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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 1172/2024
Promosso da
(C.F ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Isabella Pasqualini
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Mara Sgaggi
APPELLATA
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENUTA pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 682/2024, pubblicata in data 01.10.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…..in riforma della sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento per i figli ad € 400,00 mensili”.
Dell'appellata: “…., nel merito rigettare l'appello proposto dal IG. Pt_1
avverso la sentenza n. 682 del 24.09.2024 Pubbl. il 01.10.2024
[...] pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel giudizio …. RG 809/2024 con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di giudizio.”
Della Procura Generale:” chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
I.) Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 682/2024 pubblicata il
01.10.2024, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e , il 27.12.1997, in Marocco, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile di Tavullia, disponeva:
- l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo – salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli - la frequentazione tra i minori ed il padre durante due pomeriggi infrasettimanali e i fine-settimana alternati
(dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena);
- la permanenza dei figli, alternativamente presso ciascun genitore, in occasione delle principali festività e, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di giugno di ciascun anno, nel periodo estivo.
Contestualmente il Tribunale assegnava la casa familiare alla IG.ra
, prevedeva l'obbligo in capo al di corrispondere Controparte_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i quattro figli nella misura complessiva di € 600,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, ponendo le pagina 2 di 7 spese straordinarie dei figli al 50% in capo a ciascun genitore;
infine compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
II.) Il IG. ha proposto appello, con atto depositato il Parte_1
12.12.2024, avverso la suddetta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e chiedendo la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento dei figli ad €. 400,00 mensili.
III.) Con comparsa del 07.03.2025 si è costituita chiedendo Controparte_1 la conferma dell'impugnata sentenza.
IV.) Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
V.) Assegnato, su richiesta dall'appellante, termine ex art. 473 bis. 34 c.p.c. e preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che i figli e (rispettivamente di anni 24 e 19 all'epoca del deposito Persona_1 Per_2 del ricorso in appello), in ragione della maggiore età raggiunta, sono in condizione di reperire un lavoro per diventare economicamente autosufficienti e non gravare ulteriormente sui genitori, non essendo state allegate ragioni che possano giustificare il perdurare dell'obbligo di mantenimento.
1.2) Con il secondo motivo di impugnazione il lamenta l'errata Pt_1 valutazione da parte del Tribunale circa le condizioni patrimoniali e le capacità reddituali delle parti e, in particolare, il netto peggioramento delle stesse in capo all'appellante tenuto conto del fatto che, dopo la separazione, è intervenuto lo stato di disoccupazione del medesimo il quale percepisce solo una indennità mensile di €. 800,00 a fronte di una retribuzione di €. 1.800,00 di cui era titolare in precedenza.
2.) L'appellata contesta le argomentazioni difensive dell'appellante e deduce che i due figli più grandi, seppure maggiorenni, sono attualmente studenti e dipendono economicamente dai genitori: il maggiore frequenta con profitto l'ultimo anno di Università, il secondogenito frequenta la scuola superiore ad pagina 3 di 7 Urbino;
evidenzia inoltre che frequentano la scuola anche gli altri due figli minori, (17 anni) e (14 anni). Per_3 Per_4
Rileva altresì che tre figli hanno problemi di salute atteso che il grande è diabetico, il secondo, soffre di celiachia ed è titolare di un piccolo Per_2 contributo da spendere in alimenti (comunque insufficiente a tal fine) e il più piccolo, di 15 anni, è diabetico ed epilettico e percepisce una pensione di Per_4 invalidità civile di € 343,66.
3.) Le doglianze articolate dall'appellante - che per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
3.1) Invero al riguardo va preliminarmente rilevato che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. civ. n. 24424/2013; Cass. civ. n. 19589/2011); di conseguenza l'obbligo viene meno se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi (tra le altre, Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. n. 7970/2013).
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno (Cass. civ. n. 4811/2018).
Invero l'art. 316 bis c.c. dispone che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” cosicché, in base alla disposizione citata, il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di pagina 4 di 7 potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione: tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha avuto occasione di evidenziare come in tema di assegno di mantenimento non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (tra le altre, Cass. civ. sez. I, 27/12/2011, n. 28870); ne consegue che
“neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di
Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale 'il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se
è disoccupato', sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. civ. n.
