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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 173/ 2022
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente . Guariso, e, per l' l'avv. Bonetti. L'avv. Guariso, letta la memoria dell' precisa le propri lusioni nel senso di limitare le sue pretese alle lettere a) con rinuncia alla domanda c), di cui alle conclusioni di cui alle note autorizzate. Ribadisce che la falsa dichiarazione resa in sede di domande è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, attenendo a un requisito illegittimo ex tunc in ragione della pronuncia della Corte costituzionale. L'avv. Bonetti si riporta alle proprie note scritte, oltre che alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 173/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 173/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Alberto Guariso e Dora Zappia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 i avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero, ed elettivamente domiciliato a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2022, , cittadina Parte_1 italiana nata in [...] e residente in Italia dal 2016, ha agito in giudizio affinché, previe pregiudiziale comunitaria o di costituzionalità finalizzate a ritenere inapplicabile o illegittimo l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui prevede il requisito dei dieci anni di residenza nel territorio dello Stato per accedere al reddito di cittadinanza, venga dichiarato il suo diritto al beneficio, pur in assenza del requisito residenziale previsto, e venga dichiarato che le somme ricevute a seguito delle sue domande non rappresentano un indebito. CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza delle pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza del 22.09.2022, lo scrivente ha ritenuto che la posizione della ricorrente – non assimilabile a quella di un cittadino di uno Stato-membro cui sia limitata la circolazione in un altro Stato-membro in ragione del trattamento deteriore rispetto ai cittadini di quest'ultimo – non giustificasse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, semmai una questione di costituzionalità in ordine al requisito della residenza, questione analoga ad altra già prospettata dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 31.05.2022.
4. Con la sentenza n. 31 del 20.03.2025, la Corte costituzionale ha deciso la questione de qua e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
5. Previa autorizzazione, le parti hanno depositato note scritte atte a rimodulare le proprie difese all'esito del giudizio di costituzionalità.
5.1. Con le proprie note, la ricorrente, dopo aver dato atto d'aver chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza con domande proposte quando era residente in Italia da 2 anni e 7 mesi (prima domanda) e da 4 anni e 3 mesi (seconda domanda), ossia in ogni caso senza disporre del requisito della residenza per almeno 5 anni indicato dalla Corte costituzionale, ha posto l'accento sul fatto che la prestazione ricevuta non sarebbe comunque ripetibile, militando in tal senso il fatto che costei formulò la domanda nella vigenza d'una norma incostituzionale e in un momento in cui era imperscrutabile quale sarebbe stata la diversa regula iuris destinata a governare la fattispecie, divenuta nota solo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale. Inoltre, nella fattispecie, la prestazione avrebbe assunto una concreta funzione assistenziale, ciò che escluderebbe la ripetibilità di quanto percepito. Ha poi dedotto che, successivamente all'ultima domanda, e segnatamente dall'agosto 2021, il requisito dei cinque anni di residenza sarebbe stato integrato, ciò che dovrebbe essere valorizzato al fine di riconoscerle i ratei maturati da settembre 2021 a dicembre 2021 in accoglimento della seconda domanda proposta. Infine, ha comunque dedotto che la prestazione, previa eventuale pregiudiziale comunitaria in ordine all'interpretazione dell'art. 7, par. 2, reg. n. 492/2011, dovrebbe esserle riconosciuta pur in assenza del requisito risultante dalla sentenza della Corte costituzionale. CP_
5.2. L' ha sostenuto l'infondatezza delle argomentazioni spese dalla ricorrente e, richiamato l'esito del giudizio di costituzionalità, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
5.3. In sede di discussione finale, parte ricorrente ha limitato le proprie conclusioni a quelle di cui alle lett. a) e b) di cui alle note autorizzate, rinunciando alla domanda di condanna e proiettando tutte le proprie argomentazioni in vista dell'irripetibilità della prestazione conseguita.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, vanno posti in luce due dati, determinanti per la valutazione del thema decidendum, per come inizialmente tracciato dalla domanda introduttiva e “aggiornato” sia dall'intervento della Corte costituzionale, che dalle “nuove” difese proposte dalla ricorrente.
