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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. BA BORTOT Presidente
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 11.10.2023 da:
1) (c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Venezia il 27.03.1946 e residente in [...] a – c.a.p. 30171 – Mestre;
2) (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.04.1968 e residente in [...] a – c.a.p. 30171 – Mestre;
3) (c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente in [...] a – c.a.p. 30174 – Zelarino;
4) (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
residente in [...] a – c.a.p. 30171 – Mestre;
5) (c.f. , nata a [...] il Parte_5 C.F._5
09.04.1983 e residente in [...] a – c.a.p. 30171 – Mestre, in quanto eredi e successori universali di rappresentati e difesi, in Persona_1
forza di mandato in calce della memoria di costituzione, dall'avvocato Fabio 2
Formentin presso il cui studio in Mestre (VE) via Cappuccina n. 22, per essere tutti da questi rappresentati e difesi e presso il studio vengono elettivamente a domiciliarsi e che, in uno con i primi, desiderano ricevere ogni comunicazione di rito agli indirizzi professionali, telefonici o telematici come su emarginati e da aversi qui per ritrascritti in quanto parte integrante ed inscindibile del corpo del presente atto;
- appellanti - contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1
sede in Roma, Via Salaria, n. 229, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, arch. , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. prof. Marco Gambacciani (CF: ; PEC: C.F._6
; fax: 06/3218790), giusta procura Email_1
generale alle liti per notaio rep. n. 29431 del 22 luglio 2020 (doc. I), ed Per_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Bortoluzzi (CF:
; PEC: fax: C.F._7 Email_2
0415384524), in Marghera Venezia, Via delle Industrie, n. 19/d
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Controparte_3
Grezar n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
[...]
iscritto al n. 1516984 del Repertorio Economico Controparte_4
Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Roma R.E.A., Codice fiscale e Partita Iva
, - Agente della riscossione per tutti gli ambiti nazionali - in persona P.IVA_2 3
del dott. (C.F. ), in qualità di Controparte_5 CodiceFiscale_8
Procuratore p.t., in virtù dei poteri ad esso attribuiti in forza di procura speciale per Notaio del 28.12.2023, Rep. nr 180756 raccolta nr 12564, Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Magliulo (C.F. C.F._9
) del foro di Napoli, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto,
[...]
rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliata in Castel Franco Veneto
(TV) - Piazza Giorgione n. 16 presso lo studio dell'Avv. Carlo Ciaccia. Il sottoscritto avvocato dichiara ad ogni effetto di legge di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 081266999 o al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_3
-appellate-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 161/2023 del Tribunale di Venezia.
In punto: Contributi previdenziali
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
Nel merito: In accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza gravata nei punti descritti
in narrativa ed in particolare: - dichiarare la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 D.Lgs.
46/1999 e pertanto annullare i relativi ruoli tutti oltre alla cartella di pagamento opposta;
- dichiarare
prescritti i contributi per gli anni 2009, 2010 e 2011, oltre alle sanzioni per omessa presentazione della
dichiarazione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per l'inesistenza della notifica dell'accertamento
degli stessi del 2014, oltre in via derivata dei successivi atti di intimazione e ruoli;
- dichiarare
l'illegittimità delle sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2013 e 2014, come già riconosciuto da , nell'importo corretto rispettivamente di € 110 e 115 perché già pagate;
CP_1
oltre al contributo integrativo per il 2013 e relative sanzioni;
- dichiarare non dovuti i contributi
integrativi, soggettivi e di maternità nella misura minima richiesti per le annualità 2013, 2014 e 2015 4
in quanto non iscritto alla cassa di previdenza. Con vittoria si spese e competenze ed accessori tutti,
secondo parametri di legge.
In subordine: nel caso venissero ritenuti sussistenti i requisiti per l'iscrizione alla cassa, ridursi al 50%
l'importo dei contributi integrativi e soggettivi in base al regolamento di previdenza di;
- CP_1
dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti dell per Controparte_6
il contrasto delle interpretazioni giurisprudenziali sull'esistenza della notifica della cartella.
