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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1410/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.06.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARTONE ANNA MARIA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
RE DAVIDE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARIA A VICO (CE) in data 12.08.2010; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 28.05.2008), (il Per_1 Per_2
13.01.2010) e (il 15.01.2013); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 16.01.2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 1. i figli minori , e verranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 Per_3 modo congiunto e condiviso con prevalenza domiciliare presso la madre;
2. entrambi i genitori si impegnano ad educarli, istruirli, curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni;
3. le decisioni di maggiore interesse per i figli verranno adottate da entrambi i genitori;
4. Il IG. , in ogni caso, rilascia sin d'ora il proprio consenso all'emissione Parte_1 delle carte d'identità per i figli minori, valide per l'espatrio;
5. Il IG. rilascia il proprio consenso per i viaggi di istruzione, formativi e di Parte_1 piacere, in Italia che all'estero, nonché apposita e specifica autorizzazione per tutte le eventuali gite scolastiche con soggiorno, anche per più giorni, in Italia ed all'estero, con autorizzazione al pernottamento fuori, per tutti e tre i figli minori ed ogni altra autorizzazione per ogni attività scolastica ed extra scolastica ritenuta opportuna ed approvata dalla madre;
Parte_2
6. i figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
7. i figli continueranno serenamente a convivere con la madre nel quartiere e nel contesto sociale per loro abituale, presso l'abitazione coniugale sita in S. Maria a Vico alla Via
Appia n. 153;
8. il padre, relativamente al diritto di visita con la figlia , oramai diciassettenne, si Per_1 stabilisce che le visite e gli incontri potranno essere liberi, mentre per i figli (15 Per_2 anni) e (12 anni), questi trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale Per_3 dalle 18:30 alle 20:30 nel periodo autunnale/invernale ed un giorno dalle 20:00 alle
22:00 nel periodo primaverile/estivo, preventivamente concordato e comunicato, almeno la settimana precedente, alla IG.ra . Relativamente ai fini settimana, i Parte_2 figli trascorreranno un fine settimana al mese con il padre (dal sabato Parte_1 sera alle 18:00 alla domenica sera alle 20:00 staranno con il padre), salvo diversi accordi e/o espressa e diversa volontà dei figli minori;
sarà garantito il diritto di visita per il durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nelle Parte_1 modalità che saranno concordate tra i coniugi e fatta salva la volontà dei figli minori;
nel periodo estivo, i figli minori, laddove ne manifestino la volontà e previo accordo tra i coniugi comunicato entro il 15 giugno di ogni anno, trascorreranno 7 giorni con il padre nel mese di agosto, compatibilmente con le esigenze lavorative. La festa Parte_1
2 del papà e quelle di onomastico e compleanno del , laddove lo stesso ne Parte_1 faccia espressa richiesta, con modalità da concordare con la IG.ra , in Parte_2 base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, lo stesso potrà trascorrere con i figli parte della giornata (dalle ore 12:00 alle ore 15:00 ovvero dalle ore 18:30 alle ore 21:30, salvo diverso accordo). In occasione dei compleanni ed onomastici dei ragazzi sarà garantito il diritto di visita al padre in caso di espressa richiesta dei figli, con modalità da concordare espressamente con la IG. . Le parti si riservano Parte_2 di allargare il presente calendario di visita, negli incontri paterni, in caso di espressa richiesta e volontà dei minori e nelle modalità preventivamente da concordare tra i coniugi;
9. Entrambi i coniugi si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione e della salute dei figli
(scuola, cure, sport, tempo libero);
10. i coniugi rinunciano, l'uno verso l'altro, a qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
11. il IG. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Parte_1
Fiat Panda TG. DR661TG intestata, solo formalmente, alla IG.ra ma in Parte_2 uso al IG. (padre del IG. ) ed allo stesso Persona_4 Parte_1 Parte_1
, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
[...]
12. Il IG. , in ogni caso, si fa carico di qualsivoglia onere civile, penale ed Parte_1 amministrativo afferente il veicolo TG. DR661TG manlevando la IG.ra Parte_2 da qualsivoglia responsabilità passata, presente e futura, non essendo stato il veicolo mai nella disponibilità materiale della IG.ra ; Parte_2
13. per il mantenimento dei figli minori , e , il sig. Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 verserà alla sig.ra , in considerazione delle sue possibilità economiche, la Parte_2 somma mensile di euro 500,00 (con rivalutazione annuale agli indici ISTAT), entro il giorno 15 di ogni mese con modalità concordate tra le parti;
14. L'assegno unico per i tre figli minori verrà percepito al 100% dalla IG.ra Parte_2
;
[...]
15. Il IG. rinuncia al 50% dell'assegno unico ed ogni eventuale pretesa Parte_1 presente e/o futura;
16. Il IG. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” di seguito meglio dettagliate:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso
3 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
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ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARIA A VICO
(CE) il 12.08.2010 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 59, parte II, serie A, anno 2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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