6.1. Va in primo luogo ricordato che il reddito di cittadinanza, oggi sostituito dall'assegno d'inclusione, fu una prestazione rivolta a nuclei familiari in possesso cumulativamente, al «momento della presentazione della domanda» e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti reddituali e di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
questi ultimi, in particolare implicavano che il componente richiedente fosse, tra l'altro, «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo» (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, decreto-legge n. 4 del 2019).
6.2. Va in secondo luogo posto che in luce il dato pacifico per cui , Pt_1 residente in Italia dal 2016, al momento della presentazione di entrambe le domande coinvolte nella vicenda – risalenti all'aprile 2019 e al settembre 2020 –, non disponesse del requisito previsto dalla disciplina che precede, tanto ciò vero che costei ottenne la prestazione, poi sospesa, solo mediante la falsa indicazione, nel quadro B della domanda, di «aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo» [cfr. doc. 1 ricorrente].
* 7. Chiariti questi aspetti, vanno evidenziate le valutazioni della Corte costituzionale, che ha statuito nei termini anticipati all'esito dello scrutinio dell'art. 2 cit. in base al parametro di cui all'art. 3 Cost.. «Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc – ha premesso la Corte - sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è quindi chiarito che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo»…Si è quindi ribadito che: «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019)…In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà…». Così nitidamente chiarita la natura della prestazione, la Corte ha affrontato la questione del contrasto con l'art. 3 Cost. del requisito consistente nel radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata. In particolare, secondo il giudice a quo «il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. A premessa del suo discorso, la Corte ha ricordato nella sentenza n. 19 del 2022 si era confrontata, «escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti…non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza». È quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilità – come invece ritenuto dal giudice a quo –, ad essere stato considerato in tale pronuncia». La Corte ha quindi osservato che, «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile…Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata…», laddove «l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90)». Per_1
«Tuttavia – prosegue la Corte -, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, alla possibilità ex se di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati
– come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 ex multis e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost». A fronte di questa conclusione, la Corte ha osservato che «in questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze».
* 8. Dalle valutazioni della Corte deriva che nessuna delle domande della ricorrente merita accoglimento.
8.1. In un primo senso, va escluso che a costei possa essere riconosciuto il beneficio per cui è causa, ciò che costei ha argomentato in vista dell'irripetibilità delle somme percepito.
, infatti, al momento delle domande, non disponeva pacificamente del Pt_1 requisito della residenza quinquennale emergente dalla pronuncia della Corte costituzionale. La pronuncia della Corte, nel “riscrivere” il requisito temporale, non ha certamente posto in discussione il fatto che di esso l'interessato debba disporre «al momento della presentazione della domanda», profilo del resto scontato e tale da destituire di fondamento la pretesa della ricorrente di veder valorizzata la postuma maturazione dello stesso.
8.2. All'accoglimento delle tesi di non conducono nemmeno le Pt_1 valutazioni formulate in base all'art. 7, par. 2, regolamento n. 2011/492/UE, il quale, riferendosi alla posizione del cittadino di uno Stato-membro che circoli verso un altro Stato-membro, sancisce che «egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali». La questione, già posta nell'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Milano, non è stata scrutinata nel merito dalla Corte costituzionale in ragione d'una carente descrizione della fattispecie del giudizio a quo e degli elementi in virtù dei quali il Reddito di cittadinanza dovrebbe qualificarsi come “vantaggio sociale”. Tuttavia, è da ribadire che la posizione di non pare “coperta” dalla Pt_1 disciplina eurounitaria, rintracciabile negli art. 2, 7, par. 1 e 2, reg. cit., in quanto, come già osservato nell'ordinanza del 22.09.2022, cui si rinvia, costei, pur essendo in ragione della propria nazionalità destinataria delle norme eurounitarie, versa in una situazione differente da quella tipizzata da queste ultime, posto che non si tratta di una cittadina d'uno Stato-membro cui sia limitata la libertà di circolazione verso un altro Stato dell'Ue in ragione di un