In ogni caso: Annullarsi le sanzioni non trasmissibili agli eredi, con condanna dei resistenti alla rifusione
integrale delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di : CP_1
richiamate espressamente ai sensi dell'art. 346 Cod. Proc. Civ. tutte le difese, istanze, domande ed
eccezioni già svolte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, si chiede che codesta Ecc.ma Corte
di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il ricorso in
appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi del defunto arch. in quanto inammissibile e infondato per Parte_5 Persona_1
tutti i motivi esposti nel presente atto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
Conclusioni di Controparte_7
1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza n 161 del 2023
impugnata, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
2) In via
preliminare, dichiarare l'inammissibilità dello spiegato appello con ordinanza ex art. 348 bis, comma
1°, c.p.c. 3) Sempre in via preliminare, in subordine dichiarare l'inammissibilità dello spiegato ricorso in
appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. 4) Nel merito rigettare le domande dell'odierna appellante poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto, con conferma integrale della
sentenza di primo grado;
5) Condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari Persona_1
del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario 5
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 161/2023, pubblicata il 10.3.2023, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha respinto parzialmente l'opposizione proposta da alla cartella di pagamento emessa per i contributi dovuti a Persona_1 CP_1 dal 2009 al 2015, per l'importo di € 12.418,27.
L'opposizione si è articolata sui seguenti motivi:
a) inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, perché proveniente da un indirizzo mail non inserito nei pubblici registri;
b) decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 D. LGS. 46/1999;
c) prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011;
d) estinzione dei crediti per gli anni dal 2012 al 2014 a seguito dell'accertamento per adesione.
Quanto al primo motivo di opposizione, la sentenza di primo grado, pur dando atto della difformità degli indirizzi giurisprudenziali, ha ritenuto l'insussistenza di specifiche norme che imponessero la notifica di atti impositivi esattoriali o previdenziali attraverso PEC di provenienza da indirizzi inseriti nei pubblici registri. Ha ritenuto in ogni caso la sanatoria di un'eventuale nullità per effetto della tempestiva e adeguata difesa di merito.
Quanto al secondo motivo, ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 25 D. Lgs. 246/1999 ai soli enti previdenziali pubblici, cui non appartiene . CP_1
La sentenza di primo grado ha poi respinto l'eccezione di prescrizione, individuando il primo atto interruttivo nella missiva di del giugno 2014, CP_1 entro il quinquennio del termine prescrizionale. Ha ritenuto operante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in quanto pervenuta all'indirizzo dell'opponente e restituita al mittente per compiuta giacenza.
In merito all'ultimo motivo di opposizione, ha ridotto l'importo della cartella di €
180,36, corrispondente al contributo integrativo del 2013. A questo proposito, ha accertato l'estinzione del credito per i contributi integrativi del 2012 e 2013 e quello per sanzioni del 2012. 6
Da ultimo, la sentenza di primo grado ha ritenuto irrilevante il pensionamento dell'opponente nel 2008, dal momento che l'iscrizione a è consentito CP_1 anche ai pensionati.
Le spese di lite del primo grado sono state compensate per la metà, in ragione del limitato accoglimento della domanda e della difformità degli orientamenti giurisprudenziali in materia di notifica via PEC.
Il signor a impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_2
1. la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
L'appellante ha richiamato in proposito l'orientamento della Corte di Cassazione espresso con l'ordinanza n. 12025/2019 e ha sostenuto di aver interesse alla caducazione del titolo, pur non contestando il diritto di di accertare nel CP_1 merito la fondatezza della propria pretesa creditoria.
2. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione del credito di relativo agli anni 2009, 2010 e 2011. A questo CP_1 proposito, l'appellante ha sostenuto che la dicitura “compiuta giacenza” non è riferibile all'ufficiale postale perché priva di sottoscrizione e timbro dell'ufficio che possa certificarne la datazione. Sottolinea in ogni caso che la raccomandata semplice richiamata dalla sentenza è stata inviata a un indirizzo diverso da quello di residenza., con la conseguente inoperatività dell'art. 1335 c.c.
3. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente determinato l'importo non dovuto a seguito di accertamento per adesione. In particolare, dall'importo in cartella dovrebbe detrarsi quanto previsto a titolo di sanzione per il 2013, nonché quanto richiesto per le sanzioni da omessa dichiarazione del 2013 e 2014, è così complessivamente per € 724,36 (importo che comprende quanto già detratto dalla sentenza impugnata).