12283/2024).
3.2) Nella fattispecie in esame è pacifico che i due figli maggiorenni stanno proseguendo, con profitto, il percorso di studi, finalizzato ad una miglior collocazione nel mondo del lavoro: tale situazione è stata evidenziata dallo stesso ricorrente - il quale all'udienza del 24.9.2024 ha riferito che i “due figli più grandi sono maggiorenni, uno sta facendo l'ultimo anno di università, il secondo frequenta la scuola superiore a Urbino” - e non è stata posta in discussione in questa sede, neanche in seguito alle deduzioni svolte sul punto dalla appellata la quale ha anche prodotto la documentazione - attestante la frequentazione scolastica e universitaria - non contestata dall'appellante.
In tale contesto si ritiene che non sussistano i presupposti per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, considerata la giovane età dei ragazzi ed il loro diritto a perseguire, secondo le loro inclinazioni e capacità, una posizione lavorativa soddisfacente e tenuto conto che non è ravvisabile un atteggiamento di inerzia dei figli (avuto riguardo alla loro età) i quali stanno proseguendo regolarmente il percorso di studi.
pagina 5 di 7 3.3) D'altra parte e sotto diverso profilo va rilevato che, alla luce dei principi sopra illustrati, il dedotto stato di disoccupazione del non rappresenta un Pt_1 elemento sufficiente per diminuire la somma, già modesta, di €. 150,00 per ciascuno figlio, posta a carico del medesimo.
Infatti risulta che l'appellante, dopo aver lavorato per 26 anni alle dipendenze della società è stato licenziato nel 2023 (a seguito della Parte_2 cessata attività, v. doc. n. 3 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e, dall'epoca, non ha più svolto alcuna attività, sebbene la sua età gli permetta di reperire una nuova occupazione, considerata anche la ultraventennale esperienza lavorativa, e nonostante egli risulti abile al lavoro, atteso che, come osservato dal Tribunale, non è intervenuta una dichiarazione di invalidità e le problematiche di salute dal medesimo indicate (insufficienza renale cronica) non appaiono tali da incidere sulla capacità lavorativa: né peraltro risulta che, dal 2023, si sia attivato per cercare un'altra Parte_1 occupazione.
L'appellante percepisce circa €. 800/900,00 mensili a titolo di disoccupazione
(v. estratti conto prodotti dal ricorrente nel giudizio di primo grado); inoltre al medesimo è stato liquidato il TFR in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro
(come si desume dalle dichiarazioni dei redditi).
Nel contesto delineato, considerate la capacità lavorativa dell'odierno appellante nonché le disponibilità economiche del medesimo, si ritiene che non sussistano i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento di cui si tratta, tenuto presente anche che l'appellata, titolare di una retribuzione, pari, in media,
a circa €. 1.300,00 mensili (v. estratti conto), deve provvedere alle spese ordinarie nell'interesse dei figli che, come si evince dalle dichiarazioni del ricorrente (“vedo i miei figli ogni tanto. Adesso non ho la macchina e quindi faccio fatica ad andare a trovarli, qualche volta è il figlio più grande che viene da me a
Pesaro. Qualche volta li chiamo al telefono, raramente mi chiamano loro”, dei quattroi udienza cit.), non frequentano regolarmente il padre: pertanto, anche tenendo in considerazione le ulteriori somme, evidenziate dall'appellante, percepite dalla appellata e peraltro dalla stessa indicate (da destinare anche a pagina 6 di 7 specifiche esigenze dei figli, affetti da intolleranza alimentare - Ammar - o da patologie - Ahmed) appare indispensabile il contributo del padre, nella misura già stabilita, tenuto conto del maggiore impegno economico gravante sulla appellata, ricollegabile alle quotidiane necessità dei quattro figli conviventi.
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.) Considerata la peculiarità della vicenda e la natura della controversia e delle questioni trattate, sono ravvisabili i presupposti per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.682/2024 Controparte_1 pubblicata in data 01.10.2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 1172/2024
Promosso da
(C.F ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Isabella Pasqualini
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Mara Sgaggi
APPELLATA
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
INTERVENUTA pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 682/2024, pubblicata in data 01.10.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…..in riforma della sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento per i figli ad € 400,00 mensili”.