trattamento deteriore rispetto ai cittadini di tale Stato, ma di una cittadina dello Stato italiano che ha fatto ritorno nel paese d'origine dopo aver vissuto al di fuori dell'Ue e che, in difetto d'una certa durata della residenza, è sottoposta ad un trattamento differenziato rispetto agli altri cittadini del medesimo Stato. In sostanza, la fattispecie non prospetta profili attinenti alla parità di trattamento tra cittadini dello Stato ospitante e cittadini dello Stato-membro di provenienza, onde l'irrilevanza dei parametri invocati dalla parte ricorrente e l'inutilità della questione pregiudiziale prospettata nelle note finali. In ogni caso, la difesa di può ritenersi comunque infondata, in Pt_1 quanto tesa, essenzialmente, a censurare la previsione di un requisito attinente alla residenza non già sulla base di un quadro normativo che effettivamente vi osti, bensì in ragione d'una personale visione di politica del diritto, irrilevante in sede giurisdizionale. Invero, pare trascurare che la Corte, sebbene non Pt_1 abbia affrontato direttamente la questione, ha comunque chiarito che il requisito di residenza pregressa non determina di per sé una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, con la precisazione che «per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata…», laddove l'obiettivo di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale costituisce un obiettivo legittimo idoneo «a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09,
punti 89 e 90)». Per_1
Inoltre, la Corte, nell'individuare il requisito della residenza quinquennale, ha proceduto «nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore», così assumendo un angolo visuale che si ritiene di condividere pienamente. Infine, consapevole del contenuto della disciplina di risulta, la Corte non ha omesso di osservare che, «in questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile». In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emersa all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi conduca ad un quadro disciplinare equilibrato, ragionevole e conforme sia al parametro costituzionale, che al diritto eurounitario, senza che residuino spazi per ulteriori fondate censure.
8.3. L'irripetibilità della prestazione predicata da va altresì esclusa Pt_1 in ragione dell'infondatezza delle sue argomentazioni attinenti alla natura e allo scopo del Rdc. In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52, legge n.88 del 1989 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate CP_ dall' [Cass.11659/24, Cass.31373/19]. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. [Cass.11659/2024]. Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 cit., né all'art.2033 c.c. [tra le tante, v. Cass.13915/2021]. Per esso la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici o a questioni di altra natura. In particolare, si è andata consolidando l'enunciazione di una serie di regole interpretative finalizzate al mantenimento delle prestazioni corrisposte. In tal guisa, al settore assistenziale è stato esteso il principio dettato in materia previdenziale che sottrae le relative prestazioni all'applicazione della regola generale di ripetizione dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. qualora l'erogazione indebita non sia dipesa dall'accipiens ed essa abbia condotto a generare l'affidamento di quest'ultimo [Cass., n. 24617/2022; Cass., n. 13915/2021; Cass., n. 16080/2020; Cass. n. 11921/2015; Cass., n. 1446/2008]. Ciò posto, nel caso di specie la qualificazione del Rdc come prestazione assistenziale è da escludere in ragione della ricostruzione dell'istituto compiuta dalla Corte costituzionale e sopra riportata. Ovviamente, il fatto che il beneficio, nella personale vicenda di , le abbia garantito un sostegno nei fatti Pt_1 analogo a quello proprio d'una prestazione meramente assistenziale non muta la natura giuridica della prestazione, insuscettibile di diversificate qualificazioni a seconda del concreto vantaggio che il beneficiario ne tragga. Da ciò deriva, di per sé, l'applicazione dell'ordinario regime di cui all'art. 2033 c.c.. In ogni caso, anche qualificando il Rdc come prestazione assistenziale, è da ribadire che l'ha conseguito dietro una falsa dichiarazione attinente al Pt_1 requisito reddituale. Ciò consente di escludere recisamente che l'erogazione abbia potuto ingenerare, in capo a , una qualche sorta di legittimo affidamento, Pt_1 la cui sussistenza sarebbe presupposto per l'irripetibilità delle prestazioni assistenziali. Non osta a questa conclusione il fatto che, materialmente, la falsa attestazione sia stata compiuta non da personalmente, ma da esponenti Pt_1
d'una struttura da costei incaricata: è evidente infatti che la struttura ha agito nell'interesse, in nome e per conto della ricorrente, l'unica a cui vanno ricondotti gli effetti delle sue dichiarazioni nel rapporto con l' . CP_2
Neppure osta alla ripetibilità della prestazione il fatto che, all'epoca della domanda, essa fosse subordinata ad un requisito incostituzionale.