4. L'appellante ha quindi censurato la sentenza di primo grado laddove ha considerato irrilevante la condizione di pensionato. Ha affermato in proposito che la propria posizione previdenziale è rimasta immutata per tutto il periodo preso in considerazione dalla cartella di pagamento, con la conseguente infondatezza del credito relativo alla contribuzione minima per il 2013, 2014 e
2015. L'appellante ha evidenziato che , pur nell'unicità della posizione CP_1 7
previdenziale, ha distinto due periodi, dal 2009 al 2012, per cui ha richiesto il contributo integrativo in percentuale fissa sui redditi percepiti dall'attività professionale, quale professionista non iscritto alla e dal 2013 al 2015, per CP_1 cui ha chiesto il pagamento del contributo integrativo, soggettivo e per maternità in misura fissa, indipendente dai redditi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale, come previsto per i professionisti iscritti alla CP_1
L'appellante ha sostenuto di non aver avuto i requisiti per l'iscrizione neppure nel secondo periodo, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi obbligatori previsti per gli iscritti alla CP_1
In via subordinata, ha ritenuto che la propria posizione di pensionato di vecchiaia rileverebbe ai sensi dell'art.
4.3 del regolamento della per cui dall'1.1.2013 CP_1 il contributo soggettivo minimo è ridotto del 50% anche agli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, riduzione prevista dall'art.
5.3 anche per il contributo integrativo minimo.
5. Da ultimo l'appellante ha impugnato anche il capo relativo alle spese di lite e sostenuto che, considerato il contrasto giurisprudenziale sul motivo di opposizione, non riproposto in appello relativo alla notifica a mezzo PEC, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
, ritualmente costituita, ha dedotto: CP_1
1. In merito al primo motivo d'appello, ha ribadito l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 25 D. Lgs. 46/1999 ai soli enti pubblici previdenziali, sottolineando la propria natura di ente previdenziale privato con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 509/1994 e richiama sul punto giurisprudenza di merito, ritenendo inconferente la pronuncia richiamata dall'appellante.
Ha inoltre ribadito inoltre l'irrilevanza dell'eventuale decadenza, attesa la necessità dell'esame del merito della propria pretesa creditoria.
2. Quanto al secondo motivo d'impugnazione, riferito alla prescrizione dei contributi del 2009, 2010 e 2011, ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni formulate per la prima volta in appello. In particolare, ha affermato che nel ricorso di primo grado l'appellante si era limitato a contestare la mancanza del “c.a.d.”, ossia della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale. Le 8
eccezioni formulate nel ricorso sarebbero quindi nuove, compresa quella attinente all'indirizzo di residenza, supportata da un documento (il certificato storico di residenza) prodotto per la prima volta in appello.
In ogni caso, ha evidenziato che l'ufficiale postale ha dato atto dell'invio del
“c.a.d.” in data 27.6.2014, apponendo la scritta a penna “avvisato”, al di sotto della quale è stata annotata la restituzione al mittente per compiuta giacenza.
3.4. In merito al terzo e quarto motivo d'appello, ha sostenuto che dal CP_1 marzo 2009 al dicembre 2012 l'appellante è stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS) in quanto dipendente, è stato iscritto all'albo degli ingegneri di Venezia ed è stato titolare di partita IVA, mentre dall'1.1.2013 al
2.3.2015 non è stato iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, è rimasto iscritto all'albo degli ingegneri di Venezia ed ha continuato a essere titolare di partita IVA. Di conseguenza, in questo secondo periodo sussistevano tutte le condizioni normative per la sottoposizione a contributi soggettivi, integrativi e per maternità, mentre nel primo periodo l'appellante era tento al pagamento del solo contributo integrativo.
L'appellata ha poi ribadito l'irrilevanza della condizione di pensionato dell'appellante e richiama giurisprudenza di legittimità sul punto.
, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto Controparte_7 dell'appello.
Con atto depositato il 19.7.2024, si sono costituiti in giudizio gli eredi dell'appellante, deceduto dopo il deposito del ricorso in appello.
La causa è stata decisa all'udienza del 16.10.2025.
Motivi della decisione.
1. Il primo motivo d'appello è fondato e va accolto.
Sul punto occorre richiamare l'ordinanza n. 11972/2020 della Corte di
Cassazione, che, nella parte motiva, in merito alla posizione della CP_8 che era parte di quel giudizio, ha affermato che anche questi enti sono soggetti alle regole della riscossione a mezzo ruolo, poiché “non vi è alcuna ragione, né trova alcun riscontro normativo, la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l'ente previdenziale dovrebbe ritenersi 9
sottratto alle modifiche e riforme disposte dal Legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo”.
In altri termini, con l'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 46/99, è giuridicamente irrilevante il “tipo”, nonché la “natura dei crediti iscritti nei ruoli, e quindi anche dalla natura pubblica o privata dei soggetti che si avvalgono della procedura di riscossione
a mezzo ruolo” in virtù dell'incarico dal creditore all'agente della riscossione.
