Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4051 del 2025, proposto da
OU CO Di Tella, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi con sentenza di questo TAR, n. 1084/2025, pubblicata il 10/2/2025, munito di attestazione di conformità il 21/02/2025, notificata il 21/02/2025 al Ministero dell'Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1084/2025 del 10 febbraio 2025 questo TAR condannava, tra l’altro, l’intimato Ministero “al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Parte ricorrente, nella qualitas di procuratore antistatario, denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che la Sezione ordini all’Amministrazione intimata di eseguire in parte qua il provvedimento (corrispondendo le spese di lite, attribuite al procuratore antistatario); in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la Sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, solo formalmente costituitasi in giudizio, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al Ministero resistente di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione sesta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’Amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o di un dirigente da lui delegato; pone a carico del resistente Ministero l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | NO EL |
IL SEGRETARIO