolo al fine di fornire ulteriori prove dell'incidente.
Ebbene, quanto esposto dall'appellante non è pertinente ed è, comunque, insufficiente a superare la valutazione di inadeguatezza del materiale istruttorio raccolto effettuata dal
Giudice di Pace.
Invero, va premesso che qualora si pretenda di provare un fatto a mezzo dell'escussione di un solo testimone, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve andare soggetta ad un rigoroso scrutinio, volto a saggiare la compatibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali con le altre risultanze processuali, soprattutto in un caso, come quello di specie, in cui si discute di un sinistro stradale a seguito del quale non è stata identificata l'autovettura che ha causato l'incidente ed in cui non sono intervenute le forze dell'ordine o altre pubbliche autorità, nonostante il comportamento delittuoso del responsabile.
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Ciò detto, nella specie, l'unico testimone che ha assistito al sinistro non è stato indicato né nella lettera di messa in mora del 30/06/2016, contenente la richiesta risarcitoria, inoltrata dal difensore dell'attrice – odierna appellante – alla compagnia assicurativa né nell'atto di denuncia-querela presentato alla competente autorità giudiziaria per gli opportuni accertamenti. La presenza del testimone sul luogo del sinistro veniva portata a conoscenza della compagnia assicurativa, per la prima volta, con la trasmissione delle dichiarazioni rese dello stesso testimone, ben nove mesi dopo l'incidente.
Come condivisibilmente rilevato nella sentenza gravata, appare inverosimile e contrario a logica e buon senso che la danneggiata, pur avendo avuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di un testimone oculare del sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, o quantomeno l'esistenza, sia al fine di favorire l'identificazione del responsabile dell'indicente da parte della polizia giudiziaria sia per aumentare le probabilità di ottenere un congruo risarcimento, magari in via stragiudiziale, dalla compagnia assicurativa.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, ma può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi
(v. Cass. n. 9939/2012 e n. 5892/2016: in quest'ultimo caso la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse pienamente conformato ai suddetti principi, valutando la tardività della denunzia querela presentata e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto, già correttamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di ulteriori riscontri istruttori utili, condividendo quanto già sostenuto dal giudice di primo grado, la domanda deve ritenersi sfornita di adeguato supporto probatorio.
La sentenza di primo grado impugnata va, dunque, confermata, con integrale rigetto dell'appello.
4. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - vista la
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soccombenza dell'appellante vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore dell'appellata compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della appellata, che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Foggia, il 7/02/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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