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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.449/22, cui è stata riunita la n.448/22,
RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord - Sezione Lavoro n.3661/2021 del 13.9.21
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to A. Palazzi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Affinito e A. Iroso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il aveva esposto di aver prestato servizio in Pt_1 qualità di Segretario Generale presso il dal Controparte_1
21.8.13 al 31.5.2018 e che nel cennato periodo non gli erano stati riconosciuti alcuni importi derivanti dall'applicazione di norme contrattuali conseguenti ad attività e responsabilità dallo lui svolte e segnatamente:
1-la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Art.41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1998\2001 del 16.5.01 attuato dall'art.1 TAB A del Contratto Collettivo
Integrativo del 22.12.03 e CCNL del 1.3.11 dal 8.6.16.
2-la retribuzione di risultato prevista dal CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali 1998\2001, stipulato il 16.5.01 per il periodo gennaio\maggio 2018, instando per la condanna del inadempiente Controparte_1 rispetto all'applicazione dell'art.41 del CCNL e successiva contrattazione decentrata, al risarcimento del danno di € 10.920,77 per l'inadempimento relativo alla mancata corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione e di € 3.113,02 per l'inadempimento relativo alla mancata corresponsione della retribuzione di risultato ex art.42 CCNL 1998\01 e ss.mm.ii. ovvero della misura di giustizia oltre ai riflessi negativi sul trattamento pensionistico sempre a titolo risarcitorio per €
2.555,18 annue a far data dall'1.6.2018, ovvero delle diverse somme accertate e ritenute eque dal Tribunale.
Si costituiva il chiedendo la reiezione della Controparte_1 domanda per inammissibilità e violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato deciso altro analogo ricorso RG 1436/20 con sentenza n.2658/20 del 23.7.20; in via subordinata deduceva l'infondatezza della pretesa e la sostanziale discrezionalità dell'Ente nell'appostare le somme in bilancio e le risorse disponibili, la mancanza di un regolamento o deliberazione che fissasse l'entità degli emolumenti pretesi, in formale attuazione dei contratti integrativi del 22.12.2003 e del 16.1.2009, con la fissazione delle diverse percentuali di incremento connesse entro il tetto massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento del segretario;
parimenti per la retribuzione di risultato era necessaria la positiva valutazione del risultato conseguito dal dipendente titolare della retribuzione di posizione pag. 2/5 senza la quale non era possibile in riconoscimento di tale indennità accessoria.
Il replicava che era infondata l'eccezione di Pt_1 inammissibilità in quanto il ricorso era diverso per petitum e causa petendi da quello precedentemente proposto con il quale si era chiesta -solo- l'applicazione del dettato contrattuale e le conseguenti dirette voci economiche e non il risarcimento del danno, bene della vita diverso e distinto, nascente dall'inadempimento dell'Ente che andava valutato.
Il GL di primo grado rigettava la domanda risarcitoria ritenendo la stessa inammissibile in quanto ricompresa nella domanda già azionata nel precedente giudizio.
Con l'appello proposto (meramente duplicato nel giudizio n.448/22, qui riunito) il sostiene che il Giudice di primo grado Pt_1 avrebbe erroneamente ritenuto formatosi il giudicato sulla sentenza n.2658/20 emessa dal medesimo Tribunale sul ricorso RG 1436/20 mentre la predetta sentenza non era ancora passata in giudicato in difetto dell'attestazione del cancelliere ex art.124 disp. att. cpc e ritiene che il GL non avrebbe correttamente rilevato che i due ricorsi erano diversi in quanto nel primo non era stata proposta domanda di danni per perdita di chances per eventuali profili di inadempimento dell'Ente, chiedendo, pertanto, l'accoglimento nel merito delle domande spiegate in primo grado.
Il avversa l'appello ribadendo, in via Controparte_1 principale l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem (art.2909 c.c.), nel merito l'infondatezza della domanda.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 20.2.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto pag. 3/5 regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 20.2.25 nessuna delle parti depositava le note di trattazione e la causa era rinviata ex art.348 co. 2 cpc alla udienza del 27.2.25 sempre con modalità in trattazione scritta (ordinanza regolarmente comunicata alle parti); neppure alla udienza del 27.2.25 le parti depositavano note.
*********
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art.348, co.2 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compare né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n.5643/09, ordinanza n.41733/2021).