La Cassazione afferma che dall'art. 17 D. Lgs. 46/1999 si trae che gli enti
“previdenziali” sono soggetti alla riscossione coattiva, “pure a seguito della trasformazione della natura giuridica” degli stessi.
Sul punto viene ribadito che, “ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale del sistema della riscossione a mezzo ruolo” è del tutto ininfluente “la nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali”.
La natura privatistica incide unicamente “sulla forma organizzativa”; tale conclusione
“trova conferma nel mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalità della
Corte di Conti”, di conseguenza questo scenario determina l'”assoluta rilevanza pubblica generale della attività previdenziale e assistenziale degli enti 'privatizzati'”, nonché
l'equiparazione di trattamento in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Pertanto, conclude la S.C., “l'ente previdenziale privatizzato”, non si colloca “in una posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati”.
In conclusione, l'ente previdenziale di natura privatistica è soggetto alla disciplina del “sistema di riscossione degli altri enti pubblici”, inclusa quella afferente ai “termini per
l'iscrizione a ruolo dei crediti”, i quali, se violati, determinano la decadenza della pretesa avanzata (art. 25, D. Lgs. n. 46/99[6]), da far valere con l'impugnazione della cartella esattoriale.
Ritiene la Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., di far proprio l'orientamento così espresso.
Discende dai principi richiamati l'accoglimento del primo motivo d'appello, con la conseguente declaratoria di decadenza dell'ente appellato dal potere di iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
L'accoglimento del motivo d'impugnazione non preclude tuttavia l'esame del merito della pretesa creditoria di , dal momento che la decadenza CP_1 10
dall'iscrizione non esimono il giudice dall'esame della fondatezza del credito, tanto nell'an che nel quantum (cfr. Cass. 1558/2020).
2. Quanto al secondo motivo d'appello, la sentenza di primo grado ha valorizzato, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto di messa in mora inviato da e recante la data del 18 giugno 2014 (cfr. doc. 21 allegato alla memoria CP_1 di costituzione nel giudizio di primo grado). La sentenza ha applicato la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., considerando che la raccomandata era pervenuta all'indirizzo del destinatario. Dal documento acquisito in giudizio risulta che l'agente del servizio postale ha dato atto di aver fatto avviso al destinatario e che la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Nella memoria depositata in primo grado in data 16.2.2023, l'appellante ha contestato la validità di questa comunicazione per il difetto della spedizione di una seconda raccomandata informativa del deposito della prima presso l'ufficio postale o la casa comunale.
Solo in grado di appello ha sostenuto che la raccomandata era stata inviata a un indirizzo non corrispondente alla propria residenza anagrafica, producendo il relativo certificato storico. Ha inoltre sostenuto che la raccomandata non reca la sottoscrizione dell'ufficiale postale, né il timbro di accettazione, spedizione e restituzione al mittente. Anche in questo caso si tratta di eccezioni formulate per la prima volta in appello.
Si tratta pertanto di eccezioni attinenti alla validità del procedimento notificatorio dedotte per la prima volta nel giudizio di appello, pertanto tardive, come eccepito da . CP_1
Deve pertanto condividersi la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata, fondata sui principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., per cui è necessaria l'acquisizione dell'avviso di ricevimento o l'attestazione della compiuta giacenza per considerare il perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass.
19232/2018); Cass. 12822/2016).
Va in ogni caso rilevato come la S.C. abbia valorizzato ai fini della validità del procedimento notificatorio, la circostanza per cui la notifica di un atto sia 11
avvenuta nel comune di residenza del destinatario, senza l'indicazione di impedimento o altre circostanze anomale da parte dell'ufficio postale. Infatti, “Il fatto che l'indirizzo non corrispondesse a quello della residenza anagrafica del destinatario, non
è di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno dei luoghi indicati dall'art.139 c.p.c. Ai fini della determinazione del luogo di residenza
o di dimora del destinatario della notificazione rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del giudice di merito”( Cass. nn. 10170/2016,
10107/2014).” (cfr. Cass. 25489/2017). In questo senso, l'esistenza di un recapito dell'appellante presso l'indirizzo indicato nella raccomandata può essere tratta proprio dall'attività di consegna effettuata dall'ufficiale postale.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del secondo motivo d'appello.