Considerato che
il requisito “forgiato” dalla Corte costituzionale osta, in ogni caso, al riconoscimento del beneficio a , non è dato comprendere in che modo la Pt_1 vigenza d'una differente disciplina al tempo della domanda possa incidere sull'irripetibilità della prestazione. D'altra parte, al fine di conseguire il beneficio, a dispetto d'una disciplina illegittima che vi ostava, avrebbe potuto, in alternativa alla falsa Pt_1 dichiarazione, formulare la propria domanda ed opporsi all'eventuale rigetto. Inoltre, se in mancanza del requisito il sistema non avesse consentito di processare la richiesta, avrebbe potuto agire in giudizio dimostrando Pt_1 tale impedimento e chiedendo il riconoscimento del suo diritto, previa soluzione favorevole delle questioni pregiudiziali prodromiche. In ogni caso, Pt_1 avrebbe potuto e dovuto percorrere queste strade alternative rispetto a dichiarare il falso, il quale, in quanto diretto ad ottenere un beneficio consapevolmente non spettante, ha condotto ad una percezione senz'altro non accompagnata da alcun credibile affidamento legittimo in ordine al mantenimento delle somme ricevute. CP_ Quanto percepito dalla ricorrente è dunque ripetibile e l' potrà avviare ogni iniziativa utile allo scopo.
8.5. In definitiva, tutte le domande della ricorrente vanno respinte.
* 9. La novità e peculiarità delle questioni affrontate, decise anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente . Guariso, e, per l' l'avv. Bonetti. L'avv. Guariso, letta la memoria dell' precisa le propri lusioni nel senso di limitare le sue pretese alle lettere a) con rinuncia alla domanda c), di cui alle conclusioni di cui alle note autorizzate. Ribadisce che la falsa dichiarazione resa in sede di domande è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, attenendo a un requisito illegittimo ex tunc in ragione della pronuncia della Corte costituzionale. L'avv. Bonetti si riporta alle proprie note scritte, oltre che alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 173/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 173/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Alberto Guariso e Dora Zappia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 i avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero, ed elettivamente domiciliato a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 maggio 2022, , cittadina Parte_1 italiana nata in [...] e residente in Italia dal 2016, ha agito in giudizio affinché, previe pregiudiziale comunitaria o di costituzionalità finalizzate a ritenere inapplicabile o illegittimo l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui prevede il requisito dei dieci anni di residenza nel territorio dello Stato per accedere al reddito di cittadinanza, venga dichiarato il suo diritto al beneficio, pur in assenza del requisito residenziale previsto, e venga dichiarato che le somme ricevute a seguito delle sue domande non rappresentano un indebito. CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza delle pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza del 22.09.2022, lo scrivente ha ritenuto che la posizione della ricorrente – non assimilabile a quella di un cittadino di uno Stato-membro cui sia limitata la circolazione in un altro Stato-membro in ragione del trattamento deteriore rispetto ai cittadini di quest'ultimo – non giustificasse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, semmai una questione di costituzionalità in ordine al requisito della residenza, questione analoga ad altra già prospettata dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 31.05.2022.
4. Con la sentenza n. 31 del 20.03.2025, la Corte costituzionale ha deciso la questione de qua e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
5. Previa autorizzazione, le parti hanno depositato note scritte atte a rimodulare le proprie difese all'esito del giudizio di costituzionalità.