Nel caso di specie il non è comparso (mediante il deposito Pt_1 delle note ex art.127 ter cpc sostitutive della presenza) né alla udienza del 20.7.25 né alla successiva del 27.2.25, donde la conseguente improcedibilità dell'appello da lui spiegato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 4/5 dichiara improcedibile l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 1.028,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Napoli 27.2.2025
il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.449/22, cui è stata riunita la n.448/22,
RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord - Sezione Lavoro n.3661/2021 del 13.9.21
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to A. Palazzi Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Affinito e A. Iroso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il aveva esposto di aver prestato servizio in Pt_1 qualità di Segretario Generale presso il dal Controparte_1
21.8.13 al 31.5.2018 e che nel cennato periodo non gli erano stati riconosciuti alcuni importi derivanti dall'applicazione di norme contrattuali conseguenti ad attività e responsabilità dallo lui svolte e segnatamente:
1-la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'Art.41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1998\2001 del 16.5.01 attuato dall'art.1 TAB A del Contratto Collettivo
Integrativo del 22.12.03 e CCNL del 1.3.11 dal 8.6.16.
2-la retribuzione di risultato prevista dal CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali 1998\2001, stipulato il 16.5.01 per il periodo gennaio\maggio 2018, instando per la condanna del inadempiente Controparte_1 rispetto all'applicazione dell'art.41 del CCNL e successiva contrattazione decentrata, al risarcimento del danno di € 10.920,77 per l'inadempimento relativo alla mancata corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione e di € 3.113,02 per l'inadempimento relativo alla mancata corresponsione della retribuzione di risultato ex art.42 CCNL 1998\01 e ss.mm.ii. ovvero della misura di giustizia oltre ai riflessi negativi sul trattamento pensionistico sempre a titolo risarcitorio per €
2.555,18 annue a far data dall'1.6.2018, ovvero delle diverse somme accertate e ritenute eque dal Tribunale.
Si costituiva il chiedendo la reiezione della Controparte_1 domanda per inammissibilità e violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato deciso altro analogo ricorso RG 1436/20 con sentenza n.2658/20 del 23.7.20; in via subordinata deduceva l'infondatezza della pretesa e la sostanziale discrezionalità dell'Ente nell'appostare le somme in bilancio e le risorse disponibili, la mancanza di un regolamento o deliberazione che fissasse l'entità degli emolumenti pretesi, in formale attuazione dei contratti integrativi del 22.12.2003 e del 16.1.2009, con la fissazione delle diverse percentuali di incremento connesse entro il tetto massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento del segretario;
parimenti per la retribuzione di risultato era necessaria la positiva valutazione del risultato conseguito dal dipendente titolare della retribuzione di posizione pag. 2/5 senza la quale non era possibile in riconoscimento di tale indennità accessoria.
Il replicava che era infondata l'eccezione di Pt_1 inammissibilità in quanto il ricorso era diverso per petitum e causa petendi da quello precedentemente proposto con il quale si era chiesta -solo- l'applicazione del dettato contrattuale e le conseguenti dirette voci economiche e non il risarcimento del danno, bene della vita diverso e distinto, nascente dall'inadempimento dell'Ente che andava valutato.
Il GL di primo grado rigettava la domanda risarcitoria ritenendo la stessa inammissibile in quanto ricompresa nella domanda già azionata nel precedente giudizio.
Con l'appello proposto (meramente duplicato nel giudizio n.448/22, qui riunito) il sostiene che il Giudice di primo grado Pt_1 avrebbe erroneamente ritenuto formatosi il giudicato sulla sentenza n.2658/20 emessa dal medesimo Tribunale sul ricorso RG 1436/20 mentre la predetta sentenza non era ancora passata in giudicato in difetto dell'attestazione del cancelliere ex art.124 disp. att. cpc e ritiene che il GL non avrebbe correttamente rilevato che i due ricorsi erano diversi in quanto nel primo non era stata proposta domanda di danni per perdita di chances per eventuali profili di inadempimento dell'Ente, chiedendo, pertanto, l'accoglimento nel merito delle domande spiegate in primo grado.
Il avversa l'appello ribadendo, in via Controparte_1 principale l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem (art.2909 c.c.), nel merito l'infondatezza della domanda.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 20.2.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto pag. 3/5 regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 20.2.25 nessuna delle parti depositava le note di trattazione e la causa era rinviata ex art.348 co. 2 cpc alla udienza del 27.2.25 sempre con modalità in trattazione scritta (ordinanza regolarmente comunicata alle parti); neppure alla udienza del 27.2.25 le parti depositavano note.
*********
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art.348, co.2 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compare né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n.5643/09, ordinanza n.41733/2021).
Nel caso di specie il non è comparso (mediante il deposito Pt_1 delle note ex art.127 ter cpc sostitutive della presenza) né alla udienza del 20.7.25 né alla successiva del 27.2.25, donde la conseguente improcedibilità dell'appello da lui spiegato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
pag. 4/5 dichiara improcedibile l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 1.028,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Napoli 27.2.2025
il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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