3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla misura dei contributi richiesti da . CP_1
L'appellante sostiene che l'importo corrispondente alle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2013 e 2014 sarebbe in realtà di €
225,00 e non di € 131,01, come invece conteggiato da . CP_1
La sentenza di primo grado ha rideterminato il credito di in € 12.101,02 CP_1 mettendo in evidenza come l'appellante abbia estinto il debito per i contributi integrativi del 2012 e 2013, quello per sanzioni relative al 2012 riferito al mancato pagamento del contributo integrativo, e quanto dovuto a titolo di sanzioni per il
2013 e 2014 per l'omessa presentazione della dichiarazione, ciò in forza di accertamento per adesione. Ha quindi detratto l'importo di € 180,36, riferito al contributo integrativo del 2013, perché compreso nell'accertamento per adesione.
La decisione assunta dalla sentenza impugnata è pertanto corretta, dal momento che detrae dall'importo richiesto con la cartella esattoriale opposta il solo contributo integrativo del 2013 compreso nell'accertamento per adesione, considerando che gli altri importi indicati dall'appellante (sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione degli anni 2013 e 2014) erano coperti dall'accertamento con adesione. Si tratta, peraltro, come emerge dalla precisazione 12
contenuta a pag. 9 della memoria di costituzione di nel giudizio di primo CP_1 grado, della quota di contributo integrativo del 2013 accertata nel 2016, per cui correttamente la cartella reca l'importo della quota di contributo integrativo dello stesso anno nella misura aggiuntiva, non compresa nella procedura di accertamento con adesione.
Va rilevato come l'appellante in primo grado non abbia specificamente e analiticamente contestato i conteggi elaborati da , come riportati a pag. CP_1
9 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, ciò tanto nella prima udienza successiva alla costituzione dell'ente, che nelle note conclusioni e nel
“preverbale” depositato il 2.3.2023.
Con riferimento a questo motivo d'impugnazione, l'appellante contesta la suddivisione della propria posizione previdenziale da parte di in due CP_1 periodi, dal 2009 al 2012, quale professionista non iscritto alla per mancanza CP_1 dei requisiti, e dal 2013 al 2015, quando sarebbe tenuto al pagamento della contribuzione integrativa, soggettiva e per maternità, indipendentemente dai proventi percepiti per lo svolgimento dell'attività professionale. L'appellante sostiene che la propria posizione di pensionato dal 2009 ha CP_9 caratterizzato l'intero periodo preso in considerazione, con la conseguenza che non sarebbero dovuti i contributi obbligatori previsti per i soli iscritti alla CP_1
In via subordinata, l'appellante richiede l'applicazione degli art. 4.3, per il contributo soggettivo, e 5.3, per il contributo integrativo, del regolamento di previdenza vigente ratione temporis, con la conseguente riduzione di questi contributi del 50% per gli iscritti a cui era corrisposta una pensione di vecchiaia come nel proprio caso.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha condivisibilmente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui l'iscrizione alla CP_1 non è preclusa dalla titolarità di una pensione (cfr. Cass. 827/1990; Cass.
3031/1990).
Posta questa premessa, va considerato che il dato costante ai due periodi presi in considerazione da è caratterizzato dall'iscrizione dell'appellante all'Albo CP_1 degli Ingegneri di Venezia e dalla titolarità di partita IVA (cfr. doc. 33 prodotto 13
da in allegato alla memoria di primo grado, dichiarazione resa all'udienza CP_1 del 28.9.2022, confermata a pag. 15 della memoria depositata il 16.2.2023).
Da questi presupposti discende l'obbligo dell'appellante di corrispondere alla l'intera contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità. CP_1
Quanto al periodo dal 2009 al 2012, nella prospettazione della l'appellante CP_1 sarebbe obbligato al solo pagamento del contributo integrativo.
Va tuttavia considerato che dall'1.1.2013 l'appellante è iscritto alla con la CP_1 conseguente obbligazione di pagamento dell'intera contribuzione obbligatoria.
Nel caso in esame, il credito azionato da è riferito all'omesso pagamento CP_1 del contributo integrativo per gli anni dal 2009 al 2011, all'omesso pagamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità dovuto alla per gli anni dal CP_1
2013 al 2015, con relative sanzioni ed interessi, oltre alle sanzioni per l'omessa presentazione della comunicazione reddituale annuale per gli anni dal 2009 al
2015.