5.1. Con le proprie note, la ricorrente, dopo aver dato atto d'aver chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza con domande proposte quando era residente in Italia da 2 anni e 7 mesi (prima domanda) e da 4 anni e 3 mesi (seconda domanda), ossia in ogni caso senza disporre del requisito della residenza per almeno 5 anni indicato dalla Corte costituzionale, ha posto l'accento sul fatto che la prestazione ricevuta non sarebbe comunque ripetibile, militando in tal senso il fatto che costei formulò la domanda nella vigenza d'una norma incostituzionale e in un momento in cui era imperscrutabile quale sarebbe stata la diversa regula iuris destinata a governare la fattispecie, divenuta nota solo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale. Inoltre, nella fattispecie, la prestazione avrebbe assunto una concreta funzione assistenziale, ciò che escluderebbe la ripetibilità di quanto percepito. Ha poi dedotto che, successivamente all'ultima domanda, e segnatamente dall'agosto 2021, il requisito dei cinque anni di residenza sarebbe stato integrato, ciò che dovrebbe essere valorizzato al fine di riconoscerle i ratei maturati da settembre 2021 a dicembre 2021 in accoglimento della seconda domanda proposta. Infine, ha comunque dedotto che la prestazione, previa eventuale pregiudiziale comunitaria in ordine all'interpretazione dell'art. 7, par. 2, reg. n. 492/2011, dovrebbe esserle riconosciuta pur in assenza del requisito risultante dalla sentenza della Corte costituzionale. CP_
5.2. L' ha sostenuto l'infondatezza delle argomentazioni spese dalla ricorrente e, richiamato l'esito del giudizio di costituzionalità, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
5.3. In sede di discussione finale, parte ricorrente ha limitato le proprie conclusioni a quelle di cui alle lett. a) e b) di cui alle note autorizzate, rinunciando alla domanda di condanna e proiettando tutte le proprie argomentazioni in vista dell'irripetibilità della prestazione conseguita.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, vanno posti in luce due dati, determinanti per la valutazione del thema decidendum, per come inizialmente tracciato dalla domanda introduttiva e “aggiornato” sia dall'intervento della Corte costituzionale, che dalle “nuove” difese proposte dalla ricorrente.
6.1. Va in primo luogo ricordato che il reddito di cittadinanza, oggi sostituito dall'assegno d'inclusione, fu una prestazione rivolta a nuclei familiari in possesso cumulativamente, al «momento della presentazione della domanda» e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti reddituali e di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
questi ultimi, in particolare implicavano che il componente richiedente fosse, tra l'altro, «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo» (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, decreto-legge n. 4 del 2019).
6.2. Va in secondo luogo posto che in luce il dato pacifico per cui , Pt_1 residente in Italia dal 2016, al momento della presentazione di entrambe le domande coinvolte nella vicenda – risalenti all'aprile 2019 e al settembre 2020 –, non disponesse del requisito previsto dalla disciplina che precede, tanto ciò vero che costei ottenne la prestazione, poi sospesa, solo mediante la falsa indicazione, nel quadro B della domanda, di «aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo» [cfr. doc. 1 ricorrente].
* 7. Chiariti questi aspetti, vanno evidenziate le valutazioni della Corte costituzionale, che ha statuito nei termini anticipati all'esito dello scrutinio dell'art. 2 cit. in base al parametro di cui all'art. 3 Cost.. «Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc – ha premesso la Corte - sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è quindi chiarito che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo»…Si è quindi ribadito che: «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019)…In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà…». Così nitidamente chiarita la natura della prestazione, la Corte ha affrontato la questione del contrasto con l'art. 3 Cost. del requisito consistente nel radicamento territoriale dei dieci anni richiesto dalla disciplina censurata. In particolare, secondo il giudice a quo «il requisito dei dieci anni non risponderebbe «ai requisiti di ragionevole correlabilità» con il Rdc, dato che tale «tempo sproporzionato» di residenza, sebbene richiesto «indifferentemente per italiani e stranieri», determinerebbe quantomeno una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri. A premessa del suo discorso, la Corte ha ricordato nella sentenza n. 19 del 2022 si era confrontata, «escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in evidenza che gli obiettivi del Rdc implicano «una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti…non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza». È quindi anche il radicamento territoriale, e non solo la mera prospettiva di stabilità – come invece ritenuto dal giudice a quo –, ad essere stato considerato in tale pronuncia». La Corte ha quindi osservato che, «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile…Un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata…», laddove «l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90)». Per_1
«Tuttavia – prosegue la Corte -, nonostante tali considerazioni – che non si oppongono, alla possibilità ex se di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale – il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati
– come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 ex multis e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost». A fronte di questa conclusione, la Corte ha osservato che «in questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze».