Dell'appellata: “…., nel merito rigettare l'appello proposto dal IG. Pt_1
avverso la sentenza n. 682 del 24.09.2024 Pubbl. il 01.10.2024
[...] pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel giudizio …. RG 809/2024 con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di giudizio.”
Della Procura Generale:” chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
I.) Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 682/2024 pubblicata il
01.10.2024, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
e , il 27.12.1997, in Marocco, trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile di Tavullia, disponeva:
- l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo – salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei figli - la frequentazione tra i minori ed il padre durante due pomeriggi infrasettimanali e i fine-settimana alternati
(dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena);
- la permanenza dei figli, alternativamente presso ciascun genitore, in occasione delle principali festività e, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di giugno di ciascun anno, nel periodo estivo.
Contestualmente il Tribunale assegnava la casa familiare alla IG.ra
, prevedeva l'obbligo in capo al di corrispondere Controparte_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per i quattro figli nella misura complessiva di € 600,00 mensili (€. 150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, ponendo le pagina 2 di 7 spese straordinarie dei figli al 50% in capo a ciascun genitore;
infine compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
II.) Il IG. ha proposto appello, con atto depositato il Parte_1
12.12.2024, avverso la suddetta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e chiedendo la riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento dei figli ad €. 400,00 mensili.
III.) Con comparsa del 07.03.2025 si è costituita chiedendo Controparte_1 la conferma dell'impugnata sentenza.
IV.) Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
V.) Assegnato, su richiesta dall'appellante, termine ex art. 473 bis. 34 c.p.c. e preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che i figli e (rispettivamente di anni 24 e 19 all'epoca del deposito Persona_1 Per_2 del ricorso in appello), in ragione della maggiore età raggiunta, sono in condizione di reperire un lavoro per diventare economicamente autosufficienti e non gravare ulteriormente sui genitori, non essendo state allegate ragioni che possano giustificare il perdurare dell'obbligo di mantenimento.
1.2) Con il secondo motivo di impugnazione il lamenta l'errata Pt_1 valutazione da parte del Tribunale circa le condizioni patrimoniali e le capacità reddituali delle parti e, in particolare, il netto peggioramento delle stesse in capo all'appellante tenuto conto del fatto che, dopo la separazione, è intervenuto lo stato di disoccupazione del medesimo il quale percepisce solo una indennità mensile di €. 800,00 a fronte di una retribuzione di €. 1.800,00 di cui era titolare in precedenza.
2.) L'appellata contesta le argomentazioni difensive dell'appellante e deduce che i due figli più grandi, seppure maggiorenni, sono attualmente studenti e dipendono economicamente dai genitori: il maggiore frequenta con profitto l'ultimo anno di Università, il secondogenito frequenta la scuola superiore ad pagina 3 di 7 Urbino;
evidenzia inoltre che frequentano la scuola anche gli altri due figli minori, (17 anni) e (14 anni). Per_3 Per_4
Rileva altresì che tre figli hanno problemi di salute atteso che il grande è diabetico, il secondo, soffre di celiachia ed è titolare di un piccolo Per_2 contributo da spendere in alimenti (comunque insufficiente a tal fine) e il più piccolo, di 15 anni, è diabetico ed epilettico e percepisce una pensione di Per_4 invalidità civile di € 343,66.
3.) Le doglianze articolate dall'appellante - che per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminate congiuntamente - non sono fondate.
3.1) Invero al riguardo va preliminarmente rilevato che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. civ. n. 24424/2013; Cass. civ. n. 19589/2011); di conseguenza l'obbligo viene meno se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi (tra le altre, Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. n. 7970/2013).
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno (Cass. civ. n. 4811/2018).
Invero l'art. 316 bis c.c. dispone che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” cosicché, in base alla disposizione citata, il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di pagina 4 di 7 potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione: tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha avuto occasione di evidenziare come in tema di assegno di mantenimento non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (tra le altre, Cass. civ. sez. I, 27/12/2011, n. 28870); ne consegue che
“neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di
Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale 'il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se
è disoccupato', sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (Cass. civ. n.
12283/2024).
3.2) Nella fattispecie in esame è pacifico che i due figli maggiorenni stanno proseguendo, con profitto, il percorso di studi, finalizzato ad una miglior collocazione nel mondo del lavoro: tale situazione è stata evidenziata dallo stesso ricorrente - il quale all'udienza del 24.9.2024 ha riferito che i “due figli più grandi sono maggiorenni, uno sta facendo l'ultimo anno di università, il secondo frequenta la scuola superiore a Urbino” - e non è stata posta in discussione in questa sede, neanche in seguito alle deduzioni svolte sul punto dalla appellata la quale ha anche prodotto la documentazione - attestante la frequentazione scolastica e universitaria - non contestata dall'appellante.
In tale contesto si ritiene che non sussistano i presupposti per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, considerata la giovane età dei ragazzi ed il loro diritto a perseguire, secondo le loro inclinazioni e capacità, una posizione lavorativa soddisfacente e tenuto conto che non è ravvisabile un atteggiamento di inerzia dei figli (avuto riguardo alla loro età) i quali stanno proseguendo regolarmente il percorso di studi.
pagina 5 di 7 3.3) D'altra parte e sotto diverso profilo va rilevato che, alla luce dei principi sopra illustrati, il dedotto stato di disoccupazione del non rappresenta un Pt_1 elemento sufficiente per diminuire la somma, già modesta, di €. 150,00 per ciascuno figlio, posta a carico del medesimo.
Infatti risulta che l'appellante, dopo aver lavorato per 26 anni alle dipendenze della società è stato licenziato nel 2023 (a seguito della Parte_2 cessata attività, v. doc. n. 3 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e, dall'epoca, non ha più svolto alcuna attività, sebbene la sua età gli permetta di reperire una nuova occupazione, considerata anche la ultraventennale esperienza lavorativa, e nonostante egli risulti abile al lavoro, atteso che, come osservato dal Tribunale, non è intervenuta una dichiarazione di invalidità e le problematiche di salute dal medesimo indicate (insufficienza renale cronica) non appaiono tali da incidere sulla capacità lavorativa: né peraltro risulta che, dal 2023, si sia attivato per cercare un'altra Parte_1 occupazione.
L'appellante percepisce circa €. 800/900,00 mensili a titolo di disoccupazione
(v. estratti conto prodotti dal ricorrente nel giudizio di primo grado); inoltre al medesimo è stato liquidato il TFR in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro
(come si desume dalle dichiarazioni dei redditi).
Nel contesto delineato, considerate la capacità lavorativa dell'odierno appellante nonché le disponibilità economiche del medesimo, si ritiene che non sussistano i presupposti per ridurre l'assegno di mantenimento di cui si tratta, tenuto presente anche che l'appellata, titolare di una retribuzione, pari, in media,
a circa €. 1.300,00 mensili (v. estratti conto), deve provvedere alle spese ordinarie nell'interesse dei figli che, come si evince dalle dichiarazioni del ricorrente (“vedo i miei figli ogni tanto. Adesso non ho la macchina e quindi faccio fatica ad andare a trovarli, qualche volta è il figlio più grande che viene da me a
Pesaro. Qualche volta li chiamo al telefono, raramente mi chiamano loro”, dei quattroi udienza cit.), non frequentano regolarmente il padre: pertanto, anche tenendo in considerazione le ulteriori somme, evidenziate dall'appellante, percepite dalla appellata e peraltro dalla stessa indicate (da destinare anche a pagina 6 di 7 specifiche esigenze dei figli, affetti da intolleranza alimentare - Ammar - o da patologie - Ahmed) appare indispensabile il contributo del padre, nella misura già stabilita, tenuto conto del maggiore impegno economico gravante sulla appellata, ricollegabile alle quotidiane necessità dei quattro figli conviventi.
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4.) Considerata la peculiarità della vicenda e la natura della controversia e delle questioni trattate, sono ravvisabili i presupposti per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.682/2024 Controparte_1 pubblicata in data 01.10.2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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