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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Serena Psenda (C.F , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
20/06/1987, residente in [...]7, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Serena Psenda (C.F , che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 07/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La casa coniugale condotta in locazione sita in Genova via Ravasco 4/7 è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario delle figlie minori.
3. Le figlie minori e sono collocate anagraficamente presso Genova Per_1 Per_2
Via Ravasco 4/7 nella residenza già familiare, nella quale esse resteranno insieme alla madre Sig.ra con regime di frequentazione alternato articolato nella Parte_1
modalità meglio specificata infra
4. collocazione dei figli presso la madre con regime di frequentazione articolato nella modalità seguente: presso il padre, un giorno infrasettimanale in particolare dall'uscita di scuola del mercoledì sino all'ingresso di scuola del giovedì ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Il padre potrà vedere le dette figlie minori e tenerle con sé, ogni Parte_2 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a) durante l'anno scolastico le figlie e permarranno presso il padre Per_2 Per_1 un giorno infrasettimanali, oltre weekend alternati (dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola)
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale con relativo pernottamento , oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina ore 9.00), compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, eventuali le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, nel primario interesse delle minori, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi con almeno un mese di anticipo.
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie un giorno infrasettimanale, con relativo pernottamento, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina 9.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi con almeno 30 giorni di anticipo.
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: un giorno infrasettimanale con relativo pernottamento, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina ore 18.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi almeno 30 giorni in anticipo.
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: le figlie un giorno infrasettimanale, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore
18.00 al lunedì mattina ore 9.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi almeno 30 giorni in anticipo.
f) Le figlie minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e S. ST con l'altro, così come Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e le altre festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale e sulla base dei turni lavorativi del padre, da concordarsi tra le parti all'inizio del mese in cui cade la festività.
g) Ciascun genitore trascorrerà 15 giorni di vacanza all'anno anche non consecutive, da concordarsi un mese in anticipo e tenendo conto della volontà delle minori.
5) il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (€ 3.600 Pt_2 Pt_1 tremilaseicento,00 annui) per ciascuna figlia mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra a versarsi entro il 5 di ogni mese;
Pt_1
6. Tutte le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo
Tribunale di Genova, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.; ciascun genitore avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore di quanto per tali causali pagato entro 10 gg dalla presentazione dei relativi giustificativi di spesa. L'Assegno unico universale sarà corrisposto nominalmente nella misura del
50% a favore di ciascun genitore, così come anche tutti gli altri bonus.
7) i coniugi rinunciano reciprocamente e vicendevolmente al contributo al mantenimento in proprio favore essendo entrambi autonomi economicamente;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017, Numero 156, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Serena Psenda (C.F , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._3
20/06/1987, residente in [...]7, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Serena Psenda (C.F , che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 07/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le figlie minori e sono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie (o ciascuna di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La casa coniugale condotta in locazione sita in Genova via Ravasco 4/7 è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi nella sua qualità di genitore Pt_1
collocatario delle figlie minori.
3. Le figlie minori e sono collocate anagraficamente presso Genova Per_1 Per_2
Via Ravasco 4/7 nella residenza già familiare, nella quale esse resteranno insieme alla madre Sig.ra con regime di frequentazione alternato articolato nella Parte_1
modalità meglio specificata infra
4. collocazione dei figli presso la madre con regime di frequentazione articolato nella modalità seguente: presso il padre, un giorno infrasettimanale in particolare dall'uscita di scuola del mercoledì sino all'ingresso di scuola del giovedì ciò compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Il padre potrà vedere le dette figlie minori e tenerle con sé, ogni Parte_2 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a) durante l'anno scolastico le figlie e permarranno presso il padre Per_2 Per_1 un giorno infrasettimanali, oltre weekend alternati (dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola)
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie trascorreranno con il padre un giorno infrasettimanale con relativo pernottamento , oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina ore 9.00), compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, eventuali le vacanze invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, nel primario interesse delle minori, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi con almeno un mese di anticipo.
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: le figlie un giorno infrasettimanale, con relativo pernottamento, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina 9.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi con almeno 30 giorni di anticipo.
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: un giorno infrasettimanale con relativo pernottamento, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore 18.00 al lunedì mattina ore 18.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi almeno 30 giorni in anticipo.
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: le figlie un giorno infrasettimanale, oltre weekend alternati (dal venerdì sera ore
18.00 al lunedì mattina ore 9.00) compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 secondo il calendario che verrà concordato tra i coniugi almeno 30 giorni in anticipo.
f) Le figlie minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e S. ST con l'altro, così come Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e le altre festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale e sulla base dei turni lavorativi del padre, da concordarsi tra le parti all'inizio del mese in cui cade la festività.
g) Ciascun genitore trascorrerà 15 giorni di vacanza all'anno anche non consecutive, da concordarsi un mese in anticipo e tenendo conto della volontà delle minori.
5) il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00 (€ 3.600 Pt_2 Pt_1 tremilaseicento,00 annui) per ciascuna figlia mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra a versarsi entro il 5 di ogni mese;
Pt_1
6. Tutte le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Protocollo
Tribunale di Genova, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.; ciascun genitore avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore di quanto per tali causali pagato entro 10 gg dalla presentazione dei relativi giustificativi di spesa. L'Assegno unico universale sarà corrisposto nominalmente nella misura del
50% a favore di ciascun genitore, così come anche tutti gli altri bonus.
7) i coniugi rinunciano reciprocamente e vicendevolmente al contributo al mantenimento in proprio favore essendo entrambi autonomi economicamente;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017, Numero 156, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6