La suddivisione da parte di in due periodi non incide sulla debenza del CP_1 contributo integrativo, che sarebbe in ogni caso dovuto anche per il periodo dal
2009 al 2012, così come l'obbligo di presentazione annuale della comunicazione reddituale come stabilito dall'art. 2 commi 1 e 3 del Regolamento Generale di
Previdenza di ). CP_1
Quanto all'applicazione degli art.
4.1 e 5.3 del Regolamento, con la riduzione del
50% dei contributi e sanzioni in favore dei pensionati di vecchiaia, va considerato che si tratta di deduzione formulata per la prima volta nella nota denominata
“preverbale” depositata in primo grado il 2.3.2023, mentre nessuna specifica allegazione sul punto era stata fatta nelle difese precedenti dell'appellante, per cui questo motivo di opposizione è stato dedotto solo nel ricorso in appello. Non si tratta quindi di un'omissione della sentenza di primo grado, dal momento che la questione non era stata sottoposta alla valutazione del Tribunale.
Quanto all'ultimo motivo sulle spese del giudizio di primo grado, l'appellante sostiene che l'elemento valorizzato dalla sentenza di primo grado, costituito dal contrasto giurisprudenziale in tema di notifica a mezzo PEC, avrebbe dovuto condurre alla loro integrale compensazione. 14
Il motivo non è fondato, dal momento che la sentenza impugnata ha operato una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, tenendo conto del rigetto complessivo dell'opposizione, salva una lieve rideterminazione del credito di
, con riferimento a tutti i motivi posti a sostegno della domanda. CP_1
Quanto al regime delle spese del presente grado di giudizio, si ritiene che parte appellante vada condannata alla loro rifusione integrale, in considerazione dell'esito complessivo della causa. In questo senso, l'accoglimento del primo motivo di appello non ha determinato conseguenze sostanziali in merito all'accertamento del credito di , che ha trovato riconoscimento anche in CP_1 questo giudizio, negli stessi termini in cui era stato accertato dalla sentenza impugnata.
Da ultimo, gli eredi del anno chiesto lo stralcio delle sanzioni applicate da Pt_2
, attesa l'intrasmissibilità agli eredi dell'assicurato delle sanzioni. I CP_1 riassumenti richiamano specificamente l'art. 2 del Regolamento Generale di
Previdenza di (cfr. 18 punto 6 della memoria in riassunzione). La norma, CP_1 al comma 5, prevede che “Fermo restando l'applicazione degli artt. 1, 2 e 10, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai trasmissibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi”. Sul punto va tuttavia osservato che, al di là di una valutazione di ammissibilità di una domanda formulata in appello iure proprio e non iure hereditatis e della genericità dell'allegazione, priva di uno specifico riferimento ai titoli oggetto del credito oggetto di causa, l'esame della cartella esattoriale porta a escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma richiamata dagli eredi dell'architetto Pt_2
In particolare, i titoli azionati attengono a: per il 2009 il contributo integrativo e gli interessi e sanzioni per questo titolo;
per il 2010 il contributo integrativo e i relativi interessi e sanzioni;
per il 2011 il contributo integrativo e i relativi interessi e sanzioni;
per il 2012 il contributo integrativo e i relativi interessi e sanzioni;
per il 2013 il contributo soggettivo, il contributo integrativo, il contributo per maternità e i relativi interessi e sanzioni;
per il 2014 il contributo soggettivo, il contributo integrativo e il contributo per maternità e i relativi interessi e sanzioni;
per il 2015 il contributo soggettivo, il contributo integrativo il contributo per maternità e i relativi interessi e sanzioni. Si tratta quindi di titoli che prevedono, 15
in caso di mancato o ritardato versamento, il pagamento di una maggiorazione a titolo di sanzione, come stabilito dall'art. 10 del Regolamento, che ha natura di obbligazione accessoria ex lege di quella principale (cfr. Cass. 29751/2022; Cass.
14864/2011), è comunque fattispecie estranea a quella invocata dagli appellanti in riassunzione ed è fatta salva espressamente proprio dall'art. 2 comma 5 richiamato.
Le spese vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del parametro medio di cui al DM 55/2014, esclusa la fase istruttoria. Ricorrono le condizioni di cui all'art. 93 c.p.c. per la distrazione in favore dell'avvocato Antonino Magliulo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, dichiara la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito oggetto di causa;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 12.101,02, oltre agli accessori determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale Previdenza 2012, dalla data delle singole scadenze al saldo;
3) Condanna parte appellante alla rifusione in favore delle appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ognuna delle appellate in € 3.700,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2
DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025.
La Presidente
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