* 8. Dalle valutazioni della Corte deriva che nessuna delle domande della ricorrente merita accoglimento.
8.1. In un primo senso, va escluso che a costei possa essere riconosciuto il beneficio per cui è causa, ciò che costei ha argomentato in vista dell'irripetibilità delle somme percepito.
, infatti, al momento delle domande, non disponeva pacificamente del Pt_1 requisito della residenza quinquennale emergente dalla pronuncia della Corte costituzionale. La pronuncia della Corte, nel “riscrivere” il requisito temporale, non ha certamente posto in discussione il fatto che di esso l'interessato debba disporre «al momento della presentazione della domanda», profilo del resto scontato e tale da destituire di fondamento la pretesa della ricorrente di veder valorizzata la postuma maturazione dello stesso.
8.2. All'accoglimento delle tesi di non conducono nemmeno le Pt_1 valutazioni formulate in base all'art. 7, par. 2, regolamento n. 2011/492/UE, il quale, riferendosi alla posizione del cittadino di uno Stato-membro che circoli verso un altro Stato-membro, sancisce che «egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali». La questione, già posta nell'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Milano, non è stata scrutinata nel merito dalla Corte costituzionale in ragione d'una carente descrizione della fattispecie del giudizio a quo e degli elementi in virtù dei quali il Reddito di cittadinanza dovrebbe qualificarsi come “vantaggio sociale”. Tuttavia, è da ribadire che la posizione di non pare “coperta” dalla Pt_1 disciplina eurounitaria, rintracciabile negli art. 2, 7, par. 1 e 2, reg. cit., in quanto, come già osservato nell'ordinanza del 22.09.2022, cui si rinvia, costei, pur essendo in ragione della propria nazionalità destinataria delle norme eurounitarie, versa in una situazione differente da quella tipizzata da queste ultime, posto che non si tratta di una cittadina d'uno Stato-membro cui sia limitata la libertà di circolazione verso un altro Stato dell'Ue in ragione di un trattamento deteriore rispetto ai cittadini di tale Stato, ma di una cittadina dello Stato italiano che ha fatto ritorno nel paese d'origine dopo aver vissuto al di fuori dell'Ue e che, in difetto d'una certa durata della residenza, è sottoposta ad un trattamento differenziato rispetto agli altri cittadini del medesimo Stato. In sostanza, la fattispecie non prospetta profili attinenti alla parità di trattamento tra cittadini dello Stato ospitante e cittadini dello Stato-membro di provenienza, onde l'irrilevanza dei parametri invocati dalla parte ricorrente e l'inutilità della questione pregiudiziale prospettata nelle note finali. In ogni caso, la difesa di può ritenersi comunque infondata, in Pt_1 quanto tesa, essenzialmente, a censurare la previsione di un requisito attinente alla residenza non già sulla base di un quadro normativo che effettivamente vi osti, bensì in ragione d'una personale visione di politica del diritto, irrilevante in sede giurisdizionale. Invero, pare trascurare che la Corte, sebbene non Pt_1 abbia affrontato direttamente la questione, ha comunque chiarito che il requisito di residenza pregressa non determina di per sé una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, con la precisazione che «per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata…», laddove l'obiettivo di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale costituisce un obiettivo legittimo idoneo «a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09,
punti 89 e 90)». Per_1
Inoltre, la Corte, nell'individuare il requisito della residenza quinquennale, ha proceduto «nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore», così assumendo un angolo visuale che si ritiene di condividere pienamente. Infine, consapevole del contenuto della disciplina di risulta, la Corte non ha omesso di osservare che, «in questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile». In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emersa all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi conduca ad un quadro disciplinare equilibrato, ragionevole e conforme sia al parametro costituzionale, che al diritto eurounitario, senza che residuino spazi per ulteriori fondate censure.
