Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 50426/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
1) – c.f. Parte_1 C.F._1
2) – c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Sesti e Lorenzo Sesti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letto il ricorso presentato in data 10.3.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001
e s.m.i.;
rilevato che i ricorrenti chiedono l'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale a loro carico dinanzi al Tribunale di Roma (n. 60447/2014 R.G.N.R.) per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 646 c.p. (concorso in appropriazione indebita);
rilevato che tale procedimento è iniziato per il 19.3.2015 e per Parte_2 Pt_1
il 17.3.2015, con il verbale di identificazione ed elezione di domicilio per le
[...]
notificazioni ex artt. 349 e 161 c.p.p. (docc. 1 e 2), ed è tuttora pendente, non avendo il giudice per le indagini preliminari ancora provveduto sulla richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico ministero l'11.9.2024 (v. attestato di cancelleria del 6.2.2025 – doc.
4);
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ritenuta la fondatezza della domanda alla stregua dei seguenti principi:
a) la Corte costituzionale, con sentenza del 23.7.2015 n. 184, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-bis, della L. n. 89/2001, aggiunto dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012
(conv. nella L. n. 134/2012), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico;
b) secondo il consolidato orientamento della S.C. ciò che rileva ai fini dell'equa riparazione in ambito penale è l'effettiva conoscenza, la concreta notizia della pendenza del procedimento, dal quale deriva la sofferenza morale che viene indennizzata (Cass. ord. 30.3.2018 n. 7998; v. anche Cass.
9.7.2015 n. 14385 e Cass. 29.4.2010 n. 10310, che hanno ritenuto idoneo, ai fini della conoscenza, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio ex art. 161 c.p.c., conseguendone l'assunzione della qualità di indagato);
ritenuto, pertanto, che il procedimento presupposto si sia protratto dall'effettiva conoscenza dello stesso da parte dei ricorrenti, da individuarsi nell'elezione di domicilio, come indicato nello stesso ricorso (17.3.2015 per e 19.3.2015 per Parte_1 Parte_2
), fino al deposito del ricorso stesso (10.3.2025), rispettivamente, per anni 9, mesi 11,
[...]
giorni 23, e per anni 9, mesi 11, giorni 21;
osservato che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento non eccede la durata di tre anni in primo grado e che tale termine – secondo la migliore dottrina – debba intendersi previsto per l'intero procedimento penale di primo grado, comprensivo della fase delle indagini preliminari, come sostenuto nello stesso ricorso;
di talché nel caso in esame vi è stato superamento della durata ragionevole del procedimento presupposto, rispettivamente, di anni 6, mesi 11, giorni 23, e di anni 6, mesi 11, giorni 21, arrotondati ad anni 7, inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001;
ritenuto che sia equo quantificare l'indennizzo, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura minima di € 400,00 per i primi tre anni, come indicato nello stesso ricorso (p. 3) e tenuto pag. 2 di 4 conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, e, in particolare, della pendenza del procedimento e del suo esito attuale (presentazione della richiesta di archiviazione), della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite dai ricorrenti a causa del ritardo;
misura che si reputa di aumentare a € 450,00 per gli anni successivi al terzo fino al settimo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001;
ritenuto, in definitiva, che spetti ai ricorrenti la somma di € 3.000,00 (€ 400,00 x 3 + €
450,00 x 4) ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
considerato che
le spese processuali, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, a norma dell'art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M.
n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori, valori medi dello scaglione di riferimento fino a € 5.200,00, alla luce del costante orientamento secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c., sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (cfr. Cass. ord. 17.4.2024 n. 10367, ripresa da Cass. ord.
7.6.2024 n. 15946; v. anche Cass. ord. 28.1.2021 n. 1833, in tema di equa riparazione); ritenuto che non possano riconoscersi: i) la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, del citato D.M. n. 55/2014 per il numero dei soggetti assistiti, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni delle ricorrenti e della mancanza di specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa ingenerate dalla difesa congiunta (Cass. ord. 25.9.2023 n.
27203); ii) la chiesta maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali presenti all'interno del ricorso, per il deposito dei quattro atti menzionati, verificato nell'applicativo Consolle del magistrato, che ha rilevato un errore nella creazione dei collegamenti ipertestuali da parte dell'utente abilitato esterno;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1
dilazione, in favore dei ricorrenti, la somma di € 3.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento penale presupposto, calcolato fino al deposito del ricorso (10.3.2025), oltre gli interessi legali da tale ultima data al saldo, autorizzando in pag. 3 di 4 mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge altresì al di rifondere ai ricorrenti le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 25.3.2025 Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
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