8.3. L'irripetibilità della prestazione predicata da va altresì esclusa Pt_1 in ragione dell'infondatezza delle sue argomentazioni attinenti alla natura e allo scopo del Rdc. In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52, legge n.88 del 1989 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate CP_ dall' [Cass.11659/24, Cass.31373/19]. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. [Cass.11659/2024]. Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 cit., né all'art.2033 c.c. [tra le tante, v. Cass.13915/2021]. Per esso la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici o a questioni di altra natura. In particolare, si è andata consolidando l'enunciazione di una serie di regole interpretative finalizzate al mantenimento delle prestazioni corrisposte. In tal guisa, al settore assistenziale è stato esteso il principio dettato in materia previdenziale che sottrae le relative prestazioni all'applicazione della regola generale di ripetizione dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. qualora l'erogazione indebita non sia dipesa dall'accipiens ed essa abbia condotto a generare l'affidamento di quest'ultimo [Cass., n. 24617/2022; Cass., n. 13915/2021; Cass., n. 16080/2020; Cass. n. 11921/2015; Cass., n. 1446/2008]. Ciò posto, nel caso di specie la qualificazione del Rdc come prestazione assistenziale è da escludere in ragione della ricostruzione dell'istituto compiuta dalla Corte costituzionale e sopra riportata. Ovviamente, il fatto che il beneficio, nella personale vicenda di , le abbia garantito un sostegno nei fatti Pt_1 analogo a quello proprio d'una prestazione meramente assistenziale non muta la natura giuridica della prestazione, insuscettibile di diversificate qualificazioni a seconda del concreto vantaggio che il beneficiario ne tragga. Da ciò deriva, di per sé, l'applicazione dell'ordinario regime di cui all'art. 2033 c.c.. In ogni caso, anche qualificando il Rdc come prestazione assistenziale, è da ribadire che l'ha conseguito dietro una falsa dichiarazione attinente al Pt_1 requisito reddituale. Ciò consente di escludere recisamente che l'erogazione abbia potuto ingenerare, in capo a , una qualche sorta di legittimo affidamento, Pt_1 la cui sussistenza sarebbe presupposto per l'irripetibilità delle prestazioni assistenziali. Non osta a questa conclusione il fatto che, materialmente, la falsa attestazione sia stata compiuta non da personalmente, ma da esponenti Pt_1
d'una struttura da costei incaricata: è evidente infatti che la struttura ha agito nell'interesse, in nome e per conto della ricorrente, l'unica a cui vanno ricondotti gli effetti delle sue dichiarazioni nel rapporto con l' . CP_2
Neppure osta alla ripetibilità della prestazione il fatto che, all'epoca della domanda, essa fosse subordinata ad un requisito incostituzionale.
Considerato che
il requisito “forgiato” dalla Corte costituzionale osta, in ogni caso, al riconoscimento del beneficio a , non è dato comprendere in che modo la Pt_1 vigenza d'una differente disciplina al tempo della domanda possa incidere sull'irripetibilità della prestazione. D'altra parte, al fine di conseguire il beneficio, a dispetto d'una disciplina illegittima che vi ostava, avrebbe potuto, in alternativa alla falsa Pt_1 dichiarazione, formulare la propria domanda ed opporsi all'eventuale rigetto. Inoltre, se in mancanza del requisito il sistema non avesse consentito di processare la richiesta, avrebbe potuto agire in giudizio dimostrando Pt_1 tale impedimento e chiedendo il riconoscimento del suo diritto, previa soluzione favorevole delle questioni pregiudiziali prodromiche. In ogni caso, Pt_1 avrebbe potuto e dovuto percorrere queste strade alternative rispetto a dichiarare il falso, il quale, in quanto diretto ad ottenere un beneficio consapevolmente non spettante, ha condotto ad una percezione senz'altro non accompagnata da alcun credibile affidamento legittimo in ordine al mantenimento delle somme ricevute. CP_ Quanto percepito dalla ricorrente è dunque ripetibile e l' potrà avviare ogni iniziativa utile allo scopo.
8.5. In definitiva, tutte le domande della ricorrente vanno respinte.
* 9. La novità e peculiarità delle questioni affrontate, decise anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri